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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 591-ter c.p.c. – Ricorso al giudice dell’esecuzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può

rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono

proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso

allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo

che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui

all’articolo 617.

In sintesi

  • In caso di difficoltà durante le operazioni di vendita, il professionista delegato si rivolge al giudice dell'esecuzione, che provvede con decreto.
  • Parti e interessati possono proporre reclamo avverso il decreto del giudice e avverso gli atti del professionista, con ricorso allo stesso giudice che decide con ordinanza.
  • Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo gravi motivi che inducano il giudice a disporre la sospensione.
  • Restano ferme le disposizioni sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione in caso di difficoltà durante la vendita; le parti possono proporre reclamo avverso i suoi atti.

Ratio

L'art. 591-ter c.p.c. completa il sistema della delega professionale introdotto dall'art. 591-bis, definendo il meccanismo di raccordo tra il professionista delegato e il giudice dell'esecuzione. La norma riconosce che, nella gestione delle operazioni di vendita, possono emergere questioni giuridicamente complesse che esulano dalle competenze puramente operative del delegato e richiedono un intervento giurisdizionale. Al contempo garantisce alle parti un rimedio contro gli atti illegittimi del professionista, nel rispetto del diritto di difesa.

La scelta di mantenere le operazioni in corso nonostante il ricorso, salvo gravi motivi, è funzionale all'efficienza della procedura: bloccare l'asta a ogni contestazione paralizzerebbe il sistema, a vantaggio del debitore dilatorio.

Analisi

La norma distingue due situazioni: (a) il professionista delegato incontra difficoltà e si rivolge spontaneamente al giudice, che provvede con decreto; (b) parti o interessati impugnano gli atti del professionista o il decreto del giudice, proponendo reclamo allo stesso giudice dell'esecuzione (non a un giudice superiore), che decide con ordinanza.

Il reclamo avverso gli atti del professionista è lo strumento principale di controllo giudiziale sull'operato del delegato. L'ordinanza del giudice sul reclamo può confermare, modificare o annullare gli atti del professionista. Il ricorso non sospende automaticamente le operazioni: la sospensione è un provvedimento cautelare che il giudice adotta solo in presenza di gravi motivi. Il rinvio all'art. 617 c.p.c. chiarisce che rimane esperibile anche l'opposizione agli atti esecutivi nei confronti degli atti formalmente imputabili al giudice dell'esecuzione (non al professionista).

Quando si applica

La norma si applica in tutte le procedure di vendita immobiliare con professionista delegato ex art. 591-bis. Le difficoltà che legittimano il ricorso del professionista al giudice possono essere di vario tipo: contestazioni sulla regolarità delle offerte, problemi di identificazione degli offerenti, questioni riguardanti l'immobile emerse durante la vendita, ecc. Il reclamo delle parti è proponibile contro qualsiasi atto del professionista che ledga un loro diritto nella procedura.

Connessioni

Art. 591-bis c.p.c. (delega al professionista); art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi); art. 669-terdecies c.p.c. (reclamo cautelare, per analogia); art. 487 c.p.c. (poteri del giudice dell'esecuzione); d.m. 227/2015 (procedure telematiche di vendita).

Domande frequenti

Come posso contestare le decisioni del professionista che gestisce l'asta?

Puoi proporre reclamo al giudice dell'esecuzione contro gli atti del professionista delegato. Il giudice decide con ordinanza. Attenzione: il reclamo di norma non sospende l'asta, a meno che il giudice non ravvisi gravi motivi.

Il professionista delegato può prendere decisioni su questioni giuridiche complesse?

No. Quando insorgono difficoltà di natura giuridica durante le operazioni, il professionista deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione, che provvede con decreto. Il professionista gestisce le operazioni pratiche, ma la funzione giurisdizionale rimane in capo al giudice.

Presentare un ricorso blocca l'asta?

No, di regola il ricorso non sospende le operazioni di vendita. La sospensione è possibile solo se il giudice ritiene che concorrano gravi motivi. Ciò serve a evitare che reclami strumentali paralizzino la procedura.

Posso anche fare opposizione agli atti esecutivi in aggiunta al reclamo?

Sì. L'art. 591-ter fa salve le disposizioni dell'art. 617 c.p.c. sull'opposizione agli atti esecutivi, che resta esperibile contro i provvedimenti formalmente imputabili al giudice dell'esecuzione.

Cosa fa il giudice quando il professionista delegato gli segnala una difficoltà?

Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, risolvendo la questione segnalata. Le parti che ritengano illegittimo tale decreto possono a loro volta proporre reclamo allo stesso giudice, che decide con ordinanza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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