Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 716 c.p.p. – Arresto da parte della polizia giudiziaria

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Arresto da parte della polizia giudiziaria

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l’arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell’arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l’arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l’applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.

4. La misura coercitiva è revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 715 commi 5 e 6.

In sintesi

  • La polizia giudiziaria può procedere all'arresto in caso di urgenza se sussistono i presupposti della misura provvisoria (art. 715)
  • La polizia provvede altresì al sequestro del corpo del reato e cose pertinenti
  • Entro 48 ore, l'arrestato è messo a disposizione del presidente della Corte di Appello mediante trasmissione del verbale
  • Il presidente della Corte convalida l'arresto entro 96 ore disponendo una misura coercitiva, o dispone la liberazione
  • La misura è revocata se il Ministro non ne chiede il mantenimento entro 10 giorni dalla convalida
Indice dei contenuti

La polizia giudiziaria può arrestare la persona ricercata in caso di urgenza se sussistono i presupposti dell'art. 715, e la Corte convalida entro 96 ore.

Ratio

L'art. 716 affronta una situazione di massima urgenza: un soggetto ricercato per estradizione sta per fuggire, e non c'è tempo di attendere l'intervento della Corte di Appello. La norma autorizza la polizia giudiziaria a procedere in autonomia all'arresto, sotto il controllo successivo della Corte (convalida entro 96 ore). È un meccanismo di equilibrio tra celerità operativa e garanzie giudiziali: la polizia agisce, ma il giudice interviene in breve termine per verificare la legittimità dell'arresto.

Analisi

L'articolo si articola in cinque commi. Il comma 1 definisce il presupposto: nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto se ricorrono le condizioni previste dall'art. 715 comma 2 (dichiarazione dello Stato estero, descrizione dei fatti, pericolo di fuga). La polizia provvede altresì al sequestro del corpo del reato e cose pertinenti (art. 253).

Il comma 2 impone un primo dovere: l'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro e al più presto, comunque non oltre 48 ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della Corte di Appello competente, mediante trasmissione del relativo verbale di arresto.

Il comma 3 prevede la convalida: il presidente della Corte, entro 96 ore (quattro giorni), decida se liberare l'arrestato o convalidare l'arresto disponendo una misura coercitiva (custodia cautelare, libertà vigilata, ecc.). Dei provvedimenti, il presidente informa immediatamente il Ministro.

Il comma 4 introduce una limitazione temporale: se il Ministro non chiede il mantenimento della misura coercitiva entro dieci giorni dalla convalida, la misura è revocata. Ciò significa che il Ministro deve confermare il procedimento estradizionale entro questo termine, altrimenti la persona è liberata.

Il comma 5 applica le disposizioni dell'art. 715 commi 5 e 6 (comunicazione allo Stato estero e revoca se la domanda non pervenga entro 40 giorni).

Quando si applica

Tizio, cittadino bulgaro ricercato per traffico di stupefacenti, scende da un aereo a Fiumicino e sta per varcare il controllo doganale. Una pattuglia della Polizia di Stato lo riconosce da un alert Interpol. Non c'è tempo per attendere un provvedimento della Corte. Secondo l'art. 716 comma 1, la polizia lo arresta immediatamente. Entro 48 ore (comma 2), lo pone a disposizione del presidente della Corte di Appello di Roma mediante verbale dettagliato. Il presidente, entro 96 ore, valuta se l'arresto è fondato e dispone la custodia in attesa di estradizione (comma 3). Il Ministro ha dieci giorni dalla convalida per comunicare che continuerà il procedimento; se non lo fa, Tizio è liberato (comma 4).

Un secondo caso: Caio, cittadino romeno, è ricercato per furto qualificato. Mentre si trova in una stazione ferroviaria a Milano, una pattuglia della Polfer lo identifica tramite un'allerta della Romania. Nel dubbio sulla fondatezza della richiesta, la Polfer lo fermo. Entro 48 ore, lo presenta al presidente della Corte di Appello di Milano. Il presidente della Corte, entro 96 ore, valuta se sussistono i presupposti (art. 715 comma 2): la Romania ha dichiarato un mandato d'arresto? Ha fornito descrizione dei fatti? C'è pericolo di fuga? Se tutti i presupposti sussistono, convalida e dispone libertà vigilata. Se manca il pericolo di fuga, libera Caio.

