Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 533 c.p.c. – Obblighi del commissionario
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il commissionario non puo’ vendere se non per contanti. Egli e’ tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche’ siano venduti all’incanto.
Il compenso al commissionario e’ stabilito dal pretore con decreto.
Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
In sintesi
Il commissionario deve vendere solo per contanti, documentare le operazioni e riconsegnare i beni se la vendita non avviene entro un mese dall'autorizzazione.
Ratio
L'articolo 533 c.p.c. disciplina gli obblighi operativi del commissionario incaricato della vendita senza incanto, costruendo un sistema di garanzie a tutela del processo esecutivo e dei creditori. L'obbligo di vendere solo per contanti risponde all'esigenza primaria del processo esecutivo: trasformare i beni pignorati in denaro liquido nel più breve tempo possibile, senza esporre il ricavato al rischio di inadempimento dell'acquirente.
La documentazione dettagliata delle operazioni assicura la tracciabilità e la controllabilità della procedura, rendendo possibile la verifica giudiziale dell'operato del commissionario. Il termine di un mese per la vendita è un incentivo alla speditezza: il commissionario sa che, se non riesce a vendere in tempo, i beni tornano nella procedura ordinaria dell'incanto, con possibile responsabilità per i costi aggiuntivi.
Analisi
Il primo comma sancisce tre obblighi fondamentali: vendita solo per contanti (divieto di dilazioni o rateizzazioni), documentazione mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare (uno all'acquirente, uno al cancelliere), e versamento del prezzo al cancelliere entro il termine stabilito dal giudice nel provvedimento di autorizzazione. Il doppio esemplare serve a garantire la coincidenza tra la documentazione dell'acquirente e quella dell'ufficio giudiziario, prevenendo alterazioni.
Il secondo comma fissa il termine di efficienza: se la vendita non avviene entro un mese dall'autorizzazione, il commissionario deve riconsegnare i beni. La proroga è possibile ma richiede l'istanza di tutti i creditori intervenuti, non solo di alcuni: anche un solo creditore dissenziente blocca la proroga, costringendo al ritorno alla procedura dell'incanto. Il terzo comma prevede che il compenso del commissionario sia determinato dal giudice con decreto, su base equitativa, evitando accordi diretti tra commissionario e parti che potrebbero alterare l'imparzialità della procedura.
Quando si applica
Questi obblighi si applicano a ogni soggetto nominato commissionario ai sensi dell'art. 532 c.p.c., sia che si tratti dell'istituto vendite giudiziarie sia di un soggetto privato specializzato. La norma è di applicazione pratica immediata e quotidiana nelle procedure esecutive mobiliari.
L'obbligo di vendita per contanti ha una rilevanza pratica significativa: l'acquirente che intenda dilazionare il pagamento non può concludere l'acquisto tramite commissionario, ma deve attendere l'eventuale incanto, dove le modalità di pagamento possono essere diversamente regolate. Questo può influenzare la platea degli acquirenti interessati e, di conseguenza, il prezzo realizzabile.
Connessioni
L'art. 533 è strettamente connesso all'art. 532 c.p.c. (disciplina della nomina del commissionario e fissazione del prezzo), all'art. 534 c.p.c. (vendita all'incanto come alternativa in caso di mancata vendita nel termine), all'art. 541 c.p.c. (distribuzione del ricavato) e all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. (elenchi dei soggetti abilitati). Sul piano del diritto contrattuale, il rapporto tra il commissionario e il processo esecutivo è assimilabile al contratto di commissione ex artt. 1731-1736 c.c., con le modifiche imposte dalla natura pubblicistica dell'incarico.
Il riferimento al «fissato bollato» evoca la tradizione commerciale dei contratti di borsa, oggi in parte sostituiti da documentazione elettronica, ma il principio della doppia documentazione resta invariato nella sostanza.
Domande frequenti
Il commissionario può accettare un pagamento rateale dall'acquirente?
No: l'art. 533 impone la vendita solo per contanti. Qualsiasi forma di dilazione o pagamento differito è vietata nella vendita tramite commissionario nell'esecuzione forzata.
Cosa deve fare il commissionario con il denaro ricavato dalla vendita?
Deve versarlo al cancelliere del tribunale entro il termine stabilito dal giudice nel provvedimento di autorizzazione, insieme a un esemplare della documentazione (fattura, certificato o fissato bollato).
Cosa succede se il commissionario non vende entro un mese?
Deve riconsegnare i beni al cancelliere per la vendita all'incanto, salvo che tutti i creditori intervenuti richiedano congiuntamente una proroga del termine.
Chi stabilisce il compenso del commissionario?
Il giudice dell'esecuzione, con decreto. Il compenso non è negoziato privatamente tra il commissionario e le parti, ma è fissato autoritativamente dal giudice.
Quali documenti deve produrre il commissionario per ogni vendita?
Certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare: un esemplare va all'acquirente e uno al cancelliere del tribunale, insieme al prezzo ricavato.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.