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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 725 c.p.p. – Esecuzione delle rogatorie

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nell’ordinare l’esecuzione della rogatoria la Corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.

2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo Codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

In sintesi

  • Corte d'Appello delega esecuzione rogatoria a uno dei suoi componenti o giudice per indagini preliminari del luogo esecuzione atti
  • Compimento atti regolato dalle norme del Codice di Procedura Penale italiano
  • Eccezione: forme espressamente richieste autorità giudiziaria straniera se non contrarie a principi ordinamento italiano
  • Flessibilità procedurale per adeguarsi a prassi straniera, con vincolo costituzionale

Esecuzione rogatoria affidato a magistrato delegato dalla Corte d'Appello; si applicano norme del codice salvo forme richieste dall'autorità straniera.

Ratio

L'articolo 725 c.p.p. disciplina l'esecuzione pratica della rogatoria una volta autorizzata dalla Corte d'Appello, assegnando competenza gestionale a un magistrato delegato e stabilendo che l'esecuzione avvenga secondo le norme italiane, con margine di flessibilità per forme straniere compatibili. La norma bilancia efficienza esecutiva con uniformità processuale italiana e protezione dei diritti.

La ratio è duplice: (1) garantire che l'atto sia eseguito secondo standard qualitativi e diritti fondamentali italiani; (2) consentire adattamenti formali alla richiesta straniera per facilitare cooperazione internazionale e riconoscibilità giuridica reciproca.

Analisi

Il comma 1 individua chi è competente all'esecuzione: uno dei componenti della Corte d'Appello (generalmente un giudice del collegio che ha autorizzato la rogatoria) oppure il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui atti devono compiersi. Questa scelta riflette la necessità di localizzazione territoriale (giudice del luogo ha conoscenza del contesto) e di autorità adeguata (magistrato con competenza cautelare e probatoria).

Il comma 2 fissa il regime procedurale: per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del Codice di Procedura Penale, quindi le regole sulla testimonianza (artt. 195-196 c.p.p.), perizia (artt. 359 e ss.), notificazione (artt. 156-158 c.p.p.), ispezione (artt. 244 e ss.). Tuttavia, forma eccezione: le forme espressamente richieste dall'autorità straniera si osservano, purché non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (es. diritto di difesa, non ammissione della tortura, processo equo).

Quando si applica

La norma si applica nel momento esecutivo della rogatoria, dopo che la Corte d'Appello ha emanato ordinanza di autorizzazione. La procedura è ricorrente in rogatorie complesse (audizioni multiple, perizie tecniche, ispezionidispacchetti documentali), dove magistrato italiano superviziona che siano raccolti con dignità procedurale e sottoscrizione italiana ove richiesta.

Le forme straniere sono generalmente orali (dichiarazioni rese secondo diritto estero), documentali (certificati, documenti ufficiali), oppure miste. Il magistrato italiano adatta l'esecuzione per consentire al soggetto di comprendere e difendersi, rispettando comunque, se possibile e lecito, la forma richiesta dallo straniero.

Connessioni

L'articolo 725 c.p.p. si collega agli artt. 724 (autorizzazione Corte d'Appello) e 726 (eccezione per testimoni), nonché a tutto il corpus procedurale sulla acquisizione probatoria (artt. 190-210 c.p.p. su testimonianza, artt. 359-368 c.p.p. su perizia). Rimanda alle Convenzioni internazionali che prevedono modalità standard per rogatorie (Convenzione Strasburgo 1959 e Protocolli).

Correlato ai principi costituzionali di diritto di difesa (art. 24 Cost.), processo equo, e compatibilità con ordinamento fondamentale. La flessibilità procedurale non intacca mai i diritti inviolabili della persona.

Domande frequenti

Chi esegue concretamente la rogatoria?

Un magistrato delegato dalla Corte d'Appello: di solito uno dei giudici della Corte stessa, oppure il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. Questi superintende all'esecuzione e garantisce conformità a norme italiane e diritti.

Quali norme si applicano durante l'esecuzione?

Si applicano le norme del Codice di Procedura Penale italiano: regole sulla testimonianza, perizia, notificazione, ispezione. Tuttavia, forme specifiche richieste dall'autorità straniera si osservano se compatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano (diritto di difesa, non-ammissione tortura, ecc.).

Se sono testimone, cosa mi succede durante l'esecuzione?

Sarai interrogato secondo le norme italiane di testimonianza (diritto di avere assistenza legale, dovere di verità, possibilità di consultare documenti). Se l'autorità straniera richiede forme particolari (giuramento secondo loro rito, risposta a domande scritte), il giudice delegato verificherà compatibilità.

La rogatoria eseguita in Italia ha valore legale nel paese straniero?

Sì, purché sia stata eseguita regolarmente dal magistrato italiano secondo norme di procedura e con sottoscrizione/certificazione appropriata. Il verbale di esecuzione è riconosciuto dal tribunale straniero come atto autentico italiano.

Posso rifiutarmi di partecipare all'esecuzione della rogatoria?

Se sei testimone o parte richiesta di depositare documenti, il rifiuto esposto senza motivo legittimo può esporre a sanzioni disciplinari o penali. Tuttavia, privilegi (segreto professionale, coniugale, medico) sono rispettati secondo diritto italiano.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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