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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 601 c.p.c. – Divisione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione e’ sospesa finche’ sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627.

Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

In sintesi

  • Quando è necessaria la divisione del bene indiviso, l'esecuzione forzata viene sospesa.
  • La sospensione dura fino al raggiungimento di un accordo tra le parti o alla pronuncia di una sentenza di divisione con i requisiti dell'art. 627 c.p.c.
  • Dopo la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore segue le norme ordinarie della procedura esecutiva.
  • La norma coordina il procedimento esecutivo con il giudizio divisorio, evitando conflitti tra i due procedimenti.
  • L'accordo tra le parti può sostituire la sentenza, accorciando i tempi della procedura.

Se si deve procedere alla divisione del bene indiviso, l'esecuzione è sospesa fino all'accordo tra le parti o alla sentenza di divisione passata in giudicato.

Ratio

L'articolo 601 c.p.c. disciplina la sospensione necessaria dell'esecuzione quando si deve procedere alla divisione del bene indiviso. La ratio è di coordinamento tra due procedimenti distinti: l'esecuzione forzata (che mira alla liquidazione della quota del debitore) e il giudizio di divisione (che ridetermina l'assetto proprietario dell'intero bene tra tutti i comproprietari). Non sarebbe possibile vendere la quota del debitore prima che la divisione sia conclusa, perché l'oggetto stesso dell'esecuzione non è ancora definito nella sua consistenza fisica. La sospensione è quindi una conseguenza necessaria, non una scelta discrezionale del giudice.

Analisi

Il primo comma prevede la sospensione automatica dell'esecuzione dal momento in cui viene disposta la divisione ai sensi dell'art. 600, secondo comma. La sospensione dura fino a quando non si verifica una delle due condizioni alternative: (a) accordo tra tutte le parti sulla divisione; (b) sentenza di divisione «avente i requisiti di cui all'articolo 627», ovvero una sentenza passata in giudicato che definisca in modo definitivo l'assetto proprietario. Il secondo comma prevede la ripresa dell'esecuzione dopo la divisione: i beni attribuiti al debitore diventano oggetto della procedura esecutiva e vengono venduti o assegnati secondo le norme ordinarie dei capi precedenti. In pratica, dopo la divisione, il debitore diventa proprietario esclusivo di una parte del bene, che viene poi liquidata per soddisfare i creditori.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la divisione giudiziale ai sensi dell'art. 600, secondo comma, perché la separazione in natura della quota del debitore non è possibile o conveniente. La sospensione è obbligatoria e opera di diritto: il processo esecutivo è paralizzato per tutta la durata del giudizio divisorio. I creditori che hanno interesse a una rapida conclusione della procedura sono incentivati a favorire un accordo divisorio stragiudiziale tra le parti, che può porre fine alla sospensione in tempi più brevi rispetto al giudizio.

Connessioni

La norma si collega all'art. 600 c.p.c. (decisione del giudice sulla divisione), all'art. 627 c.p.c. (requisiti della sentenza di divisione per la ripresa dell'esecuzione) e agli artt. 623-627 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione in generale). Sul piano sostanziale si applicano gli artt. 1111 ss. c.c. (scioglimento della comunione) e gli artt. 784 ss. c.p.c. (procedimento di divisione giudiziale). In materia ereditaria il giudizio di divisione segue gli artt. 713 ss. c.c.

Domande frequenti

Cosa succede all'esecuzione forzata mentre si fa la divisione del bene indiviso?

L'esecuzione forzata viene sospesa automaticamente per tutta la durata del giudizio di divisione. Riprende solo quando le parti raggiungono un accordo sulla divisione oppure quando viene pronunciata una sentenza di divisione che abbia i requisiti previsti dall'art. 627 c.p.c. (passaggio in giudicato).

Quanto tempo può durare la sospensione dell'esecuzione durante il giudizio di divisione?

La sospensione dura per tutto il tempo necessario al giudizio di divisione, che può essere molto lungo (anche diversi anni nei tribunali più congestionati). I creditori non possono accelerare i tempi, ma possono favorire un accordo stragiudiziale tra i comproprietari per porre fine alla sospensione prima della sentenza.

Cosa succede dopo che la divisione è conclusa?

Dopo la divisione, i beni attribuiti al debitore diventano di sua proprietà esclusiva e vengono assoggettati alla procedura esecutiva. Il giudice dell'esecuzione ordina la ripresa del procedimento e procede alla vendita o all'assegnazione del bene (ora di proprietà esclusiva del debitore) secondo le norme ordinarie.

L'accordo tra le parti è sufficiente per far riprendere l'esecuzione?

Sì. Se le parti raggiungono un accordo sulla divisione, l'esecuzione può riprendere senza attendere la sentenza. L'accordo deve coinvolgere tutti i comproprietari e deve essere formalizzato in modo idoneo a definire l'assetto proprietario del bene. Il giudice dell'esecuzione valuta la sufficienza dell'accordo prima di disporre la ripresa.

I creditori possono fare qualcosa per evitare la sospensione durante la divisione?

Prima della divisione, i creditori possono chiedere che il giudice proceda alla vendita diretta della quota indivisa (se ritiene probabile un buon prezzo, ex art. 600 c.p.c.) o sollecitare un accordo divisorio tra i comproprietari. Una volta disposta la divisione giudiziale, la sospensione dell'esecuzione è obbligatoria e i creditori non possono opporsi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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