← Torna a T.U.B. - Testo Unico Bancario
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 115 T.U.B. – Ambito di applicazione

In vigore dal 01/01/1994

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il CICR può individuare, con propria deliberazione, operazioni e servizi da assoggettare alle norme del presente titolo. Il CICR può, altresì, per motivate ragioni tecniche, prevedere che alcune norme non si applichino a determinate operazioni e servizi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ambito soggettivo: banche e intermediari finanziari (comma 1). Le norme del Titolo VI TUB (trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. L'ambito soggettivo copre tutti i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia che offrono servizi bancari e finanziari alla clientela.
  • Poteri del CICR di ampliare l'ambito applicativo (comma 2, prima parte). Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) può con propria deliberazione individuare ulteriori operazioni e servizi da assoggettare alle norme del Titolo VI TUB, estendendo la protezione del cliente a operatori o servizi originariamente non inclusi.
  • Poteri del CICR di escludere determinate operazioni (comma 2, seconda parte). Il CICR può altresì prevedere, per motivate ragioni tecniche, che alcune norme del Titolo VI non si applichino a determinate operazioni o servizi, modulando l'applicazione della disciplina sulla base delle caratteristiche tecnico-operative dell'operazione.
1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 115 TUB

L'art. 115 T.U.B. (in vigore dal 1° gennaio 1994, senza modifiche successive) apre il Titolo VI del TUB (artt. 115-128-undecies), dedicato alla "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti". Si tratta della norma che definisce il campo di applicazione soggettivo e oggettivo dell'intera disciplina della trasparenza bancaria e finanziaria, uno dei pilastri del diritto bancario dei consumatori nell'ordinamento italiano.

La ratio del Titolo VI TUB — e quindi dell'art. 115 TUB come norma di ingresso — è la tutela del cliente nelle relazioni contrattuali con le banche e gli intermediari finanziari: asimmetria informativa, squilibrio contrattuale e difficoltà dei clienti retail di comprendere le condizioni economiche e giuridiche dei prodotti bancari e finanziari giustificano un insieme di obblighi di trasparenza, pubblicità, informazione precontrattuale, forma scritta e contenuto minimo dei contratti che le banche e gli IF devono rispettare. Il Titolo VI TUB è stato nel corso degli anni integrato e rafforzato: dalla disciplina della trasparenza bancaria generale (artt. 115-120 TUB) alla disciplina speciale del credito ai consumatori (artt. 121-126-quater TUB, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE), del credito immobiliare (artt. 120-quinquies ss. TUB, in attuazione della Direttiva 2014/17/UE), dei servizi di pagamento (artt. 126-quinquies ss. TUB, in attuazione di PSD2) e del conto di pagamento base (art. 126-terdecies TUB, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE PAD).

L'art. 115 TUB è rimasto invariato sin dalla versione originaria del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a conferma della sua natura di norma-quadro la cui stabilità è funzionale a garantire la coerenza dell'intero Titolo VI nel tempo, indipendentemente dalle modifiche delle discipline speciali interne.

2. L'ambito soggettivo: banche e intermediari finanziari (comma 1)

Il comma 1 delimita il campo soggettivo di applicazione del Titolo VI alle "attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari". Tre profili meritano attenzione:

(a) Banche: le banche autorizzate dalla Banca d'Italia (o dalla BCE nel quadro del MVU) per l'esercizio dell'attività bancaria in Italia, incluse le banche estere che operano in Italia tramite succursale o in libera prestazione di servizi. La territorialità del vincolo ("attività svolte nel territorio della Repubblica") è rilevante per le banche estere: anche una banca di un altro Stato UE che offra servizi bancari a clientela italiana (in LPS) è soggetta alle norme del Titolo VI TUB per le attività svolte verso la clientela italiana, fermo il rispetto delle norme di recepimento di direttive UE applicabili nel paese di origine.

(b) Intermediari finanziari: gli IF iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, ma anche — per effetto dei rinvii delle discipline speciali — altri soggetti vigilati che prestano servizi finanziari alla clientela (Poste Italiane S.p.A. per i servizi finanziari postali, Cassa Depositi e Prestiti per le operazioni con clienti retail, istituti di pagamento per i servizi di pagamento, istituti di moneta elettronica). Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza (Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009, aggiornato più volte — cosiddette "Disposizioni BdI Trasparenza" o "Circ. Trasparenza BdI") specificano quali soggetti sono tenuti al rispetto delle norme del Titolo VI per ciascuna categoria di prodotti e servizi.

(c) Territorialità: la norma si applica alle attività "svolte nel territorio della Repubblica", non ai soggetti domiciliati o autorizzati in Italia. Questo criterio territoriale è più ampio rispetto al criterio soggettivo della sede: una banca estera priva di succursale in Italia ma che abitualmente offre prodotti bancari a clientela italiana (es. conti correnti online offerti da banche UE a clienti italiani tramite internet) può essere soggetta ad alcune norme del Titolo VI TUB quando l'attività sia di fatto svolta nel territorio italiano (es. contratti conclusi in Italia, operazioni eseguite su conti aperti a clienti residenti in Italia).