Connessioni

L'articolo rinvia agli artt. 715 (misure cautelari provvisorie prima della domanda), 253 (sequestro), 202 c.p.p. (raccolta del consenso e identificazione). Collegati sono l'art. 717 (audizione della persona) e l'art. 714 (misure coercitive durante il procedimento ordinario). Nel diritto internazionale, il meccanismo è analogo alla cattura provvisoria prevista nel Mandato di arresto europeo (art. 16, Direttiva 2002/584/CE).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, cittadino georgiano, è ricercato dal governo georgiano per traffico di esseri umani. Scende da un aereo a Roma Fiumicino e viene riconosciuto da un agente della Polizia di Stato mentre attraversa la zona arrivi. Non vi è tempo di contattare la Corte di Appello: il pericolo di fuga è immediato (Tizio sta camminando verso l'uscita). L'agente lo ferma. Secondo l'art. 716 comma 1, procede all'arresto di Tizio. Il verbale di arresto è redatto e sottoscritto. Entro 48 ore, il capo della sezione della Polizia comunica l'arresto al Ministro e pone Tizio a disposizione del presidente della Corte di Appello di Roma. Entro 96 ore, il presidente valuta se l'arresto è fondato su presupposti corretti e dispone la custodia in attesa di estradizione. Il Ministro ha dieci giorni per chiedere il mantenimento della custodia; se non lo fa, Tizio è liberato.

Caso 2: Caso 2

Caio, commercialista italiano con passaporto falso bulgaro, è ricercato dalla Bulgaria per frode fiscale internazionale. Viene identificato in una stazione di servizio in autostrada nel Veneto. Una pattuglia della Polizia Stradale, informata via radio di un alert Interpol, lo ferma e lo arresta (art. 716 comma 1). Il verbale è trascritto. Entro 48 ore, il capo della pattuglia informa il Ministro e pone Caio a disposizione del presidente della Corte di Appello di Venezia. Il presidente, entro 96 ore, esamina la richiesta bulgara: verifica che la Bulgaria ha fornito descrizione dei fatti (frode alle casse dello Stato) e che sussiste pericolo di fuga (Caio ha documento falso, connessioni internazionali). Convalida l'arresto e dispone custodia cautelare. Il Ministro, nei dieci giorni successivi, chiede il mantenimento; la procedura ordinaria di estradizione prosegue.

Domande frequenti

Se sono ricercato e mi ferma la polizia per una sospetta estradizione, come funziona l'arresto?

Secondo l'art. 716, la polizia può arrestarvi direttamente se sussistono i presupposti (mandato estero, descrizione dei fatti, pericolo di fuga). L'arresto è seguito dalla convalida della Corte entro 96 ore.

Quanto tempo rimango in carcere dopo l'arresto prima di essere sentito da un giudice?

Il presidente della Corte di Appello deve valutare il vostro arresto entro 96 ore (quattro giorni). Entro questo termine, dispone la convalida e una misura coercitiva, oppure la vostra liberazione.

Se il presidente della Corte convalida l'arresto, rimango in carcere?

Non necessariamente. Il presidente, oltre a convalidare, dispone una misura coercitiva tra quelle previste dalla legge: custodia in carcere, libertà vigilata, obbligo di dimora, ecc., a seconda della gravità e del pericolo di fuga.

Se il Ministro non chiede il mantenimento della misura entro 10 giorni, che cosa succede?

Siete automaticamente liberati. Il termine di 10 giorni dalla convalida è termine massimo per il Ministro di manifestare l'intenzione di procedere con l'estradizione; se non lo fa, la misura cessa.

Posso contattare un avvocato durante l'arresto?

Secondo l'art. 717, quando è stata applicata una misura coercitiva secondo l'art. 716, il presidente della Corte vi convoca entro cinque giorni per raccogliere il vostro consenso all'estradizione. In questa audizione, avete diritto a un avvocato di fiducia o di ufficio che deve essere avvisato almeno 24 ore prima.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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