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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 671 c.p.c. – Sequestro conservativo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

In sintesi

  • Il sequestro conservativo tutela il creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.
  • Può colpire beni mobili, immobili del debitore o somme e cose a lui dovute da terzi.
  • Il sequestro è ammesso nei limiti in cui la legge permette il pignoramento dei beni.
  • Presupposto è il «fondato timore» di perdere la garanzia: non basta il mero sospetto.

L'art. 671 c.p.c. disciplina il sequestro conservativo, misura cautelare a tutela del credito che blocca i beni del debitore per garantire la futura esecuzione forzata.

Ratio

Il sequestro conservativo è la misura cautelare classica a tutela del credito pecuniario. La sua ratio è semplice ma fondamentale: evitare che il debitore, nel tempo necessario al creditore per ottenere una sentenza di condanna e avviare l'esecuzione forzata, possa dissipare o alienare il proprio patrimonio rendendo vana la futura esecuzione. Senza questa misura, il diritto alla condanna sarebbe spesso una vittoria di Pirro: la sentenza è ottenuta, ma il patrimonio del debitore è scomparso.

Il sequestro conservativo si differenzia dal pignoramento perché non presuppone un titolo esecutivo: è una misura preventiva che anticipa e garantisce la futura esecuzione forzata, senza tuttavia trasferire immediatamente i beni al creditore. La sua funzione è di «congelare» il patrimonio del debitore fino all'ottenimento del titolo esecutivo.

Analisi

L'art. 671 è strutturalmente semplice ma denso di contenuto. Individua tre elementi essenziali: il soggetto legittimato (il creditore), il presupposto soggettivo (fondato timore di perdere la garanzia del credito), l'oggetto del sequestro (beni mobili o immobili del debitore, somme e cose a lui dovute da terzi, nei limiti della pignorabilità).

Il «fondato timore» è il requisito chiave: non basta il sospetto generico di insolvenza futura, ma occorre un fumus periculi concreto e oggettivo, come ad esempio l'alienazione di beni da parte del debitore, la pendenza di altre procedure esecutive, dichiarazioni del debitore sulla propria incapacità di pagare. Il creditore deve allegare e, almeno sommariamente, dimostrare questo timore fondato. Il riferimento ai «limiti in cui la legge ne permette il pignoramento» significa che i beni impignorabili (art. 514-516 c.p.c.) non possono essere oggetto di sequestro conservativo: alimenti, stipendi nella parte non pignorabile, beni strettamente personali.

Il sequestro può colpire anche i crediti del debitore verso terzi (sequestro conservativo presso terzi), con una struttura simile al pignoramento presso terzi: il terzo è tenuto a dichiarare i debiti che ha verso il sequestrato.

Quando si applica

Il sequestro conservativo si applica ogni volta che un creditore ha un credito (anche non ancora liquido ed esigibile, purché esistente) e teme fondatamente che il debitore possa diventare insolvente o ridurre il proprio patrimonio prima che il creditore ottenga un titolo esecutivo. È particolarmente frequente nelle cause per risarcimento del danno (quando il debitore dimostra segnali di difficoltà finanziaria), nelle controversie commerciali (quando il debitore è un'impresa in crisi) e nelle cause successorie (quando c'è rischio di dilapidazione dell'asse ereditario).

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento avviene automaticamente ai sensi dell'art. 686 c.p.c. quando il creditore ottiene sentenza di condanna passata in giudicato: il sequestro si trasforma in pignoramento senza necessità di nuovi atti esecutivi.

Connessioni

L'art. 671 si coordina con l'art. 670 (sequestro giudiziario, diverso per finalità e presupposti), con l'art. 686 c.p.c. (conversione del sequestro in pignoramento), con l'art. 677 c.p.c. (obblighi del custode), con gli artt. 514-516 c.p.c. (beni impignorabili e limiti al pignoramento). Il procedimento per la concessione segue le regole degli artt. 669-bis e ss. c.p.c. Il coordinamento con le norme sull'espropriazione forzata (artt. 491 ss. c.p.c.) è essenziale per comprendere la fase successiva alla conversione del sequestro in pignoramento.

Domande frequenti

Posso chiedere il sequestro conservativo anche prima che la causa sia iniziata?

Sì. Il sequestro conservativo può essere richiesto ante causam ai sensi degli artt. 669-ter e 671 c.p.c. In tal caso, dopo la concessione, il creditore deve avviare la causa di merito entro 60 giorni.

Cosa significa 'fondato timore di perdere la garanzia del credito'?

Significa che ci deve essere un rischio concreto e oggettivamente dimostrabile che il debitore riduca o dissipi il proprio patrimonio prima che il creditore ottenga un titolo esecutivo. Non basta il sospetto generico: occorrono elementi concreti (alienazioni in corso, insolvenza, altri pignoramenti).

Tutti i beni del debitore possono essere sequestrati conservativamente?

No. Il sequestro conservativo è ammesso nei limiti in cui la legge permette il pignoramento. I beni impignorabili (alimenti, stipendi nella parte non pignorabile, beni strettamente personali) non possono essere oggetto di sequestro.

Cosa succede al sequestro conservativo quando ottengo la sentenza di condanna?

Il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c., senza necessità di nuovi atti esecutivi. Da quel momento il creditore può procedere all'espropriazione forzata.

Posso sequestrare i crediti che il debitore vanta verso terzi?

Sì. Il sequestro conservativo può colpire anche le somme e le cose dovute al debitore da terzi (sequestro conservativo presso terzi). Il terzo è tenuto a rendere una dichiarazione sul debito che ha verso il sequestrato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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