← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 c.c. Maggiore età. Capacità di agire.

In vigore

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La maggiore età si raggiunge al compimento del 18° anno di età.
  • Da quel momento si acquista la capacità di agire: idoneità a compiere atti giuridici in modo autonomo.
  • Prima dei 18 anni il minore è, in linea generale, privo di capacità di agire: i suoi atti sono annullabili.
  • La legge prevede eccezioni: alcune azioni richiedono un'età superiore o inferiore ai 18 anni.
  • La capacità di agire si distingue dalla capacità giuridica, che si acquista alla nascita.

Con il compimento dei 18 anni si acquista la capacità di agire: il soggetto può compiere autonomamente tutti gli atti giuridici, salvo quelli per cui la legge richiede un'età diversa.

Ratio della norma

L'articolo 2 del Codice Civile fissa la soglia anagrafica oltre la quale l'ordinamento riconosce al soggetto la piena autonomia negoziale e giuridica. La scelta del legislatore risponde a un'esigenza di certezza: individuare un momento preciso — il compimento del diciottesimo anno — in cui la persona è ritenuta, in via generale, sufficientemente matura per gestire i propri interessi senza l'intermediazione di un rappresentante legale. La norma bilancia la tutela del soggetto non ancora adulto con il principio di libertà contrattuale e di autodeterminazione.

Analisi del testo

Il primo comma fissa la maggiore età al compimento dei 18 anni: si tratta di un termine preciso e automatico, che non richiede alcuna formalità. Il secondo comma introduce il concetto di capacità di agire, da intendersi come l'attitudine del soggetto a porre in essere atti giuridicamente rilevanti con effetti diretti nella propria sfera patrimoniale e personale. Il terzo comma — con la clausola «sono salve le leggi che stabiliscono un'età diversa» — segnala che il sistema non è rigidamente binario: alcune norme fissano soglie differenti, sia superiori sia inferiori. La capacità di agire, una volta acquistata, può essere limitata o esclusa per cause diverse dall'età, come l'interdizione o l'inabilitazione.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che occorre verificare se un soggetto può compiere validamente un atto giuridico in modo autonomo. In linea generale, il minore di 18 anni non può stipulare contratti, accettare eredità, fare testamento o esercitare diritti patrimoniali in nome proprio: tali atti sono tipicamente compiuti dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore. Gli atti compiuti dal minore sono annullabili su istanza del rappresentante legale o dello stesso minore divenuto maggiorenne, salvo i casi in cui la legge li ritenga validi.

Connessioni con altre norme

L'articolo 2 va letto in stretto coordinamento con l'art. 1 c.c., che attribuisce la capacità giuridica al momento della nascita. Rilevano altresì gli artt. 414 e ss. c.c. sull'interdizione e l'inabilitazione, che incidono sulla capacità di agire del maggiorenne. L'art. 1425 c.c. disciplina l'annullabilità del contratto concluso dal minore. Norme di settore fissano soglie diverse: a titolo esemplificativo, il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è consentito al sedicenne (art. 250 c.c.).

Domande frequenti

Quando si acquista la capacità di agire secondo l'art. 2 c.c.?

La capacità di agire si acquista automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età, senza necessità di alcuna formalità o dichiarazione.

Qual è la differenza tra capacità giuridica e capacità di agire?

La capacità giuridica — attitudine ad essere titolari di diritti e doveri — si acquista alla nascita (art. 1 c.c.). La capacità di agire — idoneità a compiere autonomamente atti giuridici — si acquista, in linea generale, solo al compimento dei 18 anni.

Un minore può compiere atti giuridici validi?

In linea generale no: gli atti compiuti dal minore in modo autonomo sono annullabili. Tuttavia la legge ammette eccezioni per alcune tipologie di atti (ad esempio il riconoscimento del figlio a 16 anni) e talvolta si ritengono validi atti di modico valore rientranti nell'ordinaria vita quotidiana.

Cosa succede a un contratto firmato da un minorenne?

Secondo l'orientamento prevalente, il contratto concluso autonomamente dal minore è annullabile (art. 1425 c.c.). L'annullamento può essere chiesto dal rappresentante legale durante la minore età, oppure dallo stesso soggetto entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

L'emancipazione del minore esiste ancora nell'ordinamento italiano?

No. L'istituto dell'emancipazione, che consentiva al minore sedicenne coniugato di acquistare una capacità di agire limitata, è stato abrogato dal d.lgs. 154/2013 a seguito della riforma della filiazione. Attualmente non è previsto alcun meccanismo ordinario di emancipazione anticipata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.