Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 661 c.p.c. – Giudice competente
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 660 - Articolo 660 Codice di Procedura Civile: Forma dell’intimazione→Cod. proc. civ. art. 662 - Art. 662 c.p.c.: Mancata comparizione del locatore→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 659 c.p.c.: Rapporto di locazione d’opera→Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell→Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità→Articolo 664 Codice di Procedura Civile: Pagamento dei canoni→Art. 657 c.p.c.: Intimazione di licenza e di sfratto per finita→Art. 665 c.p.c.: Opposizione, provvedimenti del giudice→Articolo 656 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La citazione per licenza o sfratto deve essere proposta inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova l'immobile locato.
Ratio
L'art. 661 c.p.c. stabilisce una competenza territoriale inderogabile per i procedimenti di intimazione di licenza o sfratto. La norma risponde all'esigenza di garantire che il giudice competente sia quello più vicino al bene oggetto del contratto di locazione, evitando che il locatore possa scegliere un foro a lui favorevole a scapito del conduttore, spesso soggetto più debole nel rapporto. La territorialità rigida tutela anche la funzionalità del sistema giudiziario, concentrando le controversie sui rapporti locativi davanti al giudice del luogo ove l'immobile insiste.
Analisi
L'articolo, nella formulazione vigente dopo la L. 339/1984, prevede un unico criterio di competenza: il luogo in cui si trova la cosa locata. Il termine «inderogabilmente» sancisce che le parti non possono pattuire una diversa competenza territoriale, né in sede contrattuale né successivamente. Il giudice competente, storicamente il pretore, oggi il Tribunale in composizione monocratica dopo la soppressione della pretura, deve essere quello della circoscrizione in cui l'immobile è situato. Qualora la cosa locata si trovi in circoscrizioni diverse (ipotesi di immobili a cavallo tra più circondari), si applica il criterio del luogo prevalente o della frazione maggioritaria del bene.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta il locatore intenda attivare la procedura speciale di intimazione di licenza (per scadenza del contratto) o di sfratto (per morosità o inadempimento). Non rileva il domicilio delle parti, né la sede dell'agenzia immobiliare eventualmente coinvolta, né il luogo di pagamento del canone: l'unico criterio è la localizzazione fisica dell'immobile. La regola vale sia per immobili ad uso abitativo sia per immobili commerciali o ad uso diverso.
Connessioni
L'art. 661 va letto in connessione con gli artt. 657-659 c.p.c. che disciplinano le forme dell'intimazione, e con l'art. 447-bis c.p.c. che regola il rito applicabile alle locazioni di immobili urbani. In materia di competenza inderogabile, si richiama l'art. 28 c.p.c. (foro della proprietà immobiliare). La L. 392/1978 (equo canone) e la L. 431/1998 (locazioni abitative) rilevano sul piano sostanziale dei rapporti locativi cui il procedimento si applica.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, proprietario di un appartamento sito a Brescia, risiede a Milano e vorrebbe citare il conduttore Caio davanti al Tribunale di Milano per comodità. Il suo avvocato lo informa che l'art. 661 c.p.c. impone inderogabilmente la competenza del Tribunale di Brescia (luogo dove si trova l'immobile locato). Qualunque patto contrattuale che derogasse a tale competenza sarebbe nullo. Tizio deve quindi presentare l'intimazione di sfratto davanti al giudice bresciano, indipendentemente dalla propria residenza.
Caso 2: Caso 2
Sempronio gestisce un capannone industriale a cavallo tra i comuni di Bergamo e Dalmine (provincia di Bergamo). Il conduttore Mevio non paga il canone da tre mesi. Sempronio si interroga sulla competenza: poiché la parte prevalente del capannone è nel Comune di Bergamo, l'intimazione di sfratto per morosità dovrà essere notificata al Tribunale di Bergamo, che è il giudice del luogo in cui si trova la cosa locata, secondo il criterio dell'art. 661 c.p.c.
Domande frequenti
Posso scegliere il tribunale più vicino a casa mia per lo sfratto?
No. L'art. 661 c.p.c. impone inderogabilmente la competenza del tribunale del luogo dove si trova l'immobile locato, indipendentemente dal domicilio del locatore o del conduttore.
Cosa succede se presento l'intimazione di sfratto davanti al giudice sbagliato?
Il giudice incompetente dichiara la propria incompetenza e rimette la causa davanti al giudice territorialmente competente. Gli atti processuali compiuti potrebbero dover essere rinnovati.
La competenza dell'art. 661 vale anche per gli immobili commerciali?
Sì, la norma si applica a tutti i contratti di locazione, sia abitativi sia commerciali. Il criterio del luogo dell'immobile è universale per questo tipo di procedimento.
Posso pattuire contrattualmente un foro diverso per le controversie sulla locazione?
No, per la procedura di intimazione di licenza o sfratto la competenza è inderogabile. Le parti non possono scegliere un foro convenzionale diverso da quello del luogo dell'immobile.
Qual è il giudice competente oggi, visto che la pretura è stata soppressa?
Dopo la soppressione delle preture (D.Lgs. 51/1998), la competenza spetta al Tribunale ordinario in composizione monocratica del circondario in cui si trova l'immobile.