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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2545-quater c.c. – Riserve legali, statutarie e volontarie
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2545-ter - Art. 2545 ter Codice Civile: Riserve indivisibili→Cod. civ. art. 2545-quinquies - Art. 2545 quinquies Codice Civile: Diritto agli utili e alle ris→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2545 bis Codice Civile: Diritti dei soci→Art. 2545 sexies Codice Civile: Ristorni→Art. 2545 septies Codice Civile: Gruppo cooperativo paritetico→Art. 2545 c.c.: Relazione annuale sul carattere mutualistico del→Art. 2545 octies Codice Civile: Perdita della qualifica di coope→Art. 2545 novies Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitut→Art. 2545 decies Codice Civile: Trasformazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Obbligo di destinazione minimo 30% utili netti riserva legale cooperativa annualmente vincolante.
Ratio
L'articolo 2545-quater disciplina l'obbligatorietà di destinazione di una quota degli utili netti annuali a riserva legale, garantendo così la patrimonializzazione minima delle cooperative. La ratio sottesa è quella di creare un patrimonio di garanzia verso i creditori e di assicurare la stabilità finanziaria dell'ente cooperativo nel tempo. Il meccanismo riflette il principio mutualistico per cui i vantaggi economici derivanti dall'attività cooperativa devono essere conservati e reinvestiti a beneficio dell'intera base sociale, non dispersi completamente nella distribuzione degli utili.
Analisi
La norma prevede tre livelli di destinazione degli utili: (1) almeno il 30% dei profitti netti annuali confluisce obbligatoriamente nella riserva legale; (2) una quota ulteriore è devoluta ai fondi mutualistici secondo le modalità di legge, con lo scopo di promuovere sviluppo e diffusione del modello cooperativo; (3) i residui non vincolati dai commi precedenti sono destinati dall'assemblea nel rispetto dell'articolo 2545-quinquies. Il primo comma istituisce dunque un vincolo di solidarietà intercooperativa, mentre i commi successivi garantiscono flessibilità nella programmazione finanziaria della singola cooperativa. La percentuale del 30% è considerata minima obbligatoria: nulla vieta che lo statuto preveda percentuali superiori. Questa strutturazione a tre livelli caratterizza le cooperative rispetto alle società lucrative, dove la distribuzione di utili segue logiche di semplice redditività per l'azionista.
Quando si applica
L'articolo si applica a tutte le cooperative sottoposte al regime del Codice Civile (cooperative sia di consumo che di produzione, agricole, sociali, ecc.) che chiudono un esercizio in utile. Non si applica ai periodi in cui la cooperativa registri perdite o utili nulli. L'obbligatorietà è annuale e ripetuta per ogni esercizio, indipendentemente dalle dimensioni della cooperativa. Trova deroga parziale solo per le cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati, come esplicitamente enunciato nell'articolo 2545-quinquies comma 7.
Connessioni
La norma si integra con l'articolo 2545-quinquies, che disciplina il diritto ai dividendi e alle riserve della base sociale, e con l'articolo 2545-ter, che definisce la natura indivisibile di talune riserve legali. Inoltre, rinvia ai principi generali della redazione del bilancio cooperativo e all'articolo 2526 per l'emissione di strumenti finanziari. La struttura normativa del capo V della sezione I del titolo XI (società cooperative) è coerente con le direttive europee su trasparenza finanziaria e responsabilità gestionale.
Domande frequenti
Nelle cooperative è obbligatorio destinare il 30% degli utili alla riserva legale anche quando questa è già molto capiente?
Sì. La norma stabilisce che l'obbligo del 30% si applica indipendentemente dall'ammontare già raggiunto dal fondo di riserva legale. Questo distingue le cooperative dalle società per azioni, dove l'obbligo di accantonamento cessa al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.
Che cosa sono i fondi mutualistici richiamati dall'art. 2545-quater c.c.?
Sono fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, tipicamente gestiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo. La misura del versamento obbligatorio e le relative modalità sono definite dalla legge speciale di settore.
Cosa accade se una cooperativa non versa la quota ai fondi mutualistici?
In linea generale, l'inadempimento a questo obbligo può incidere sul riconoscimento dello status di cooperativa a mutualità prevalente e, di conseguenza, sull'accesso al regime fiscale agevolato previsto per questo tipo di società. Salvo casi particolari, possono derivarne conseguenze sia di natura tributaria sia sul piano della vigilanza cooperativa.
L'assemblea può distribuire ai soci tutti gli utili residui dopo l'accantonamento obbligatorio?
No, non necessariamente. Gli utili residui possono essere distribuiti ai soci solo nel rispetto dei limiti posti dall'art. 2545-quinquies c.c., che disciplina specificamente la distribuzione degli utili nelle cooperative. L'assemblea ha un potere discrezionale su questi utili, ma entro i confini fissati dalla legge e dallo statuto.
La disciplina della riserva legale nelle cooperative è uguale a quella prevista per le s.p.a.?
No. Per le s.p.a. l'obbligo di accantonamento alla riserva legale (pari al 5% degli utili) cessa quando la riserva raggiunge il quinto del capitale sociale. Per le cooperative, invece, l'obbligo del 30% è permanente, senza limiti di soglia, a tutela della struttura patrimoniale e della funzione mutualistica della società.