3. I poteri del CICR di ampliare e modulare l'ambito applicativo (comma 2)

Il comma 2 attribuisce al CICR due poteri di regolazione dell'ambito applicativo del Titolo VI TUB:

(a) Potere di estensione: il CICR può "individuare, con propria deliberazione, operazioni e servizi da assoggettare alle norme del presente titolo". Questo potere consente di estendere la protezione della trasparenza bancaria a operazioni o servizi offerti da soggetti diversi dalle banche e dagli IF stricto sensu (es. operatori del credito al consumo non iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, finanziatori privati che erogano credito in modo professionale). Nella storia applicativa del Titolo VI TUB, il CICR ha esercitato questo potere con la deliberazione del 4 marzo 2003 (che ha esteso alcune norme di trasparenza ai servizi di investimento delle banche), con la deliberazione del 19 luglio 2005 e con successivi interventi.

(b) Potere di esclusione motivata: il CICR può "per motivate ragioni tecniche, prevedere che alcune norme non si applichino a determinate operazioni e servizi". Questo potere consente di modulare la disciplina per tener conto delle caratteristiche tecnico-operative di specifiche operazioni che presentino caratteristiche incompatibili con l'applicazione integrale delle norme del Titolo VI (es. operazioni di brevissima durata, operazioni infragruppo, operazioni su mercati regolamentati con controparte istituzionale professionale). L'esclusione deve essere "motivata" da ragioni di ordine tecnico, non da ragioni di opportunità commerciale: il CICR non può escludere tout court la trasparenza per favorire determinate categorie di operatori, ma solo per adattare la disciplina alle caratteristiche oggettive dell'operazione che rendano inapplicabile o sproporzionata la norma standard.

Il CICR esercita questi poteri nell'ambito della sua competenza di regolazione in materia creditizia e finanziaria (art. 2 TUB), in coordinamento con la Banca d'Italia che emana le disposizioni attuative del Titolo VI TUB. Nella prassi recente, la regolazione di dettaglio del Titolo VI TUB è affidata principalmente alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche, che disciplinano pubblicità, informativa precontrattuale, forma dei contratti, variazioni unilaterali, comunicazioni periodiche, pratiche commerciali scorrette), con il CICR che mantiene la funzione di determinazione dei principi fondamentali.

4. Le principali discipline del Titolo VI TUB e il ruolo dell'art. 115 come norma-quadro

L'art. 115 TUB costituisce la norma di accesso all'intero sistema del Titolo VI, che comprende discipline tanto differenziate quanto tra loro coordinate:

(a) Trasparenza generale delle operazioni bancarie e finanziarie (artt. 116-120 TUB): obbligo di pubblicità delle condizioni (fogli informativi, guide ai servizi), forma scritta e consegna al cliente dei contratti, contenuto minimo dei contratti bancari, ius variandi con obbligo di preavviso (art. 118 TUB), anatocismo bancario (art. 120 TUB). Queste norme si applicano a tutte le operazioni bancarie e finanziarie non coperte da discipline speciali interne al Titolo VI.

(b) Credito ai consumatori (artt. 121-126-quater TUB): disciplina speciale in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, con obblighi di informazione precontrattuale standardizzata (SECCI — Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori), calcolo del TAEG, diritto di recesso entro 14 giorni, rimborso anticipato senza penali eccessive. Si applica ai contratti di credito al consumo di importo da 200 a 75.000 euro stipulati con consumatori.

(c) Credito immobiliare ai consumatori (artt. 120-quinquies ss. TUB): disciplina speciale in attuazione della Direttiva 2014/17/UE, con obblighi di informazione precontrattuale (PIES — Prospetto Informativo Europeo Standardizzato), valutazione del merito creditizio, consulenza indipendente, diritto di recesso, portabilità del mutuo. Si applica ai contratti di credito garantiti da ipoteca immobiliare (mutui casa) o finalizzati all'acquisto di immobili ad uso residenziale.

(d) Servizi di pagamento (artt. 126-quinquies ss. TUB): disciplina speciale in attuazione di PSD2 (D.Lgs. 218/2017), con obblighi di informazione sulle operazioni di pagamento, responsabilità del prestatore per operazioni non autorizzate, tempi massimi di esecuzione, commissioni. Si applica ai servizi di pagamento offerti da banche, IP e IMEL.

L'art. 115 TUB garantisce la coerenza sistematica di questo corpus normativo variegato: tutte le discipline speciali interne al Titolo VI poggiano sul perimetro soggettivo e oggettivo dell'art. 115 TUB, che costituisce il denominatore comune delle regole di trasparenza nell'ordinamento bancario italiano.

Domande frequenti

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.