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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 332 c.p.c. – Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

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In sintesi

  • In cause scindibili (separabili) l'impugnazione verso una parte non colpisce automaticamente le altre
  • Il giudice ordina la notificazione dell'impugnazione alle altre parti
  • Il termine di 30 giorni (appello) decorre per gli altri soccombenti dal momento in cui conoscono l'impugnazione
  • Se il giudice non ordina la notificazione, il processo rimane sospeso

Se un'impugnazione è proposta solo verso alcune parti in causa scindibile, il giudice ordina la notificazione alle altre parti e il termine decorre anche nei loro confronti.

Ratio

La norma tutela il diritto delle parti non direttamente impugnate in una causa scindibile (divisa in capi separati) di conoscere e reagire all'appello altrui. A differenza delle cause inscindibili, qui le questioni sono separabili: puoi impugnare solo verso una controparte. Ma per equità, il giudice notifica l'impugnazione anche agli altri, affinché possano decidere se ricorrere a loro volta.

Analisi

In cause scindibili (es. una sentenza che condanna Tizio verso Caio per 10.000 e verso Sempronio per 15.000, in due capi distinti), è possibile appellare solo verso Caio senza toccare Sempronio. Il giudice ordina allora la notificazione dell'appello anche a Sempronio, perché conosca. A questo punto, per Sempronio decorre il termine ordinario (30 giorni per appello), cosicché anche lui può decidere di appellare se vuole. Se la notificazione non avviene, il processo rimane sospeso finché non scadono i termini ordinari.

Quando si applica

Una sentenza condanna Tizio verso tre diversi creditori (Caio, Sempronio, Mevio) in capi separati della sentenza. Tizio ricorre in appello, ma solo contro la condanna verso Caio (per una questione di responsabilità civile contestata). Il giudice ordina che la notificazione sia fatta anche a Sempronio e Mevio. Loro ora sanno che Tizio ha ricorso. Se vogliono, hanno 30 giorni per ricorrere anch'essi (appeal incidentale). Se non ricorrono, rimangono vincolati dalla sentenza originaria verso di loro.

Connessioni

L'art. 332 si distingue dall'art. 331 (cause inscindibili) ed è collegato all'art. 333 (impugnazioni incidentali). Rimanda anche all'art. 326 sulla decorrenza dei termini e all'art. 325 sui termini ordinari di appello.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra causa scindibile e cause inscindibili?

In una causa scindibile, i vari capi della sentenza sono separabili: puoi impugnare uno senza toccare gli altri. In una causa inscindibile, una sola questione lega indissolubilmente tutte le parti e non puoi impugnare verso una senza coinvolgere gli altri.

Se ricorro in appello verso una sola parte in causa scindibile, il giudice deve notificarlo agli altri?

Sì. Il giudice ordina la notificazione dell'appello alle altre parti (soccombenti) affinché conoscano e possano decidere se ricorrere a loro volta.

Se il giudice ordina la notificazione agli altri, hanno tempo per controrricorrere?

Sì, hanno il termine ordinario per ricorrere (30 giorni per appello). Il termine decorre dal momento in cui ricevono notifica dell'appello della prima parte. Possono allora ricorrere incidentalmente (controrricorso).

Se gli altri soccombenti non ricorrono, rimangono vincolati dalla sentenza originaria?

Sì, se non ricorrono entro il termine di 30 giorni, rimangono vincolati dalla sentenza originaria. La causa nei loro confronti è definita, anche se nei confronti della prima parte è stata aperta l'impugnazione.

Se la notificazione agli altri non avviene, cosa succede?

Se il giudice ordina la notificazione ma essa non avviene, il processo rimane sospeso. Il giudice aspetta che scadano comunque i termini ordinari (art. 325) prima di procedere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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