Testo dell'articoloVigente
Art. 591-ter c.p.c. – Ricorso al giudice dell’esecuzione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.
Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione in caso di difficoltà durante la vendita; le parti possono proporre reclamo avverso i suoi atti.
Ratio
L'art. 591-ter c.p.c. completa il sistema della delega professionale introdotto dall'art. 591-bis, definendo il meccanismo di raccordo tra il professionista delegato e il giudice dell'esecuzione. La norma riconosce che, nella gestione delle operazioni di vendita, possono emergere questioni giuridicamente complesse che esulano dalle competenze puramente operative del delegato e richiedono un intervento giurisdizionale. Al contempo garantisce alle parti un rimedio contro gli atti illegittimi del professionista, nel rispetto del diritto di difesa.
La scelta di mantenere le operazioni in corso nonostante il ricorso, salvo gravi motivi, è funzionale all'efficienza della procedura: bloccare l'asta a ogni contestazione paralizzerebbe il sistema, a vantaggio del debitore dilatorio.
Analisi
La norma distingue due situazioni: (a) il professionista delegato incontra difficoltà e si rivolge spontaneamente al giudice, che provvede con decreto; (b) parti o interessati impugnano gli atti del professionista o il decreto del giudice, proponendo reclamo allo stesso giudice dell'esecuzione (non a un giudice superiore), che decide con ordinanza.
Il reclamo avverso gli atti del professionista è lo strumento principale di controllo giudiziale sull'operato del delegato. L'ordinanza del giudice sul reclamo può confermare, modificare o annullare gli atti del professionista. Il ricorso non sospende automaticamente le operazioni: la sospensione è un provvedimento cautelare che il giudice adotta solo in presenza di gravi motivi. Il rinvio all'art. 617 c.p.c. chiarisce che rimane esperibile anche l'opposizione agli atti esecutivi nei confronti degli atti formalmente imputabili al giudice dell'esecuzione (non al professionista).
Quando si applica
La norma si applica in tutte le procedure di vendita immobiliare con professionista delegato ex art. 591-bis. Le difficoltà che legittimano il ricorso del professionista al giudice possono essere di vario tipo: contestazioni sulla regolarità delle offerte, problemi di identificazione degli offerenti, questioni riguardanti l'immobile emerse durante la vendita, ecc. Il reclamo delle parti è proponibile contro qualsiasi atto del professionista che ledga un loro diritto nella procedura.
Connessioni
Art. 591-bis c.p.c. (delega al professionista); art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi); art. 669-terdecies c.p.c. (reclamo cautelare, per analogia); art. 487 c.p.c. (poteri del giudice dell'esecuzione); d.m. 227/2015 (procedure telematiche di vendita).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Durante l'esame delle offerte, il professionista delegato Tizio (avvocato) riceve un'offerta da Caio che risulta priva della cauzione prescritta. Dubita se escludere l'offerta o richiederla in sanatoria. Si rivolge al giudice dell'esecuzione con ricorso ex art. 591-ter: il giudice provvede con decreto dichiarando inammissibile l'offerta priva di cauzione e disponendo la prosecuzione delle operazioni con le sole offerte valide. Caio propone reclamo allo stesso giudice, che con ordinanza conferma il decreto. Le operazioni di vendita non vengono sospese.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, debitore esecutato, presenta reclamo al giudice dell'esecuzione lamentando che il professionista delegato Mevio ha fissato la gara senza rispettare i termini minimi di pubblicità previsti dall'ordinanza di vendita. Il giudice ritiene il reclamo fondato e, con ordinanza, sospende le operazioni per gravi motivi (vizio procedurale rilevante), annulla la gara già svoltasi e ordina al professionista di ripetere la pubblicità per il periodo mancante prima di procedere a una nuova gara.
Domande frequenti
Come posso contestare le decisioni del professionista che gestisce l'asta?
Puoi proporre reclamo al giudice dell'esecuzione contro gli atti del professionista delegato. Il giudice decide con ordinanza. Attenzione: il reclamo di norma non sospende l'asta, a meno che il giudice non ravvisi gravi motivi.
Il professionista delegato può prendere decisioni su questioni giuridiche complesse?
No. Quando insorgono difficoltà di natura giuridica durante le operazioni, il professionista deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione, che provvede con decreto. Il professionista gestisce le operazioni pratiche, ma la funzione giurisdizionale rimane in capo al giudice.
Presentare un ricorso blocca l'asta?
No, di regola il ricorso non sospende le operazioni di vendita. La sospensione è possibile solo se il giudice ritiene che concorrano gravi motivi. Ciò serve a evitare che reclami strumentali paralizzino la procedura.
Posso anche fare opposizione agli atti esecutivi in aggiunta al reclamo?
Sì. L'art. 591-ter fa salve le disposizioni dell'art. 617 c.p.c. sull'opposizione agli atti esecutivi, che resta esperibile contro i provvedimenti formalmente imputabili al giudice dell'esecuzione.
Cosa fa il giudice quando il professionista delegato gli segnala una difficoltà?
Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, risolvendo la questione segnalata. Le parti che ritengano illegittimo tale decreto possono a loro volta proporre reclamo allo stesso giudice, che decide con ordinanza.