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Art. 718 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La revoca e la sostituzione delle misure (299) previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio (127) dalla Corte di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, dalla Corte medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La revoca e sostituzione delle misure coercitive durante l'estradizione sono disposte in camera di consiglio dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione.
Ratio
L'art. 718 disciplina una questione di flessibilità cautelare: durante il procedimento estradizionale, le misure coercitive applicate (custodia in carcere, libertà vigilata, ecc.) possono essere rivedute o sostituite sulla base di mutate circostanze. Potrebbe emergere, ad esempio, che il pericolo di fuga è diminuito, oppure che una custodia in carcere è divenuta sproporzionata. La norma attribuisce alla Corte il potere di revocare o sostituire, mediante un procedimento snello (camera di consiglio), senza formalità processuali eccessive. Un elemento peculiare: la revoca è obbligatoria se richiesta dal Ministro, conferendo a quest'ultimo una forma di controllo sulla proporzionalità delle misure.
Analisi
L'articolo si compone di due commi. Il comma 1 pone il principio: la revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti (artt. 714, 715, 716) sono disposte in camera di consiglio dalla Corte di Appello, o dalla Corte di Cassazione nel corso di procedimenti innanzi a quest'ultima. Il procedimento in camera di consiglio segue l'art. 127 c.p.p., il quale prevede un procedimento abbreviato, senza pubblicità, spesso in assenza della persona interessata.
Il comma 2 introduce una norma imperative: la revoca è sempre disposta se il Ministro di Grazia e Giustizia ne fa richiesta. Ciò significa che il Ministro, qualora ritenendo che la misura coercitiva non è più necessaria o proporzionata, può richiedere la revoca, e la Corte è obbligata a disporla (non ha discrezionalità).
Quando si applica
Tizio è stato messo in custodia cautelare in carcere per estradizione verso la Francia per riciclaggio di denaro. Passano tre mesi; l'istruttoria francese consente di appurare che il denaro sequestrato non è sufficiente per provare il reato. La situazione cambia: il pericolo di fuga è diminuito (Tizio non ha più motivo di fugare, poiché il reato è meno provato). Il Ministro di Grazia e Giustizia richiede alla Corte di Appello la sostituzione della custodia con libertà vigilata. La Corte procede in camera di consiglio (art. 127): senza Tizio presente, valuta la richiesta del Ministro e dispone la sostituzione. Tizio esce dal carcere e è sottoposto a libertà vigilata con obbligo di firma presso la Questura.
Un secondo caso: Caio è sottoposto a libertà vigilata per estradizione verso la Spagna per evasione fiscale. Passano sei mesi; la Spagna comunica che intende ritirare la domanda di estradizione. Il Ministro italiano richiede la revoca della libertà vigilata. La Corte di Appello, in camera di consiglio, accoglie la richiesta e revoca la misura. Caio recupera pienamente la libertà personale.
Connessioni
L'articolo rinvia all'art. 127 c.p.p. (procedimento in camera di consiglio), agli artt. 714, 715, 716 (misure coercitive durante l'estradizione), e all'art. 299 c.p.p. (revoca e sostituzione delle misure ordinarie). Collegati sono l'art. 704 (competenza della Corte) e l'art. 706 (disposizioni procedurali). Nel diritto della UE, il Mandato di arresto europeo contiene disposizioni analoghe sulla revisione delle misure cautelari.
Domande frequenti
Se sono sottoposto a una misura coercitiva per estradizione, posso chiedere che sia revocata o sostituita?
Potete proporre richiesta, ma secondo l'art. 718 non è la vostra richiesta che obbliga la revoca. È il Ministro di Grazia e Giustizia che può richiederla, e in quel caso la Corte è obbligata. Potete però ricorrere alla Corte invocando mutate circostanze.
Se il Ministro richiede la revoca, la Corte deve accoglierla?
Sì. Secondo l'art. 718 comma 2, la revoca è sempre disposta se il Ministro la richiede. Non è facoltativa: il Ministro ha una specie di diritto di veto sulla misura coercitiva.
Devo essere presente alla camera di consiglio dove decidono la revoca o sostituzione della mia misura?
No. Secondo l'art. 127 c.p.p., la camera di consiglio è un procedimento senza pubblicità e ordinariamente in assenza della persona interessata. Potete però farvi rappresentare da un avvocato.
Se mi sostituiscono la custodia con libertà vigilata, quali limitazioni ho?
Le limitazioni sono stabilite dalla Corte nell'ordinanza di sostituzione: possono includere obbligo di firma, obbligo di dimora, divieto di uscita dalla provincia, ecc., a discrezione del giudice.
Se la domanda di estradizione è ritirata dallo Stato estero, automaticamente mi revocano la misura?
No, non è automatico. Il Ministro deve comunicare il ritiro alla Corte e richiederle la revoca (art. 718 comma 2). Una volta richiesta dal Ministro, la revoca è obbligatoria.