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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 669-ter c.p.c. – Competenza anteriore alla causa

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito e il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

Se il giudice italiano non e competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui e affidata la trattazione del procedimento.

Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In sintesi

  • Prima dell'inizio della causa di merito, la domanda cautelare si propone al giudice competente per il merito.
  • Se competente per il merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.
  • Se il giudice italiano non è competente per il merito, si propone al giudice del luogo di esecuzione del provvedimento.
  • Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta al presidente del Tribunale o al pretore dirigente per la designazione del magistrato.

L'art. 669-ter c.p.c. disciplina la competenza a ricevere la domanda cautelare prima dell'inizio del giudizio di merito.

Ratio

L'art. 669-ter c.p.c., introdotto dalla L. 353/1990 di riforma del processo civile, risponde all'esigenza di individuare con certezza il giudice competente a trattare le misure cautelari quando il giudizio di merito non è ancora iniziato. Il legislatore ha scelto di ancorare la competenza cautelare a quella di merito, garantendo così coerenza tra la fase sommaria urgente e il futuro processo principale, salve le eccezioni previste per i casi di incompetenza del giudice italiano o di competenza del conciliatore.

La ratio di questo collegamento funzionale è evitare la frammentazione delle tutele e assicurare che il medesimo sistema giudiziario possa poi conoscere sia il provvedimento d'urgenza sia il merito della controversia, favorendo la continuità e la coerenza delle decisioni.

Analisi

Il primo comma pone la regola generale: la domanda cautelare ante causam si propone al giudice che sarebbe competente per il merito secondo le ordinarie regole di competenza per materia, valore e territorio. Il secondo comma introduce un'eccezione: se per il merito sarebbe competente il conciliatore (oggi giudice di pace), la competenza cautelare si sposta al pretore (oggi tribunale), per ragioni di capacità tecnica e struttura del provvedimento. Il terzo comma regola l'ipotesi di giurisdizione straniera: se nessun giudice italiano è competente per il merito, la domanda cautelare si propone al giudice competente per materia o valore nel luogo dove deve essere eseguito il provvedimento. Il quarto comma stabilisce le modalità procedimentali: presentato il ricorso, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo rimette senza ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente, che designa il magistrato incaricato della trattazione.

Quando si applica

L'articolo si applica in tutti i casi in cui una parte intende richiedere un provvedimento cautelare (sequestro, inibitoria, provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.) prima di avviare il giudizio di merito. È il caso tipico di chi, di fronte a un danno imminente e irreparabile, si rivolge al giudice in via d'urgenza senza aver ancora notificato l'atto di citazione o depositato il ricorso nel processo principale.

Particolare rilevanza assume il terzo comma nei procedimenti con elementi di internazionalità: se la controversia principale rientra nella giurisdizione di un tribunale straniero ma il provvedimento cautelare deve essere eseguito in Italia, il giudice italiano è competente anche se non conosce il merito.

Connessioni

L'art. 669-ter va letto in combinato con l'art. 669-quater (competenza in corso di causa), l'art. 669-sexies (procedimento), l'art. 669-octies (provvedimento di accoglimento) e l'art. 669-novies (inefficacia del provvedimento). Il riferimento al conciliatore/pretore riflette la struttura degli uffici giudiziari ante riforma del 1998 (D.Lgs. 51/1998), oggi da leggersi come giudice di pace/tribunale. Rilevano inoltre le norme sulla competenza internazionale (L. 218/1995) e i regolamenti UE (Bruxelles I-bis n. 1215/2012) per i profili transfrontalieri.

Domande frequenti

Dove presento la domanda cautelare se la causa non è ancora iniziata?

La domanda si propone al giudice che sarebbe competente per il merito della controversia, secondo le regole ordinarie di competenza per materia, valore e territorio.

Cosa succede se per il merito sarebbe competente il giudice di pace?

In tal caso la domanda cautelare si propone al tribunale (che ha sostituito il pretore dopo la riforma del 1998), poiché il giudice di pace non ha poteri cautelari generali.

Posso chiedere un provvedimento cautelare in Italia anche se la causa principale sarà davanti a un giudice straniero?

Sì. Se il giudice italiano non è competente per il merito, la domanda cautelare si propone al giudice italiano competente per materia o valore del luogo dove deve essere eseguito il provvedimento.

Come viene assegnato il ricorso cautelare al giudice?

Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale, che designa il magistrato incaricato della trattazione del procedimento cautelare.

Devo presentare il ricorso cautelare nello stesso ufficio dove farò la causa di merito?

Di regola sì, salvo le eccezioni previste dall'art. 669-ter per i casi di competenza del giudice di pace o di giurisdizione straniera per il merito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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