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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 734 c.p.c. – Esito negativo dell’incanto

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se al primo incanto non e fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’art. 376, primo comma, del codice civile, l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

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In sintesi

  • Se al primo incanto non vengono presentate offerte pari o superiori al prezzo base, l'ufficiale ne redige verbale.
  • Il verbale è trasmesso al tribunale che ha autorizzato la vendita.
  • Il tribunale può revocare l'autorizzazione, disporre una nuova vendita con prezzo base inferiore oppure autorizzare la trattativa privata.
  • La norma tutela l'interesse del soggetto protetto garantendo flessibilità nelle modalità di dismissione del bene.

Se l'incanto va deserto senza offerte adeguate, il tribunale può revocare l'autorizzazione, ridurre il prezzo o autorizzare la vendita a trattativa privata.

Ratio

L'art. 734 c.p.c. gestisce l'ipotesi patologica dell'incanto deserto o privo di offerte adeguate nella vendita di beni di soggetti protetti. La norma esprime un principio di realismo procedurale: la procedura concorsuale non è fine a se stessa, ma strumento per realizzare il miglior interesse del soggetto tutelato. Qualora l'incanto non produca risultati concreti, l'ordinamento non cristallizza la situazione ma affida al tribunale una valutazione discrezionale che può sfociare in tre direzioni: abbandono dell'operazione, ripetizione a condizioni più favorevoli per gli acquirenti, o vendita diretta con negoziazione privata.

Analisi

Il primo comma stabilisce la procedura conseguente all'esito negativo: l'ufficiale designato ne prende atto nel processo verbale e ne trasmette copia al tribunale competente. La trasmissione è atto dovuto e immediato. Il secondo comma disciplina il potere discrezionale del tribunale, articolato in tre opzioni: (a) revoca dell'autorizzazione alla vendita, se le condizioni di mercato o le circostanze sopravvenute rendono l'operazione non più opportuna; (b) disposizione di una nuova vendita su un prezzo base inferiore rispetto a quello originario fissato ai sensi dell'art. 376, primo comma, c.c.; (c) autorizzazione alla vendita a trattativa privata, che consente maggiore flessibilità negoziale. La scelta tra le tre opzioni è rimessa alla valutazione del tribunale in camera di consiglio.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che, nel procedimento di vendita all'incanto di beni di minori, interdetti o inabilitati ex art. 733 c.p.c., non venga formulata alcuna offerta o le offerte presentate siano inferiori al prezzo minimo fissato dal tribunale. Non è necessario che l'incanto sia stato ripetuto più volte: basta il primo esito negativo per attivare il meccanismo. La disposizione non si applica alla vendita a trattativa privata autorizzata ab initio, né alle procedure esecutive ordinarie su beni di soggetti capaci.

Connessioni

La norma si raccorda con l'art. 733 c.p.c. (che disciplina la vendita ai pubblici incanti) e con l'art. 376, primo comma, c.c. (che regola la determinazione del prezzo base nella vendita di beni di minori e interdetti). Sul piano processuale, il richiamo agli artt. 534 ss. c.p.c. operato dall'art. 733 continua ad applicarsi per gli aspetti procedurali non derogati dall'art. 734. La facoltà di autorizzare la trattativa privata richiama le regole generali sulla vendita volontaria vigilata dal tribunale nell'interesse dei soggetti protetti.

Domande frequenti

Cosa succede se nessuno partecipa all'asta pubblica per i beni di un minore?

L'ufficiale giudiziario redige un verbale dell'esito negativo e lo trasmette al tribunale. Quest'ultimo, in camera di consiglio, decide se revocare l'autorizzazione alla vendita, fissare un nuovo incanto con prezzo base inferiore o autorizzare la vendita a trattativa privata.

Il tribunale può ridurre il prezzo base dopo un incanto deserto?

Sì. L'art. 734 secondo comma consente espressamente al tribunale di disporre una nuova vendita all'incanto su un prezzo base inferiore rispetto a quello originario, quando la prima asta sia andata deserta o senza offerte adeguate.

Quando viene autorizzata la trattativa privata?

Il tribunale può autorizzare la vendita a trattativa privata come alternativa alla ripetizione dell'incanto o alla revoca dell'autorizzazione, quando ritenga che questa modalità sia più efficace per realizzare il miglior interesse del soggetto protetto.

Quante volte può andare deserto l'incanto prima di passare alla trattativa privata?

La norma non impone un numero minimo di tentativi. Anche dopo il primo incanto deserto il tribunale può già valutare tutte le opzioni disponibili, inclusa la trattativa privata, in base alle circostanze concrete.

Chi decide tra le tre opzioni disponibili dopo l'incanto deserto?

Il tribunale decide in camera di consiglio, con piena discrezionalità, valutando le circostanze del caso: condizioni di mercato, urgenza della dismissione, interesse del soggetto protetto e eventuali proposte di acquirenti privati già pervenute.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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Redazione Legge in Chiaro
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