Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 669-decies c.p.c. – Revoca e modifica

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.

In sintesi

  • Durante l'istruzione del merito, il giudice istruttore può modificare o revocare il provvedimento cautelare su istanza di parte.
  • La revoca o modifica è ammessa per mutamenti delle circostanze o per fatti anteriori conosciuti successivamente.
  • L'istante deve provare il momento in cui ha acquisito conoscenza dei fatti anteriori dedotti.
  • Se il giudizio di merito non è iniziato o si è estinto, la revoca o modifica si chiede al giudice cautelare, esaurita la fase del reclamo.
  • In caso di causa devoluta a giudice straniero o arbitri, la competenza spetta sempre al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.
Indice dei contenuti

L'art. 669-decies c.p.c. consente la revoca o modifica del provvedimento cautelare durante il giudizio di merito, per mutate circostanze o fatti anteriori sopravvenuti alla conoscenza.

Ratio

L'art. 669-decies c.p.c. riconosce la natura dinamica della situazione cautelare: il provvedimento cautelare è emesso sulla base di una valutazione sommaria effettuata in un certo momento e in presenza di certe circostanze. Sarebbe irragionevole che tale provvedimento rimanesse immutabile anche di fronte a sopravvenienze significative che ne alterino i presupposti. La norma introduce quindi uno strumento di adeguamento del provvedimento alle mutate condizioni di fatto e di diritto, che si affianca al rimedio del reclamo (art. 669-terdecies) e alla disciplina dell'inefficacia (art. 669-novies).

La distinzione tra fatti nuovi (mutamenti delle circostanze) e fatti anteriori ma conosciuti successivamente è fondamentale per evitare che la revoca o modifica sia utilizzata come un surrogato del reclamo per far valere circostanze che erano già conoscibili al momento del provvedimento cautelare.

Analisi

Il primo comma disciplina la revoca o modifica in corso di causa: mentre il giudizio di merito è pendente in istruttoria, il giudice istruttore può modificare o revocare il provvedimento cautelare (anche se emesso ante causam) su istanza di una delle parti. Le condizioni sono due, alternative: mutamenti nelle circostanze sopravvenuti dopo il provvedimento; fatti anteriori al provvedimento di cui si è acquisita conoscenza successivamente. In quest'ultimo caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti: ciò serve a evitare che la norma venga usata per far valere circostanze che erano già note al momento del reclamo e che avrebbero dovuto essere dedotte in quella sede. La norma è inapplicabile se è già stato proposto reclamo ex art. 669-terdecies ancora pendente: durante il reclamo la competenza spetta al giudice del reclamo.

Il secondo comma disciplina la revoca o modifica al di fuori del giudizio di merito: se il giudizio non è iniziato o è stato dichiarato estinto. In tal caso, esaurita la fase del reclamo eventualmente proposto, la competenza torna al giudice cautelare che aveva emesso il provvedimento originario. Le condizioni sono le stesse del primo comma. Il terzo comma stabilisce la competenza per i casi di giurisdizione straniera, arbitrato o azione civile nel processo penale: in questi casi, la revoca o modifica si chiede sempre al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, indipendentemente dalla pendenza del giudizio principale.

Quando si applica

La revoca o modifica ex art. 669-decies è lo strumento appropriato quando, nel corso del giudizio di merito o dopo la sua conclusione o estinzione, emergono circostanze nuove che rendono il provvedimento cautelare sproporzionato, non più necessario o addirittura ingiusto. Ad esempio: il debitore che era in difficoltà finanziaria al momento del sequestro conservativo dimostra di aver successivamente restituito parte del debito; oppure emergono fatti anteriori (ad esempio, un'eccezione di compensazione) di cui la parte non era a conoscenza al momento del provvedimento.

La norma è particolarmente rilevante nei sequestri giudiziari a lungo termine: nel corso di un contenzioso pluriennale sulla proprietà di un bene, le circostanze possono cambiare significativamente, rendendo necessario un adeguamento del provvedimento cautelare (ad esempio, modifica delle modalità di custodia o gestione del bene sequestrato).

Connessioni

L'art. 669-decies si coordina con l'art. 669-terdecies (reclamo, che preclude la revoca o modifica durante la sua pendenza), con l'art. 669-novies (inefficacia, che è automatica mentre la revoca richiede un'istanza di parte), con l'art. 669-septies (riproposizione della domanda cautelare dopo il rigetto, meccanismo simmetrico). Il riferimento all'art. 669-quinquies chiarisce il trattamento dei provvedimenti cautelari in caso di arbitrato. Rilevanti sono anche le norme sulla sospensione e estinzione del processo (artt. 295 e 306-310 c.p.c.) che determinano quando si applica il secondo comma.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ha ottenuto il sequestro conservativo sull'immobile di Caio nel corso della causa di merito. Durante l'istruttoria, Caio dimostra di aver versato su un conto vincolato l'intera somma contestata, rendendo il sequestro immobiliare non più necessario come garanzia. Caio chiede al giudice istruttore della causa di merito la revoca del sequestro ai sensi dell'art. 669-decies, primo comma, c.p.c., allegando il mutamento delle circostanze (costituzione di una garanzia equivalente). Il giudice, valutata la sufficienza della garanzia alternativa, revoca il sequestro sull'immobile con ordinanza.

Caso 2: Caso 2

Sempronio aveva ottenuto il sequestro giudiziario di un macchinario su cui era controversa la proprietà con Filano. Il giudizio di merito si estingue per rinuncia agli atti. Successivamente, Filano scopre documentazione ante causam che prova il suo acquisto in buona fede del macchinario e che non era conoscibile prima. Filano chiede al giudice che aveva emesso il sequestro la modifica del provvedimento, allegando i fatti anteriori scoperti successivamente ex art. 669-decies, secondo comma, c.p.c., e fornendo prova della data in cui ha reperito la documentazione. Il giudice modifica le modalità del sequestro garantendo a Filano la gestione provvisoria del macchinario.

Domande frequenti

Posso chiedere la revoca del sequestro durante la causa di merito?

Sì. Nel corso dell'istruttoria, il giudice istruttore può revocare o modificare il provvedimento cautelare su istanza di parte, se sono mutate le circostanze o emergono fatti anteriori non conosciuti al momento del provvedimento.

Qual è la differenza tra reclamo e istanza di revoca ex art. 669-decies?

Il reclamo (art. 669-terdecies) si propone subito dopo il provvedimento per contestarne la legittimità originaria. La revoca ex art. 669-decies si chiede successivamente, per far valere circostanze sopravvenute o fatti anteriori di nuova conoscenza.

Se allego fatti anteriori al provvedimento, devo dimostrare qualcosa di specifico?

Sì. Devo dimostrare il momento preciso in cui ho acquisito conoscenza di quei fatti, per provare che non avrei potuto dedurli nel corso del reclamo o nelle fasi precedenti del procedimento.

A chi chiedo la revoca se la causa di merito si è estinta?

Al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare originario, dopo che eventualmente si è esaurita la fase del reclamo. Se invece la causa è ancora pendente, la competenza spetta al giudice istruttore.

La revoca del provvedimento cautelare ha effetto retroattivo?

No. La revoca opera ex nunc (da ora), non ex tunc (da allora). Gli effetti del provvedimento cautelare durante il periodo in cui era valido rimangono fermi, salvo il diritto al risarcimento del danno per provvedimento ingiusto ex art. 96 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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