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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 752 c.p.c. – Giudice competente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

All’apposizione dei sigilli procede il pretore.

Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale e trasmesso immediatamente al pretore.

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In sintesi

  • La competenza per l'apposizione dei sigilli ereditari spetta al pretore del luogo.
  • Nei comuni privi di sede pretorile, il conciliatore può apporre i sigilli in caso di urgenza.
  • Il processo verbale redatto dal conciliatore deve essere trasmesso immediatamente al pretore.
  • La norma garantisce la conservazione del patrimonio ereditario in attesa dell'inventario.

L'apposizione dei sigilli sulle proprietà del defunto compete al pretore; nei comuni senza sede pretorile, può intervenire in urgenza il conciliatore.

Ratio

L'articolo 752 c.p.c. fissa la competenza per l'apposizione dei sigilli, misura conservativa volta a preservare l'integrità del patrimonio ereditario dal momento della morte del de cuius fino alla redazione dell'inventario o alla presa in possesso da parte degli eredi. La norma risponde all'esigenza di tutela preventiva contro asportazioni, dissipazioni o alterazioni del patrimonio nell'immediato post mortem, periodo di maggiore vulnerabilità per gli interessi degli aventi diritto alla successione.

Il regime di competenza delineato dalla norma riflette l'assetto ordinamentale vigente all'epoca di emanazione del codice (1940), quando la figura del pretore costituiva il giudice di prima istanza per le controversie minori e i procedimenti di giurisdizione volontaria. La previsione del conciliatore come organo supplente nei comuni privi di pretura assicurava la capillare copertura territoriale del sistema di tutela successoria.

Analisi

Il primo comma stabilisce la competenza ordinaria in capo al pretore, individuato come giudice naturale per questa tipologia di procedimento. Il collegamento con il luogo di apertura della successione (ultimo domicilio del defunto) determina la pretura territorialmente competente. Il secondo comma introduce una deroga per i comuni privi di sede pretorile: in caso di urgenza, il conciliatore — organo giudiziario di prossimità — può procedere all'apposizione dei sigilli. La previsione dell'urgenza come condizione legittimante l'intervento del conciliatore configura un potere sussidiario e non sostitutivo. L'obbligo di trasmissione immediata del processo verbale al pretore garantisce il recupero della competenza ordinaria e il controllo giurisdizionale sull'operato del conciliatore.

Va segnalato che con l'abolizione della figura del pretore (d.lgs. n. 51/1998) la competenza è passata al tribunale monocratico; analogamente la figura del conciliatore è stata soppressa. Le disposizioni dell'art. 752 c.p.c. mantengono valore sistematico come riferimento procedurale.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che sorga la necessità di apporre i sigilli ai beni ereditari, sia su istanza dei soggetti legittimati (art. 753 c.p.c.) sia d'ufficio (art. 754 c.p.c.). Il criterio di competenza territoriale è il luogo in cui si trovano i beni, tendenzialmente coincidente con il luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Il profilo dell'urgenza è decisivo quando occorra intervenire immediatamente per evitare sottrazioni o dispersioni del patrimonio.

Connessioni

La norma si raccorda con gli artt. 753-759 c.p.c. (procedimento di apposizione dei sigilli), con gli artt. 747-751 c.p.c. (altri procedimenti speciali in materia successoria), con l'art. 683 c.c. (misure conservative dell'eredità) e con le disposizioni del codice civile sull'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (artt. 484 ss. c.c.). Per le norme sull'inventario si veda anche l'art. 769 c.p.c.

Domande frequenti

Chi è competente per apporre i sigilli ai beni ereditari?

Originariamente competente era il pretore (ora tribunale monocratico a seguito della riforma del 1998). Nei comuni privi di sede pretorile, in caso di urgenza, poteva intervenire il conciliatore, con obbligo di trasmettere immediatamente il verbale al pretore.

Cosa si intende per urgenza nell'apposizione dei sigilli da parte del conciliatore?

L'urgenza sussiste quando vi è il concreto pericolo che i beni ereditari vengano asportati, alterati o dispersi prima che il pretore possa intervenire. Si tratta di una valutazione caso per caso, che tiene conto della distanza dalla sede pretorile e della gravità del rischio.

Il processo verbale del conciliatore ha efficacia piena come quello del pretore?

Il processo verbale redatto dal conciliatore ha efficacia conservativa immediata, ma deve essere trasmesso subito al pretore, il quale assume la gestione del procedimento. L'atto del conciliatore ha natura provvisoria e sostitutiva, subordinata alla successiva presa in carico del pretore.

In quale comune si esegue l'apposizione dei sigilli?

I sigilli si appongono nel luogo in cui si trovano i beni ereditari, tendenzialmente coincidente con l'ultimo domicilio o residenza del defunto. La competenza del pretore (ora tribunale) segue il criterio territoriale del luogo di apertura della successione.

L'apposizione dei sigilli blocca ogni accesso ai beni ereditari?

Sì, l'apposizione dei sigilli impedisce l'accesso ai locali e agli oggetti sigillati fino alla rimozione da parte del giudice competente. Le chiavi restano custodite dal cancelliere (art. 756 c.p.c.). Fanno eccezione gli oggetti necessari all'uso personale dei conviventi e le cose deteriorabili, per le quali sono previste disposizioni speciali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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