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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 418 c.p.c. – Notificazione della domanda riconvenzionale

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

Il decreto che fissa l’udienza deve essere notificato all’attore a cura dell’ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all’attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all’estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

In sintesi

  • Convenuto propone domanda riconvenzionale nella memoria difensiva a norma dell'art. 416
  • Deve richiedere al giudice di modificare il decreto e fissare nuova udienza entro 5 giorni, pena decadenza
  • Tra proposizione domanda riconvenzionale e udienza non devono decorrere più di 50 giorni
  • Giudice notifica il nuovo decreto all'attore/ricorrente con la memoria difensiva del convenuto entro 10 giorni
  • Tra notificazione del nuovo decreto all'attore e udienza almeno 25 giorni (35 se all'estero)

Domanda riconvenzionale: convenuto propone contemporaneamente domanda contro ricorrente; richiede modifica decreto fissazione; termine fra proposizione e udienza massimo 50 giorni.

Ratio

L'articolo 418 c.p.c. disciplina il procedimento speciale della domanda riconvenzionale nel processo di lavoro. Quando il convenuto non si limita a difendersi dalle accuse del ricorrente ma propone anche una propria domanda (ad esempio il datore contro-accusa il lavoratore), è necessario modificare il decreto di fissazione della prima udienza per garantire al ricorrente il tempo sufficiente a conoscere e prepararsi alla difesa anche contro questa nuova domanda. La ratio è quella di garantire la parità di armi: il ricorrente avrà un termine minimo di almeno 25 giorni tra conoscenza della riconvenzionale e udienza.

I termini più stringenti (massimo 50 giorni tra proposizione e udienza, 25 giorni dopo notificazione) assicurano una decisione celere anche quando vi siano più domande in gioco, senza allungare ulteriormente i tempi processuali.

Analisi

La domanda riconvenzionale deve essere proposta dal convenuto nella memoria difensiva secondo l'art. 416. Nel medesimo atto, a pena di decadenza, il convenuto deve contemporaneamente istare il giudice per modifica del decreto: chiede cioè che il giudice, anziché fissare l'udienza sulla sola domanda originaria, emani un nuovo decreto che fissi l'udienza per la discussione congiunta della domanda principale e della domanda riconvenzionale.

Il giudice, ricevuta l'istanza, pronuncia entro cinque giorni un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza non devono decorrere più di 50 giorni (non è dunque cumulativo con i 60 giorni di cui all'art. 415 per la prima udienza ordinaria). Il nuovo decreto, unitamente alla memoria difensiva del convenuto, deve essere notificato all'attore/ricorrente a cura della cancelleria entro 10 giorni dalla pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione all'attore del nuovo decreto e l'udienza deve intercorrere un termine non minore di 25 giorni, per permettere all'attore di prepararsi alla replica.

Qualora la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini sono dilatati: il massimale tra proposizione e udienza diventa 70 giorni, e il minimo tra notificazione e udienza diventa 35 giorni.

Quando si applica

L'articolo 418 si applica ogni volta che il convenuto propone una domanda riconvenzionale, ossia una domanda vera e propria contro il ricorrente, non una semplice difesa. Esempio: il ricorrente chiede pagamento stipendi arretrati; il convenuto non solo nega il credito ma propone domanda di danno per appropriazione di attrezzature aziendali. In questo caso interviene l'art. 418. Se il convenuto si limita a controbattere i fatti e le conclusioni del ricorrente, non c'è domanda riconvenzionale e l'art. 418 non trova applicazione.

Connessioni

L'articolo 418 si connette strettamente con l'art. 416 c.p.c., che prevede appunto l'obbligo di proporre domande riconvenzionali nella memoria difensiva pena decadenza. Si connette inoltre con l'art. 415 c.p.c. (termini e fissazione della prima udienza) e con l'art. 420 c.p.c. (discussione della causa in udienza). Le norme sui termini seguono i principi generali dell'art. 155 c.p.c. sui tempi nel procedimento. La notificazione del decreto all'attore risponde alle regole generali degli artt. 137-174 c.p.c. sulla comunicazione degli atti.

Domande frequenti

Che cosa è una domanda riconvenzionale e quando il convenuto può proporla?

È una domanda vera e propria che il convenuto propone contro il ricorrente, nella stessa controversia. Ad esempio, il datore accusa il lavoratore di danno all'azienda. Deve essere proposta nella memoria difensiva (art. 416); se omessa, il convenuto decade dal diritto e dovrà agire con domanda separata.

Qual è la differenza fra semplice controbattesione dei fatti e domanda riconvenzionale?

La controbattesione è la semplice negazione o contestazione dei fatti allegati dal ricorrente. La domanda riconvenzionale è una vera e propria domanda positiva: il convenuto non solo nega ma chiede qualcosa a sua volta al ricorrente (es. danno, pagamento).

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, cambia l'udienza originaria?

Sì, il giudice deve emettere un nuovo decreto che fissa una diversa data di udienza per discutere congiuntamente la domanda principale e la riconvenzionale. Questa nuova data deve rispettare i termini di cui all'art. 418.

Qual è il massimo tempo che può trascorrere fra proposizione della riconvenzionale e l'udienza?

Massimo 50 giorni dal deposito della memoria riconvenzionale (70 giorni se la notificazione deve farsi all'estero). È un termine inferiore rispetto ai 60 giorni della domanda principale, per accelerare la risoluzione.

Se il convenuto non chiede modifica del decreto quando propone la riconvenzionale, decade dal diritto?

Sì, l'istanza di modifica del decreto (che chiede al giudice di fissare una nuova udienza) deve essere contenuta nella stessa memoria dove si propone la riconvenzionale, altrimenti il convenuto decade dal diritto di farla valere successivamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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