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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 509 c.p.c. – Composizione della somma ricavata

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La somma da distribuire e’ formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario.

In sintesi

  • La somma comprende il prezzo o conguaglio della vendita
  • Include rendite e proventi dei beni pignorati
  • Aggiunge multa e risarcimento danni versati dall'aggiudicatario
  • Costituisce il fondo da distribuire tra i creditori
  • Determinazione precisa è essenziale per equità distributiva

La somma distribuibile nei procedimenti esecutivi è formata dal prezzo di vendita, dai proventi pignoranti, da multa e risarcimento danni versato dall'aggiudicatario.

Ratio

La norma definisce il perimetro economico della massa che sarà distribuita tra i creditori concorrenti. Identifica tutte le fonti di denaro che alimentano la distribuzione, garantendo che nessuna risorsa vada perduta e che il calcolo sia completo e trasparente.

Analisi

La somma da distribuire non è costituita solo dal prezzo di vendita del bene, ma da una combinazione di elementi: prezzo o conguaglio (differenza tra valutazione stimata e prezzo effettivo), rendite o proventi derivanti dai beni pignorati durante il procedimento (ad es. affitti riscossi), multa eventualmente comminata (per violazioni procedurali), e risarcimento di danni che l'aggiudicatario versa a titolo di reintegrazione.

Quando si applica

Si applica in ogni procedimento esecutivo immobiliare, mobiliare o per sfratto dove vengono realizzati beni. È particolarmente rilevante quando il procedimento genera elementi patrimoniali collaterali (rendite, multe) oltre al semplice prezzo.

Connessioni

Si coordina direttamente con art. 510 (distribuzione della somma), art. 511 (domanda di sostituzione), art. 512 (risoluzione controversie). Rimanda ai principi di responsabilità civile e al Codice Civile per il calcolo di danni e risarcimenti.

Domande frequenti

Se il bene viene venduto sotto la stima, chi sostiene la perdita?

La perdita è sostenuta complessivamente dai creditori, in quanto la somma ridotta viene distribuita in base alle priorità. Il conguaglio negativo riduce la massa disponibile.

Le spese procedurali (compenso ufficiale giudiziario, aste) si sottraggono dalla somma?

Sì, le spese di esecuzione sono anticipate dai creditori procedenti e poi ripartite. Vengono stabilite in conto separato nel procedimento.

Se durante l'esecuzione arrivano proventi inaspettati (eredità, donazione), si aggiungono alla somma?

No, la norma riguarda solo proventi derivanti dai beni pignorati stessi (affitti, frutti, rendite). Beni nuovi acquisiti dal debitore non rientrano.

Chi decide l'importo della multa per violazioni procedurali?

Il giudice dell'esecuzione con ordinanza motivata. La multa tutela l'ordine procedurale e viene aggiunta alla massa distribuibile.

Cosa succede se la somma è inferiore ai debiti conclamati?

La distribuzione avviene proporzionalmente secondo le priorità. I creditori ricevono una percentuale del loro credito. I residui rimangono cause di molestie future.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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