Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 718 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Revoca e sostituzione delle misure

1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.

2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

In sintesi

  • Revoca e sostituzione delle misure coercitive sono procedimenti in camera di consiglio
  • Competente è la Corte di Appello (o la Corte di Cassazione se il procedimento è innanzi a essa)
  • La revoca è sempre disposta se richiesta dal Ministro di Grazia e Giustizia
  • La camera di consiglio si riunisce senza la necessaria partecipazione della persona interessata
  • Le procedure seguono l'art. 127 c.p.p. per la camera di consiglio ordinaria
Indice dei contenuti

La revoca e sostituzione delle misure coercitive durante l'estradizione sono disposte in camera di consiglio dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione.

Ratio

L'art. 718 disciplina una questione di flessibilità cautelare: durante il procedimento estradizionale, le misure coercitive applicate (custodia in carcere, libertà vigilata, ecc.) possono essere rivedute o sostituite sulla base di mutate circostanze. Potrebbe emergere, ad esempio, che il pericolo di fuga è diminuito, oppure che una custodia in carcere è divenuta sproporzionata. La norma attribuisce alla Corte il potere di revocare o sostituire, mediante un procedimento snello (camera di consiglio), senza formalità processuali eccessive. Un elemento peculiare: la revoca è obbligatoria se richiesta dal Ministro, conferendo a quest'ultimo una forma di controllo sulla proporzionalità delle misure.

Analisi

L'articolo si compone di due commi. Il comma 1 pone il principio: la revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti (artt. 714, 715, 716) sono disposte in camera di consiglio dalla Corte di Appello, o dalla Corte di Cassazione nel corso di procedimenti innanzi a quest'ultima. Il procedimento in camera di consiglio segue l'art. 127 c.p.p., il quale prevede un procedimento abbreviato, senza pubblicità, spesso in assenza della persona interessata.

Il comma 2 introduce una norma imperative: la revoca è sempre disposta se il Ministro di Grazia e Giustizia ne fa richiesta. Ciò significa che il Ministro, qualora ritenendo che la misura coercitiva non è più necessaria o proporzionata, può richiedere la revoca, e la Corte è obbligata a disporla (non ha discrezionalità).

Quando si applica

Tizio è stato messo in custodia cautelare in carcere per estradizione verso la Francia per riciclaggio di denaro. Passano tre mesi; l'istruttoria francese consente di appurare che il denaro sequestrato non è sufficiente per provare il reato. La situazione cambia: il pericolo di fuga è diminuito (Tizio non ha più motivo di fugare, poiché il reato è meno provato). Il Ministro di Grazia e Giustizia richiede alla Corte di Appello la sostituzione della custodia con libertà vigilata. La Corte procede in camera di consiglio (art. 127): senza Tizio presente, valuta la richiesta del Ministro e dispone la sostituzione. Tizio esce dal carcere e è sottoposto a libertà vigilata con obbligo di firma presso la Questura.

Un secondo caso: Caio è sottoposto a libertà vigilata per estradizione verso la Spagna per evasione fiscale. Passano sei mesi; la Spagna comunica che intende ritirare la domanda di estradizione. Il Ministro italiano richiede la revoca della libertà vigilata. La Corte di Appello, in camera di consiglio, accoglie la richiesta e revoca la misura. Caio recupera pienamente la libertà personale.

Connessioni

L'articolo rinvia all'art. 127 c.p.p. (procedimento in camera di consiglio), agli artt. 714, 715, 716 (misure coercitive durante l'estradizione), e all'art. 299 c.p.p. (revoca e sostituzione delle misure ordinarie). Collegati sono l'art. 704 (competenza della Corte) e l'art. 706 (disposizioni procedurali). Nel diritto della UE, il Mandato di arresto europeo contiene disposizioni analoghe sulla revisione delle misure cautelari.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, cittadino serbo, è in custodia cautelare in carcere per estradizione verso la Serbia per traffico di migranti. Dopo tre mesi, la Procura serba comunica che ha ottenuto confessioni da altri indagati i quali scagionano Tizio dalla responsabilità principale. Il Ministro italiano, valutando questa novità, richiede alla Corte di Appello la sostituzione della custodia con libertà vigilata (art. 718 comma 1). La Corte si riunisce in camera di consiglio (senza Tizio). Valuta la richiesta del Ministro e il fascicolo serbo, e dispone che Tizio sia messo in libertà vigilata: obbligo di firma tre volte alla settimana e divieto di allontanarsi dalla provincia. Tizio esce dal carcere.

Caso 2: Caso 2

Caio, dirigente pubblico turco, è sottoposto a libertà vigilata per estradizione verso la Turchia per corruzione. Nel frattempo, il governo turco cade e il nuovo governo decide di amnistiare i reati di corruzione della precedente amministrazione. La Turchia ritira la domanda di estradizione. Il Ministro italiano, accertato il ritiro, richiede la revoca della libertà vigilata (art. 718 comma 2: "è sempre disposta se il ministro... ne fa richiesta"). La Corte di Appello, in camera di consiglio, accoglie la richiesta e revoca la libertà vigilata. Caio recupera totale libertà personale.

Domande frequenti

Se sono sottoposto a una misura coercitiva per estradizione, posso chiedere che sia revocata o sostituita?

Potete proporre richiesta, ma secondo l'art. 718 non è la vostra richiesta che obbliga la revoca. È il Ministro di Grazia e Giustizia che può richiederla, e in quel caso la Corte è obbligata. Potete però ricorrere alla Corte invocando mutate circostanze.

Se il Ministro richiede la revoca, la Corte deve accoglierla?

Sì. Secondo l'art. 718 comma 2, la revoca è sempre disposta se il Ministro la richiede. Non è facoltativa: il Ministro ha una specie di diritto di veto sulla misura coercitiva.

Devo essere presente alla camera di consiglio dove decidono la revoca o sostituzione della mia misura?

No. Secondo l'art. 127 c.p.p., la camera di consiglio è un procedimento senza pubblicità e ordinariamente in assenza della persona interessata. Potete però farvi rappresentare da un avvocato.

Se mi sostituiscono la custodia con libertà vigilata, quali limitazioni ho?

Le limitazioni sono stabilite dalla Corte nell'ordinanza di sostituzione: possono includere obbligo di firma, obbligo di dimora, divieto di uscita dalla provincia, ecc., a discrezione del giudice.

Se la domanda di estradizione è ritirata dallo Stato estero, automaticamente mi revocano la misura?

No, non è automatico. Il Ministro deve comunicare il ritiro alla Corte e richiederle la revoca (art. 718 comma 2). Una volta richiesta dal Ministro, la revoca è obbligatoria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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