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Art. 661 c.p.c. – Giudice competente
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.
Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.
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In sintesi
La citazione per licenza o sfratto deve essere proposta inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova l'immobile locato.
Ratio
L'art. 661 c.p.c. stabilisce una competenza territoriale inderogabile per i procedimenti di intimazione di licenza o sfratto. La norma risponde all'esigenza di garantire che il giudice competente sia quello più vicino al bene oggetto del contratto di locazione, evitando che il locatore possa scegliere un foro a lui favorevole a scapito del conduttore, spesso soggetto più debole nel rapporto. La territorialità rigida tutela anche la funzionalità del sistema giudiziario, concentrando le controversie sui rapporti locativi davanti al giudice del luogo ove l'immobile insiste.
Analisi
L'articolo, nella formulazione vigente dopo la L. 339/1984, prevede un unico criterio di competenza: il luogo in cui si trova la cosa locata. Il termine «inderogabilmente» sancisce che le parti non possono pattuire una diversa competenza territoriale, né in sede contrattuale né successivamente. Il giudice competente — storicamente il pretore, oggi il Tribunale in composizione monocratica dopo la soppressione della pretura — deve essere quello della circoscrizione in cui l'immobile è situato. Qualora la cosa locata si trovi in circoscrizioni diverse (ipotesi di immobili a cavallo tra più circondari), si applica il criterio del luogo prevalente o della frazione maggioritaria del bene.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta il locatore intenda attivare la procedura speciale di intimazione di licenza (per scadenza del contratto) o di sfratto (per morosità o inadempimento). Non rileva il domicilio delle parti, né la sede dell'agenzia immobiliare eventualmente coinvolta, né il luogo di pagamento del canone: l'unico criterio è la localizzazione fisica dell'immobile. La regola vale sia per immobili ad uso abitativo sia per immobili commerciali o ad uso diverso.
Connessioni
L'art. 661 va letto in connessione con gli artt. 657-659 c.p.c. che disciplinano le forme dell'intimazione, e con l'art. 447-bis c.p.c. che regola il rito applicabile alle locazioni di immobili urbani. In materia di competenza inderogabile, si richiama l'art. 28 c.p.c. (foro della proprietà immobiliare). La L. 392/1978 (equo canone) e la L. 431/1998 (locazioni abitative) rilevano sul piano sostanziale dei rapporti locativi cui il procedimento si applica.
Domande frequenti
Posso scegliere il tribunale più vicino a casa mia per lo sfratto?
No. L'art. 661 c.p.c. impone inderogabilmente la competenza del tribunale del luogo dove si trova l'immobile locato, indipendentemente dal domicilio del locatore o del conduttore.
Cosa succede se presento l'intimazione di sfratto davanti al giudice sbagliato?
Il giudice incompetente dichiara la propria incompetenza e rimette la causa davanti al giudice territorialmente competente. Gli atti processuali compiuti potrebbero dover essere rinnovati.
La competenza dell'art. 661 vale anche per gli immobili commerciali?
Sì, la norma si applica a tutti i contratti di locazione, sia abitativi sia commerciali. Il criterio del luogo dell'immobile è universale per questo tipo di procedimento.
Posso pattuire contrattualmente un foro diverso per le controversie sulla locazione?
No, per la procedura di intimazione di licenza o sfratto la competenza è inderogabile. Le parti non possono scegliere un foro convenzionale diverso da quello del luogo dell'immobile.
Qual è il giudice competente oggi, visto che la pretura è stata soppressa?
Dopo la soppressione delle preture (D.Lgs. 51/1998), la competenza spetta al Tribunale ordinario in composizione monocratica del circondario in cui si trova l'immobile.
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