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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 669-quater c.p.c. – Competenza in corso di causa

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Quando vi e causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non e ancora designato o il giudizio e sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669 ter.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669 ter.

Il terzo comma dell’articolo 669 ter si applica altresì nel caso in cui l’azione civile e stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale.

Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

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In sintesi

  • In corso di causa, la domanda cautelare si propone al giudice della causa di merito.
  • Se la causa pende in tribunale, si propone all'istruttore o, in sua assenza, al presidente.
  • Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore (oggi tribunale).
  • In pendenza dei termini di impugnazione, competente è il giudice che ha pronunciato la sentenza.
  • Se la causa pende davanti a giudice straniero o è trasferita in sede penale, si applica la regola del terzo comma dell'art. 669-ter.

L'art. 669-quater c.p.c. stabilisce quale giudice è competente per le domande cautelari quando il giudizio di merito è già pendente.

Ratio

L'art. 669-quater c.p.c. disciplina il caso speculare all'art. 669-ter: la domanda cautelare proposta quando il processo di merito è già in corso. La scelta del legislatore di attribuire la competenza cautelare al giudice già investito del merito risponde a una logica di concentrazione processuale e di economia dei giudizi: il magistrato che conosce già la controversia è il più idoneo a valutare i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, avendo già acquisito elementi sulla fondatezza della pretesa.

La norma bilancia l'esigenza di concentrazione con quella di effettività, prevedendo soluzioni alternative per le ipotesi in cui il giudice della causa principale non sia immediatamente disponibile (causa sospesa, interrotta, pendente davanti al conciliatore o a giudice straniero).

Analisi

Il primo comma pone la regola principale: pendente la causa di merito, la domanda cautelare si propone allo stesso giudice. Il secondo comma articola la regola per le cause pendenti in tribunale: la domanda va al giudice istruttore designato; se non ancora designato, se il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale che designa il magistrato secondo la procedura dell'art. 669-ter, ultimo comma. Il terzo comma mantiene la regola della competenza del pretore (tribunale) anche quando il merito pende davanti al conciliatore. Il quarto comma riguarda la fase post-sentenza: in pendenza dei termini per proporre impugnazione, la competenza cautelare rimane al giudice che ha deciso, poiché la causa non è ancora passata al giudice dell'impugnazione. Il quinto comma estende la regola del terzo comma dell'art. 669-ter ai casi di causa pendente davanti a giudice straniero. Il sesto comma introduce una norma speciale per il processo penale: se l'azione civile è esercitata o trasferita in sede penale, si applica la stessa regola (giudice del luogo di esecuzione), salvo quanto previsto dall'art. 316 c.p.p. per i provvedimenti cautelari nel processo penale.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che, nel corso di un giudizio già pendente, una parte avverta la necessità di una tutela cautelare urgente che non poteva essere prevista o che si è resa necessaria per sopravvenienze fattuali. Ad esempio, durante un giudizio di risarcimento danni, emergono prove che il convenuto stia alienando beni per diventare insolvente: la parte può chiedere il sequestro conservativo al giudice istruttore già designato.

Il quarto comma ha particolare rilevanza nel momento successivo alla sentenza di primo grado: se, ad esempio, il soccombente propone appello ma nel frattempo il vincitore teme comportamenti pregiudizievoli, può rivolgersi ancora al giudice di primo grado per le misure cautelari, fino a quando la causa non è effettivamente pendente in appello.

Connessioni

L'art. 669-quater si coordina con l'art. 669-ter (competenza ante causam), con l'art. 669-sexies (procedimento), con l'art. 669-terdecies (reclamo) e con l'art. 669-decies (revoca e modifica). Il rinvio all'art. 316 c.p.p. raccorda la disciplina civile con quella penale per i sequestri a tutela delle parti civili nel processo penale. Rilevante è anche il coordinamento con le norme sulla sospensione e interruzione del processo (artt. 295-305 c.p.c.) che incidono sulla disponibilità del giudice istruttore.

Domande frequenti

Se ho già una causa in corso e ho bisogno di un provvedimento cautelare urgente, a chi mi rivolgo?

Al giudice della causa di merito già pendente. Se c'è un giudice istruttore designato, a lui; altrimenti al presidente del tribunale.

Posso chiedere misure cautelari dopo la sentenza di primo grado?

Sì, finché i termini per proporre impugnazione non sono scaduti e la causa non è pendente in grado d'appello. In questo periodo, la competenza rimane al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Cosa succede se il giudizio di merito è sospeso o interrotto?

In tal caso non c'è un giudice istruttore disponibile, quindi la domanda cautelare si propone al presidente del tribunale, che designa il magistrato competente.

Se la mia causa civile è stata trasferita nel processo penale, dove chiedo la misura cautelare?

Si applica la regola del terzo comma dell'art. 669-ter: la domanda si propone al giudice del luogo dove deve essere eseguito il provvedimento, salvo le norme speciali del codice di procedura penale (art. 316 c.p.p.).

La competenza cautelare cambia se la causa è in appello?

Sì. Una volta che la causa pende formalmente in appello, la domanda cautelare va proposta al giudice dell'appello, non più a quello di primo grado.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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