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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 669-decies c.p.c. – Revoca e modifica

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies, nel corso dell’istruzione il

giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il

provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle

circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al

provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a

conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica

dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669

terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano

mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza

successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento

in cui ne è venuto a conoscenza.

Se la causa di merito e devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione

civile e stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono

essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Durante l'istruzione del merito, il giudice istruttore può modificare o revocare il provvedimento cautelare su istanza di parte.
  • La revoca o modifica è ammessa per mutamenti delle circostanze o per fatti anteriori conosciuti successivamente.
  • L'istante deve provare il momento in cui ha acquisito conoscenza dei fatti anteriori dedotti.
  • Se il giudizio di merito non è iniziato o si è estinto, la revoca o modifica si chiede al giudice cautelare, esaurita la fase del reclamo.
  • In caso di causa devoluta a giudice straniero o arbitri, la competenza spetta sempre al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.

L'art. 669-decies c.p.c. consente la revoca o modifica del provvedimento cautelare durante il giudizio di merito, per mutate circostanze o fatti anteriori sopravvenuti alla conoscenza.

Ratio

L'art. 669-decies c.p.c. riconosce la natura dinamica della situazione cautelare: il provvedimento cautelare è emesso sulla base di una valutazione sommaria effettuata in un certo momento e in presenza di certe circostanze. Sarebbe irragionevole che tale provvedimento rimanesse immutabile anche di fronte a sopravvenienze significative che ne alterino i presupposti. La norma introduce quindi uno strumento di adeguamento del provvedimento alle mutate condizioni di fatto e di diritto, che si affianca al rimedio del reclamo (art. 669-terdecies) e alla disciplina dell'inefficacia (art. 669-novies).

La distinzione tra fatti nuovi (mutamenti delle circostanze) e fatti anteriori ma conosciuti successivamente è fondamentale per evitare che la revoca o modifica sia utilizzata come un surrogato del reclamo per far valere circostanze che erano già conoscibili al momento del provvedimento cautelare.

Analisi

Il primo comma disciplina la revoca o modifica in corso di causa: mentre il giudizio di merito è pendente in istruttoria, il giudice istruttore può modificare o revocare il provvedimento cautelare (anche se emesso ante causam) su istanza di una delle parti. Le condizioni sono due, alternative: mutamenti nelle circostanze sopravvenuti dopo il provvedimento; fatti anteriori al provvedimento di cui si è acquisita conoscenza successivamente. In quest'ultimo caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti: ciò serve a evitare che la norma venga usata per far valere circostanze che erano già note al momento del reclamo e che avrebbero dovuto essere dedotte in quella sede. La norma è inapplicabile se è già stato proposto reclamo ex art. 669-terdecies ancora pendente: durante il reclamo la competenza spetta al giudice del reclamo.

Il secondo comma disciplina la revoca o modifica al di fuori del giudizio di merito: se il giudizio non è iniziato o è stato dichiarato estinto. In tal caso, esaurita la fase del reclamo eventualmente proposto, la competenza torna al giudice cautelare che aveva emesso il provvedimento originario. Le condizioni sono le stesse del primo comma. Il terzo comma stabilisce la competenza per i casi di giurisdizione straniera, arbitrato o azione civile nel processo penale: in questi casi, la revoca o modifica si chiede sempre al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, indipendentemente dalla pendenza del giudizio principale.

Quando si applica

La revoca o modifica ex art. 669-decies è lo strumento appropriato quando, nel corso del giudizio di merito o dopo la sua conclusione o estinzione, emergono circostanze nuove che rendono il provvedimento cautelare sproporzionato, non più necessario o addirittura ingiusto. Ad esempio: il debitore che era in difficoltà finanziaria al momento del sequestro conservativo dimostra di aver successivamente restituito parte del debito; oppure emergono fatti anteriori (ad esempio, un'eccezione di compensazione) di cui la parte non era a conoscenza al momento del provvedimento.

La norma è particolarmente rilevante nei sequestri giudiziari a lungo termine: nel corso di un contenzioso pluriennale sulla proprietà di un bene, le circostanze possono cambiare significativamente, rendendo necessario un adeguamento del provvedimento cautelare (ad esempio, modifica delle modalità di custodia o gestione del bene sequestrato).

Connessioni

L'art. 669-decies si coordina con l'art. 669-terdecies (reclamo, che preclude la revoca o modifica durante la sua pendenza), con l'art. 669-novies (inefficacia, che è automatica mentre la revoca richiede un'istanza di parte), con l'art. 669-septies (riproposizione della domanda cautelare dopo il rigetto, meccanismo simmetrico). Il riferimento all'art. 669-quinquies chiarisce il trattamento dei provvedimenti cautelari in caso di arbitrato. Rilevanti sono anche le norme sulla sospensione e estinzione del processo (artt. 295 e 306-310 c.p.c.) che determinano quando si applica il secondo comma.

Domande frequenti

Posso chiedere la revoca del sequestro durante la causa di merito?

Sì. Nel corso dell'istruttoria, il giudice istruttore può revocare o modificare il provvedimento cautelare su istanza di parte, se sono mutate le circostanze o emergono fatti anteriori non conosciuti al momento del provvedimento.

Qual è la differenza tra reclamo e istanza di revoca ex art. 669-decies?

Il reclamo (art. 669-terdecies) si propone subito dopo il provvedimento per contestarne la legittimità originaria. La revoca ex art. 669-decies si chiede successivamente, per far valere circostanze sopravvenute o fatti anteriori di nuova conoscenza.

Se allego fatti anteriori al provvedimento, devo dimostrare qualcosa di specifico?

Sì. Devo dimostrare il momento preciso in cui ho acquisito conoscenza di quei fatti, per provare che non avrei potuto dedurli nel corso del reclamo o nelle fasi precedenti del procedimento.

A chi chiedo la revoca se la causa di merito si è estinta?

Al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare originario, dopo che eventualmente si è esaurita la fase del reclamo. Se invece la causa è ancora pendente, la competenza spetta al giudice istruttore.

La revoca del provvedimento cautelare ha effetto retroattivo?

No. La revoca opera ex nunc (da ora), non ex tunc (da allora). Gli effetti del provvedimento cautelare durante il periodo in cui era valido rimangono fermi, salvo il diritto al risarcimento del danno per provvedimento ingiusto ex art. 96 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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