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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione (606).

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del Collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione (606). Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni (568 ss.) e quelle sul procedimento in Camera di consiglio davanti alla Corte di Cassazione (611).

7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.

8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore, se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2.

In sintesi

  • Il giudice procede su richiesta del PM, dell'interessato o del difensore, decidendo in camera di consiglio
  • Richieste manifestamente infondate o mere riproposizioni possono essere dichiarate inammissibili con decreto motivato
  • Il giudice fissia udienza, notifica alle parti, consente deposito di memorie fino a 5 giorni prima
  • L'interessato ha diritto a essere sentito personalmente, con eccezioni per detenuti fuori circoscrizione

L'articolo disciplina il procedimento mediante il quale il giudice dell'esecuzione provvede alle questioni relative all'esecuzione della pena.

Ratio

L'articolo 666 stabilisce i canoni procedurali della fase esecutiva vera e propria, garantendo equità e trasparenza nel controllo dell'esecuzione della pena. La sua ratio consiste nell'assicurare che la fase esecutiva non sia meramente amministrativa, bensì sottoposta a controllo giurisdizionale attraverso un procedimento ordinato, partecipativo e fondato sul contradditorio. Al contempo, prevede un filtro (inammissibilità per richieste palesemente infondate) per evitare abusi processuali.

Analisi

Il primo comma enuncia il principio di necessaria iniziativa (il giudice non agisce d'ufficio, ma su richiesta di PM, interessato o difensore). Il secondo comma consente al giudice di filtrare richieste chiaramente infondate per difetto dei requisiti legali o riproposte identiche già rigettate; il decreto deve essere motivato, notificato entro 5 giorni e è impugnabile in cassazione. Il terzo comma prescrive la fissazione di udienza in camera di consiglio, la designazione di difensore d'ufficio se necessario, notificazione alle parti almeno 10 giorni prima. Il quarto comma obbliga la presenza del difensore e del PM, con diritto dell'interessato a essere sentito personalmente (eccezione per detenuti altrove: possono essere sentiti da magistrato di sorveglianza). Il quinto comma attribuisce al giudice il potere di richiedere documenti e informazioni a enti competenti. Il sesto comma prevede decisione in ordinanza (non in sentenza), con possibilità di cassazione. Il settimo comma dispone che il ricorso non sospende l'ordinanza. L'ottavo comma protegge le persone infirme di mente assicurando notificazione al tutore/curatore. Il nono comma prescrive che il verbale di udienza sia redatto in forma riassuntiva.

Quando si applica

L'articolo si applica in ogni procedimento esecutivo concreto. Tizio, detenuto, chiede al giudice della sorveglianza benefici penitenziari (semilibertà, affidamento in prova): il giudice fissa udienza in camera di consiglio, notifica il PM e la difesa, ordina la discussione alla presenza obbligatoria del difensore e del PM, sente Tizio personalmente. Caio, dal carcere di Roma, chiede revisione della pena contestando errore di calcolo: il giudice accoglie la richiesta come manifestamente fondata oppure la dichiara inammissibile con decreto motivato se è la terza volta che Caio propone la medesima doglianza. Se la richiesta ha fondamento, il giudice acquisisce documenti dal carcere, audisce Caio (eventualmente tramite magistrato di sorveglianza locale), sente il PM, e decide con ordinanza.

Connessioni

Collegato agli articoli 665 CPP (giudice competente), 663 CPP (pene concorrenti), 667 CPP (dubbio identità), 668 CPP (condanna per errore nome), 670 CPP (questioni sul titolo esecutivo). Rimanda alle regole sulle impugnazioni (art. 568 e seguenti), alla procedura in camera di consiglio davanti alla Cassazione (art. 611 CPP), al procedimento sommario (art. 140 CPP comma 2).

Domande frequenti

Come faccio a chiedere benefici in esecuzione della mia pena (semilibertà, affidamento, ecc.)?

Presenti una richiesta scritta al giudice della sorveglianza (o giudice dell'esecuzione), tramite il tuo difensore o personalmente. Il giudice fisssa udienza e decide dopo aver sentito te, il PM e il carcere.

Ho diritto di essere sentito personalmente dal giudice della sorveglianza?

Sì, hai diritto a essere sentito personalmente. Se sei detenuto lontano dal tribunale, puoi essere sentito dal magistrato di sorveglianza del tuo luogo di detenzione, a meno che il giudice non ordini la tua traduzione.

Se il mio avvocato non c'è, che cosa succede?

Se non hai un difensore, il giudice ti designa un difensore d'ufficio. L'udienza non si svolge senza difensore: è obbligatoria la sua presenza.

Posso ricorrere in Cassazione contro l'ordinanza del giudice della sorveglianza?

Sì, puoi ricorrere in cassazione per violazione di legge. Però il ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione dell'ordinanza: devi chiedere una sospensione cautelare.

Se presento la stessa richiesta due volte, il giudice può dichiararla inammissibile?

Sì, se la richiesta è manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge, oppure è una mera riproposizione identica di una precedente, il giudice può dichiarare inammissibile con decreto motivato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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