Art. 436 c.p.c. – Costituzione dell’appellato e appello incidentale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.
La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
In sintesi
L'appellato si costituisce con deposito in cancelleria entro dieci giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva dettagliata e appello incidentale se proposto.
Ratio
L'art. 436 c.p.c. regola la posizione difensiva dell'appellato, cioè colui contro il quale è stato proposto l'appello. La norma assicura che l'appellato non sia colto di sorpresa e abbia tempo per predisporre le proprie difese. La memoria difensiva rappresenta l'esposizione razionale e documentata delle ragioni per le quali il provvedimento di primo grado non dovrebbe essere modificato, o dovrebbe esserlo in senso favorevole all'appellato stesso (appello incidentale).
Analisi
L'articolo articola la costituzione dell'appellato in tre momenti. Innanzitutto, l'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata con il decreto presidenziale. La costituzione non è un'obbligazione astratta, bensì un atto preciso: il deposito in cancelleria della corte d'appello del fascicolo processuale (la documentazione di primo grado) e di una memoria difensiva. La memoria difensiva deve contenere l'esposizione dettagliata di tutte le difese dell'appellato, indicando gli argomenti su cui contesta il ricorso e le ragioni della sua posizione. Se l'appellato intende proporre a sua volta un appello incidentale (cioè impugnare a sua volta il provvedimento di primo grado, cercando una decisione ancora più favorevole), deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere notificato alla controparte entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza. Infine, l'articolo rinvia alle disposizioni dell'art. 416 (in quanto applicabili), che riguardano la costituzione delle parti in primo grado.
Quando si applica
La norma si applica quando, depositato il ricorso in appello, sia l'appello principale che gli appelli incidentali. Non trova applicazione se l'appellato costituisce contumacia (assenza intenzionale), anche se in tal caso la sentenza sarà comunque pronunciata sulla base del ricorso principale. Il termine di dieci giorni è perentorio ed il mancato rispetto comporta conseguenze anche gravi (esclusione di questioni non tempestivamente dedotte).
Connessioni
L'art. 436 si ricollega all'art. 435 (decreto del presidente), all'art. 437 (udienza di discussione), all'art. 434 (deposito e motivazione del ricorso), all'art. 416 (costituzione in primo grado), e alla disciplina generale della contumacia e della costituzione.
Domande frequenti
Che cosa significa 'costituzione dell'appellato'?
È l'atto formale con cui l'appellato (colui contro il quale è stato proposto ricorso) comunica al tribunale la propria intenzione di partecipare al giudizio e di difendersi. La costituzione avviene mediante il deposito del fascicolo processuale e di una memoria difensiva.
Qual è il termine entro il quale l'appellato deve costituirsi?
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissata dal presidente con il decreto. È un termine perentorio: se scade, l'appellato decade da facoltà o diritti non tempestivamente esercitati.
Che cosa deve contenere la memoria difensiva dell'appellato?
La memoria deve contenere una dettagliata esposizione di tutte le difese dell'appellato, cioè i motivi per cui ritiene che il ricorso non sia fondato e che la sentenza di primo grado sia corretta e meritevole di conferma.
Che cosa è un appello incidentale?
È l'appello proposto dall'appellato contro la sentenza di primo grado, anche se non ha proposto esso stesso il ricorso principale. Consente all'appellato di chiedere al giudice d'appello di rivedere e modificare la sentenza in suo favore su punti specifici.
Se l'appellato non si costituisce, la causa procede lo stesso?
Sì. La mancata costituzione dell'appellato non impedisce lo svolgimento del giudizio. Tuttavia, l'appellato perde la facoltà di proporre nuove difese e questioni e decadono le sue eccezioni non tempestivamente dedotte.