Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 554 c.p.c. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 553 - Art. 553 c.p.c.: Assegnazione e vendita di crediti→Cod. proc. civ. art. 555 - Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 552 c.p.c.: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo→Art. 556 c.p.c.: Espropriazione di mobili insieme con immobili→Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento→Art. 557 c.p.c.: Deposito dell’atto di pignoramento→Articolo 550 Codice di Procedura Civile: Pluralita’ di pignoramenti→Art. 558 c.p.c.: Limitazione dell’espropriazione→Art. 549 c.p.c.: Accertamento dell’obbligo del terzo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno o ipoteca, il giudice dispone il trasferimento delle garanzie all'assegnatario o aggiudicatario.
Ratio
L'art. 554 c.p.c. risolve un problema pratico fondamentale: quando un credito garantito da pegno o ipoteca viene assegnato o venduto nel corso del pignoramento presso terzi, le garanzie reali non si estinguono ma devono essere trasferite insieme al credito principale. In caso contrario, l'assegnatario o l'aggiudicatario si troverebbe titolare di un credito privato delle sue garanzie, con pregiudizio evidente per il valore del bene ricevuto.
La norma applica al contesto esecutivo il principio civilistico dell'accessorietà della garanzia rispetto al credito garantito (art. 2809 e 2784 c.c.): la garanzia segue il credito, e il trasferimento del credito comporta automaticamente il trasferimento della garanzia.
Analisi
Il primo comma disciplina il caso del pegno: la cosa data in pegno a garanzia del credito assegnato deve essere affidata all'assegnatario del credito oppure, se le parti o il giudice lo ritengono opportuno, a un terzo designato dal giudice stesso. La designazione avviene sentite le parti, garantendo così il contraddittorio anche in questa fase.
Il secondo comma gestisce invece la garanzia ipotecaria: il trasferimento dell'ipoteca avviene non mediante consegna materiale di un bene (come nel pegno) bensì attraverso un atto formale di annotazione nei libri fondiari (i registri immobiliari). Il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita devono essere annotati su tali registri affinché la garanzia ipotecaria sia trasferita all'assegnatario o all'aggiudicatario con effetto erga omnes.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che, nel corso di un pignoramento presso terzi, venga assegnato o venduto un credito che beneficia di garanzie reali (pegno su beni mobili o ipoteca su beni immobili). È una fattispecie frequente nel pignoramento di crediti bancari garantiti da ipoteca o di crediti commerciali assistiti da pegno su merci o titoli.
L'annotazione ipotecaria è particolarmente importante nei casi in cui il credito sia garantito da ipoteca su immobili: senza l'annotazione, l'assegnatario non potrebbe far valere la garanzia nei confronti dei terzi aventi causa del concedente l'ipoteca.
Connessioni
L'art. 554 si collega all'art. 553 (assegnazione e vendita di crediti), all'art. 552 (assegnazione e vendita di cose) e alle norme del codice civile sul pegno (artt. 2784 ss. c.c.) e sull'ipoteca (artt. 2808 ss. c.c.). Rilevante è il coordinamento con le norme sulla trascrizione e annotazione nei registri immobiliari (artt. 2643 ss. c.c.).
Il principio di accessorietà della garanzia richiamato implicitamente dall'art. 554 si raccorda anche con l'art. 1263 c.c., che prevede che la cessione del credito comporta il trasferimento dei privilegi, delle garanzie personali e reali e degli altri accessori del credito ceduto.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio ha un credito verso Tizio di 50.000 euro garantito da pegno su un quantitativo di azioni di una società quotata, depositate presso una banca. Mevio, creditore di Caio, pignora questo credito presso Tizio e ottiene l'assegnazione del credito in pagamento. Il giudice, applicando l'art. 554 primo comma, dispone che le azioni date in pegno siano affidate a Mevio (assegnatario) o a un terzo custode designato sentite le parti. In questo modo Mevio acquisisce sia il credito principale sia la garanzia che lo assiste, potendo escutere le azioni in caso di inadempimento di Tizio.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è creditore di Filano per un mutuo di 80.000 euro garantito da ipoteca di primo grado sull'appartamento di Filano. Tizio, creditore di Sempronio, pignora questo credito ipotecario presso Filano e ottiene l'assegnazione del credito. Il giudice emette il provvedimento di assegnazione, che deve essere annotato nei registri immobiliari (conservatoria) affinché l'ipoteca sull'appartamento di Filano risulti trasferita a favore di Tizio, nuovo creditore ipotecario. Senza questa annotazione, il trasferimento dell'ipoteca non sarebbe opponibile ai terzi.
Domande frequenti
Se mi viene assegnato un credito garantito da ipoteca, l'ipoteca passa automaticamente a me?
Il trasferimento dell'ipoteca avviene, ma è necessaria l'annotazione nei libri fondiari (registri immobiliari). Solo con l'annotazione il trasferimento della garanzia diventa opponibile ai terzi. Senza di essa, la garanzia ipotecaria non è formalmente trasferita.
Chi si occupa dell'annotazione dell'ipoteca nei registri immobiliari?
Il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita costituiscono il titolo per richiedere l'annotazione. In pratica è l'assegnatario (o il suo avvocato) che dovrà presentare il provvedimento alla conservatoria dei registri immobiliari per ottenere l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca.
Se il credito assegnato è garantito da pegno su beni mobili, cosa succede al pegno?
Il giudice dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario del credito oppure a un terzo designato. La custodia segue l'assegnazione del credito: chi diventa nuovo creditore riceve anche la disponibilità della garanzia pignoratizia.
Posso acquistare un credito garantito da ipoteca attraverso una procedura di pignoramento?
Sì. Se nel pignoramento presso terzi viene assegnato o venduto un credito ipotecario, l'acquirente (assegnatario o aggiudicatario) subentra nella posizione del creditore originario, compresa la garanzia ipotecaria, previa annotazione nei registri immobiliari secondo quanto previsto dall'art. 554.
Il debitore del credito pignorato può opporre eccezioni al nuovo creditore assegnatario?
In linea di principio sì, ma nei limiti previsti dalla legge sulla cessione del credito. Il debitore ceduto (il terzo nel pignoramento) può opporre all'assegnatario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, purché siano anteriori all'assegnazione e non siano state rinunciate.