Art. 839 c.p.c. – Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia e competente la corte d’appello di Roma.
Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.
Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una produzione certificata conforme.
Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvo che:
la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L'art. 839 c.p.c. disciplina la fase introduttiva del procedimento di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri in Italia, aprendo un micro-sistema normativo completato dall'art. 840 c.p.c. La norma si inserisce nel quadro della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata dall'Italia con L. 19 gennaio 1968, n. 62, che impone agli Stati contraenti di riconoscere i lodi arbitrali stranieri secondo una procedura semplificata e senza riesame nel merito. L'Italia ha inoltre recepito la Convenzione di Ginevra del 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, anch'essa applicabile nei rapporti con gli Stati firmatari.
La competenza per territorio
Il ricorso va proposto al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione è domiciliata la controparte. Il criterio del domicilio della controparte (e non della parte istante) tutela il convenuto consentendogli di difendersi agevolmente nella sede a lui più vicina. Se la controparte non ha domicilio in Italia, ipotesi frequente nei rapporti commerciali internazionali, la competenza è attribuita in via esclusiva alla corte d'appello di Roma, in analogia con altre norme che centralizzano nella capitale le controversie a carattere internazionale. Tizio, imprenditore italiano che vuole far eseguire in Italia un lodo ICSID contro Caio, società francese con sede a Milano, dovrà rivolgersi al presidente della corte d'appello di Milano.
Il contenuto del ricorso e la documentazione allegata
La parte istante deve: (i) eleggere domicilio nel circondario del tribunale capoluogo del distretto, adempimento necessario ai fini delle successive comunicazioni processuali; (ii) depositare il lodo in originale o in copia conforme, unitamente alla convenzione arbitrale (compromesso o clausola compromissoria) in originale o copia conforme, entrambi con traduzione in italiano giurata o asseverata; (iii) produrre l'attestazione, solitamente rilasciata dall'istituzione arbitrale o dall'autorità competente del Paese d'origine, che il lodo è divenuto vincolante per le parti. Il requisito della vincolatività è distinto dall'esecutività nel Paese d'origine: è sufficiente che il lodo abbia acquistato forza obbligatoria tra le parti, non che sia già munito di exequatur estero.
Il decreto presidenziale e il controllo formale
Il presidente della corte d'appello effettua un controllo limitato alla regolarità formale del lodo: verifica la completezza della documentazione, l'autenticità della traduzione e l'esistenza dell'attestazione di vincolatività. Non compie alcun esame nel merito né valuta la sussistenza dei motivi di rifiuto di cui all'art. 840 c.p.c., che sono rimessi al giudizio di opposizione. Se la documentazione è regolare, il presidente emette decreto che dichiara il lodo esecutivo; in caso contrario, nega il riconoscimento. Il decreto favorevole consente l'iscrizione a ruolo del lodo come titolo esecutivo e l'avvio dell'esecuzione forzata in Italia.
Il reclamo avverso il decreto
Il decreto è soggetto a reclamo nelle forme dei procedimenti camerali previsti dagli artt. 737 e seguenti c.p.c. Il reclamo, distinto dall'opposizione ex art. 840 c.p.c., attiene al controllo della regolarità formale della procedura introduttiva, mentre l'opposizione consente un esame più approfondito dei motivi di rifiuto del riconoscimento. Nella pratica, la parte soccombente nel procedimento ex art. 839 c.p.c. propone normalmente opposizione ex art. 840 c.p.c., che offre garanzie processuali più ampie.
Domande frequenti
Dove si presenta il ricorso per il riconoscimento di un lodo straniero se la controparte non ha domicilio in Italia?
Se la controparte non ha domicilio in Italia, il ricorso va presentato al presidente della corte d'appello di Roma, che ha competenza esclusiva in tale ipotesi.
Quali documenti occorre allegare al ricorso ex art. 839 c.p.c.?
Occorre depositare: il lodo in originale o copia conforme, la convenzione arbitrale in originale o copia conforme con traduzione in italiano, e l'attestazione che il lodo è divenuto vincolante per le parti.
Il presidente della corte d'appello può negare il riconoscimento valutando il merito del lodo?
No. Il presidente effettua solo un controllo di regolarità formale. Se la documentazione è in regola, deve dichiarare il lodo esecutivo con decreto. I motivi di rifiuto sostanziali sono esaminati solo nell'eventuale giudizio di opposizione ex art. 840 c.p.c.
Cosa si intende per lodo 'vincolante' ai fini del riconoscimento?
Il lodo è vincolante quando ha acquistato forza obbligatoria tra le parti secondo la legge del Paese d'origine, anche se non è ancora dotato di exequatur o efficacia esecutiva in quello Stato. Non è necessario che sia già eseguibile all'estero.
Qual è la differenza tra il reclamo ex art. 739 c.p.c. e l'opposizione ex art. 840 c.p.c.?
Il reclamo attiene al controllo formale del procedimento camerale introduttivo (art. 839 c.p.c.), mentre l'opposizione ex art. 840 c.p.c. consente un esame nel contraddittorio dei motivi di rifiuto sostanziali del riconoscimento (incapacità, difetto di convenzione, ordine pubblico, ecc.).