Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 634 c.p.c. – Prova scritta

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge . Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.

In sintesi

  • Sono prove scritte idonee le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi.
  • Per crediti di imprenditori commerciali sono valide anche le scritture contabili autenticate (art. 2214 c.c.).
  • Le scritture contabili devono essere bollate, vidimate e regolarmente tenute.
  • Anche gli estratti autentici delle scritture contabili fiscali sono ammessi se tenute in regola.
Indice dei contenuti

L'art. 634 c.p.c. individua le prove scritte idonee a fondare il decreto ingiuntivo, tra cui scritture private, telegrammi e scritture contabili.

Ratio

L'art. 634 c.p.c. specifica cosa si intende per «prova scritta» ai fini del procedimento monitorio ex art. 633, n. 1, c.p.c. La norma allarga il catalogo rispetto alle prove del processo ordinario: nel monitorio il legislatore vuole consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo anche sulla base di documentazione non necessariamente dotata di efficacia probatoria piena nel giudizio ordinario, purché sufficientemente affidabile. Questa scelta riflette la natura stessa del procedimento ingiuntivo, che si svolge inaudita altera parte nella fase iniziale.

Analisi

Il primo comma estende l'idoneità probatoria alle polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e ai telegrammi, anche se privi dei requisiti civilistici ordinari (forma, firma, ecc.). Questa disposizione consente di usare il monitorio anche per crediti documentati in modo informale ma riconoscibile. Il secondo comma introduce una categoria speciale per i crediti degli imprenditori commerciali: gli estratti autentici delle scritture contabili ex artt. 2214 ss. c.c. sono prove idonee se bollate, vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute. Lo stesso vale per le scritture contabili tributarie, purché tenute in conformità alle norme fiscali. La modifica del 1995 ha allineato la disposizione alle evoluzioni in materia di documentazione contabile.

Quando si applica

La norma si applica quando un creditore propone ricorso per decreto ingiuntivo fondandosi sul n. 1 dell'art. 633. In pratica è frequentemente invocata da imprenditori (fornitori, grossisti, prestatori di servizi) che vantano crediti da somministrazioni o prestazioni documentati nelle proprie scritture contabili. Il giudice verifica che le scritture siano bollate, vidimate e regolarmente tenute: in mancanza di questi requisiti formali, l'estratto contabile non è prova sufficiente per il monitorio.

Connessioni

La norma si collega all'art. 633 c.p.c. (presupposti del decreto ingiuntivo), all'art. 2214 c.c. (libri contabili obbligatori degli imprenditori), all'art. 2710 c.c. (efficacia probatoria dei libri contabili tra imprenditori). Rilevante è anche il D.Lgs. 127/1991 sulla contabilità delle imprese e le norme tributarie sui registri IVA e libri contabili obbligatori.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, grossista di alimentari, ha effettuato forniture per 50.000 euro a Caio, ristoratore. Caio non paga. Tizio presenta ricorso per decreto ingiuntivo allegando un estratto autentico del proprio libro mastro, regolarmente bollato e vidimato, che documenta le singole forniture. Ai sensi dell'art. 634, secondo comma, questo estratto contabile è prova scritta idonea, anche se Caio non esercita attività commerciale. Il giudice emette il decreto ingiuntivo sulla base di questa documentazione.

Caso 2: Caso 2

Sempronio invia un telegramma a Mevio con cui promette unilateralmente il pagamento di una somma a titolo di restituzione di un prestito. Mevio, ricevuta la somma, si fa cedere il credito derivante da quella promessa. Il cessionario vuole agire in monitorio. Ai sensi dell'art. 634, primo comma, il telegramma, anche privo dei requisiti formali civilistici, costituisce prova scritta idonea per il decreto ingiuntivo, e il ricorso può essere proposto.

Domande frequenti

Un semplice estratto conto bancario basta per il decreto ingiuntivo?

Dipende: l'estratto conto bancario certificato dalla banca può essere prova idonea, ma occorre distinguere. Le scritture contabili degli imprenditori ex art. 634 devono essere bollate, vidimate e regolarmente tenute. Un semplice estratto conto non autenticato di solito non è sufficiente.

Un telegramma senza firma vale come prova scritta per il monitorio?

Sì. L'art. 634 c.p.c. ammette espressamente i telegrammi come prove scritte idonee per il decreto ingiuntivo, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile, come la firma autografa.

Le fatture non pagate sono prove scritte idonee per il decreto ingiuntivo?

Le fatture da sole di solito non rientrano nella categoria delle prove scritte ex art. 634. Tuttavia, se accompagnate da bolla di consegna firmata dal debitore o da altro documento, possono essere valutate dal giudice come prova sufficiente nel contesto del ricorso monitorio.

Cosa sono le scritture contabili 'bollate e vidimate'?

Sono i libri contabili (libro giornale, libro mastro, ecc.) che in passato dovevano essere timbrati dall'ufficio del registro o dal notaio. Oggi, con la semplificazione normativa, molti adempimenti formali sono stati alleggeriti, ma il requisito della regolare tenuta rimane fondamentale.

Un libero professionista (non imprenditore) può usare l'art. 634 per chiedere il decreto ingiuntivo?

Per i crediti professionali si applica l'art. 633, n. 2, c.p.c. e non direttamente l'art. 634. I professionisti devono allegare la parcella corredata dal parere dell'associazione professionale (art. 636), non le scritture contabili tipiche degli imprenditori commerciali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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