← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 669 c.p.c. – Giudizio separato per il pagamento di canoni

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il locatore che ottiene lo sfratto per morosità senza chiedere anche il pagamento dei canoni non perde il diritto a reclamarli successivamente.
  • La pronuncia di sfratto risolve il contratto di locazione ma non decide sul credito per i canoni.
  • La questione dei canoni può essere fatta valere in un separato giudizio ordinario.
  • La norma garantisce l'autonomia tra la risoluzione del rapporto e la tutela del credito.

Se il locatore non chiede il pagamento dei canoni nel procedimento di sfratto per morosità, la pronuncia risolve la locazione lasciando impregiudicata la questione dei canoni.

Ratio

L'art. 669 c.p.c. serve a chiarire che la procedura speciale di sfratto per morosità ha una duplice componente — il rilascio dell'immobile e il recupero dei canoni — che non necessariamente devono essere trattate insieme. Se il locatore, per qualunque ragione (strategica o di semplicità), sceglie di non cumulare nel procedimento di sfratto la domanda di pagamento dei canoni, la sua scelta non pregiudica il diritto di agire separatamente per il recupero del credito. La norma evita che il silenzio sul punto nel procedimento speciale possa essere interpretato come rinuncia o come giudicato implicito sui canoni.

Analisi

L'articolo è composto da un unico comma di grande chiarezza sistematica: «la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi». La prima parte («risolve la locazione») conferma l'effetto costitutivo della pronuncia di sfratto per morosità, che produce la risoluzione del contratto di locazione. La seconda parte («lascia impregiudicata») esprime il principio che nessun effetto preclusivo o di giudicato si produce sui canoni nel procedimento di sfratto condotto senza domanda di pagamento: il locatore conserva intatta la sua azione per il recupero del credito.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente nell'ipotesi dell'art. 658 (sfratto per mancato pagamento del canone) quando il locatore, pur avendo il diritto di chiedere il decreto ingiuntivo per i canoni ex art. 664, non formula tale richiesta. In assenza di domanda di pagamento nel procedimento di sfratto, l'art. 669 garantisce che il locatore possa agire in un autonomo giudizio ordinario o con separato ricorso per decreto ingiuntivo.

Connessioni

L'art. 669 va letto in contrapposizione con l'art. 664 (decreto ingiuntivo per canoni nel procedimento di sfratto) e con l'art. 658 (presupposto dello sfratto per morosità). Rileva anche l'art. 324 c.p.c. (passaggio in giudicato) per escludere effetti preclusivi sui canoni, e gli artt. 633 ss. (procedimento per decreto ingiuntivo) per il recupero separato del credito.

Domande frequenti

Se ottengo lo sfratto senza chiedere i canoni arretrati, perdo il diritto a reclamarli?

No. L'art. 669 c.p.c. stabilisce espressamente che la pronuncia sullo sfratto lascia impregiudicata ogni questione sui canoni: puoi agire separatamente per il recupero del credito.

È conveniente separare la domanda di sfratto da quella di pagamento dei canoni?

Dipende dalla strategia: cumularle (ex art. 664) è più rapido poiché il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo. Separarle può essere utile se si vuole ottenere prima il rilascio e successivamente negoziare o agire per il credito.

Il giudice dello sfratto può decidere anche sui canoni anche se non glieli ho chiesti?

No. Il giudice decide solo sulle domande proposte. Se non hai chiesto il pagamento dei canoni, il giudice non può pronunciarsi d'ufficio su di essi.

Entro quanto tempo devo agire per recuperare i canoni arretrati separatamente?

Il diritto al pagamento dei canoni si prescrive in cinque anni (art. 2948 n. 3 c.c.). Il termine decorre dalla scadenza di ciascuna mensilità, indipendentemente dalla pronuncia di sfratto.

La pronuncia di sfratto risolve davvero il contratto di locazione?

Sì, la norma lo afferma esplicitamente: la pronuncia sullo sfratto per morosità ha effetto costitutivo e risolve il contratto di locazione, anche se non è stata chiesta la condanna al pagamento dei canoni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.