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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 629 c.p.c. – Rinuncia

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.

In sintesi

  • Il processo esecutivo si estingue per rinuncia di tutti i creditori con titolo esecutivo, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
  • Dopo la vendita, l'estinzione richiede la rinuncia di tutti i creditori concorrenti (anche quelli senza titolo esecutivo).
  • La rinuncia deve provenire dal creditore pignorante e da tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.
  • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 306 c.p.c. sulla rinuncia agli atti del giudizio ordinario.
  • L'estinzione per rinuncia è volontaria e distinta dall'estinzione per inattività ex art. 630 c.p.c.

Il processo esecutivo si estingue se il creditore pignorante e i creditori intervenuti con titolo rinunciano agli atti prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Ratio

L'art. 629 c.p.c. regola l'estinzione volontaria del processo esecutivo per rinuncia agli atti. La norma risponde all'esigenza di consentire ai creditori di abbandonare l'esecuzione quando il mantenimento del processo non è più nel loro interesse (es. il debitore ha pagato, è stato raggiunto un accordo stragiudiziale, il creditore ha rinunciato al credito). La rinuncia è un atto dispositivo del processo, distinto dalla rinuncia al diritto sostanziale: il creditore che rinuncia agli atti non perde il proprio credito, ma abbandona solo il mezzo processuale per farlo valere.

Analisi

La norma distingue due fasi: (a) prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, l'estinzione richiede la rinuncia del creditore pignorante e di tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; i creditori intervenuti senza titolo non hanno potere dispositivo del processo in questa fase; (b) dopo la vendita, l'estinzione richiede la rinuncia di tutti i creditori concorrenti, ivi inclusi quelli privi di titolo esecutivo. Il rinvio all'art. 306 c.p.c. comporta l'applicazione delle regole sulla forma e gli effetti della rinuncia: la rinuncia deve essere espressa, può avvenire oralmente all'udienza o per atto scritto, e produce l'estinzione del processo con rinuncia agli atti (non del diritto). Le spese seguono la regola dell'art. 306 c.p.c.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i tipi di processo esecutivo e in qualsiasi fase, purché anteriore alla definitiva conclusione del processo con l'aggiudicazione e il riparto. È particolarmente frequente nelle situazioni in cui il debitore paga il debito durante il processo esecutivo (pagamento del precetto, accordo transattivo), oppure nei casi in cui il creditore valuti antieconomica la prosecuzione dell'esecuzione. L'estinzione per rinuncia lascia integro il diritto del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, a differenza dell'estinzione per decadenza del pignoramento.

Connessioni

L'art. 629 si raccorda con l'art. 630 c.p.c. (estinzione per inattività), l'art. 306 c.p.c. (rinuncia nel processo di cognizione), l'art. 624, terzo comma (estinzione del pignoramento su ordinanza del giudice) e con le norme sui creditori intervenuti (artt. 498 e 499 c.p.c.). Per gli effetti sull'intervento dei creditori, rilevanti sono anche gli artt. 2917 e ss. c.c. in tema di effetti del pignoramento.

Domande frequenti

Se il debitore paga durante l'esecuzione, il processo si estingue automaticamente?

No. Il pagamento non determina l'estinzione automatica: il creditore deve formalmente rinunciare agli atti ex art. 629 c.p.c. In assenza di rinuncia, il processo esecutivo continua formalmente anche dopo il pagamento, finché non intervenga un provvedimento di estinzione.

Il creditore intervenuto senza titolo può bloccare la rinuncia agli atti prima dell'aggiudicazione?

No. Prima dell'aggiudicazione, la rinuncia richiede solo il consenso del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. I creditori senza titolo non hanno potere dispositivo del processo in questa fase.

La rinuncia agli atti fa perdere il credito al creditore?

No. La rinuncia agli atti del processo (art. 629 c.p.c.) non implica rinuncia al diritto sostanziale. Il creditore conserva il proprio credito e può intraprendere una nuova esecuzione, salvo eventuali prescrizioni o decadenze.

Cosa si applica della disciplina dell'art. 306 c.p.c.?

Le regole di forma (la rinuncia deve essere espressa), gli effetti (estinzione del processo con salvezza delle spese liquidate dal giudice) e le modalità (dichiarazione in udienza o per atto scritto notificato).

Dopo l'aggiudicazione del bene, chi deve rinunciare per estinguere il processo?

Tutti i creditori concorrenti, inclusi quelli privi di titolo esecutivo che si erano insinuati nell'esecuzione. Il requisito diventa più stringente perché il processo è già giunto alla fase di distribuzione del ricavato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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