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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 568 c.p.p. – Regole generali

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze (111 Cost), salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

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In sintesi

  • La legge determina i casi e i mezzi d'impugnazione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziali.
  • Il ricorso per cassazione è sempre ammissibile per le decisioni sulla libertà personale e per le sentenze, salvo quelle sulla competenza.
  • Il diritto d'impugnazione spetta solo a chi la legge lo conferisce espressamente.
  • Per impugnare è necessario un interesse concreto nel farlo.
  • L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dal nome dato dalla parte.

L'articolo stabilisce i criteri generali d'impugnazione delle decisioni del giudice penale e le condizioni per esercitare questo diritto.

Ratio

L'art. 568 costituisce il fondamento normativo del diritto d'impugnazione nel processo penale: garantisce che le decisioni non definitive possano essere sottoposte a controllo gerarchico, e che le sentenze definitive possano essere riesaminate dalla Cassazione. Questo principio riflette il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale (Cost. art. 24) e al doppio grado (Cost. art. 111).

La norma opera una distinzione cruciale: mentre i provvedimenti sono generalmente impugnabili solo nei casi previsti dalla legge, le sentenze e le decisioni sulla libertà sono sempre ricorribili in Cassazione. Questo equilibrio assicura protezione massima dove i diritti sono più vulnerabili.

Analisi

Il comma 1 pone il principio generale: la legge stabilisce i casi e i mezzi d'impugnazione. Il comma 2 introduce un'eccezione favorevole: sono SEMPRE ricorribili in Cassazione le decisioni sulla libertà personale (arresti, carcere preventivo) e le sentenze, tranne quelle sulla competenza che possono generare conflitto di giurisdizione. Il comma 3 specifica che il diritto d'impugnazione spetta solo a chi la legge lo espressamente lo conferisce; se la legge non distingue, tale diritto spetta a ogni parte. Il comma 4 pone il requisito dell'interesse: non basta avere diritto formale, occorre che l'impugnazione sia effettivamente utile. Il comma 5 afferma che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla denominazione data dalla parte, e che se proposta a giudice incompetente, questi la trasmette al giudice competente.

Quando si applica

L'art. 568 è il quadro normativo entro cui si esercita qualunque impugnazione nel processo penale. Un imputato condannato in primo grado può appellare o ricorrere in Cassazione secondo la legge. Se un provvedimento del giudice riguarda la libertà personale (ad esempio l'ordine di custodia cautelare), il ricorso in Cassazione è sempre ammissibile. La parte civile, il pubblico ministero, l'imputato hanno ciascuno diritti d'impugnazione diversi, determinati dalla legge: Caio, persona offesa di un furto, potrà presentare richiesta di impugnazione al pm (art. 572) ma non impugnare direttamente, mentre l'imputato impugnerà di persona o tramite difensore.

Connessioni

L'art. 568 è il portale agli artt. 569-593 (ricorso per cassazione, appello e ricorso nell'impugnazione). Rimandi essenziali: art. 569 (ricorso immediato), art. 578 e ss. (appello), art. 606 e ss. (ricorso per cassazione), art. 111 Cost. (diritto di difesa e secondo grado), art. 24 Cost. (tutela giurisdizionale). La norma riflette il principio di legalità: solo impugnazioni previste dalla legge sono ammesse.

Domande frequenti

Tutti possono impugnare qualunque sentenza?

No. Il diritto d'impugnazione spetta solo a chi la legge lo conferisce (art. 568 comma 3). L'imputato, il pubblico ministero, la parte civile hanno diritti diversi. Ad esempio, la parte civile non può generalmente impugnare la sentenza penale; può impugnare solo i capi relativi alla responsabilità civile.

Occorre avere un interesse concreto per impugnare?

Sì, l'art. 568 comma 4 lo richiede esplicitamente. L'impugnazione deve servire a ottenere una modifica favorevole della sentenza. Non è ammissibile impugnare solo per dilazione o per principio, senza interesse reale alla modifica.

Se il mio avvocato scrive 'appello' ma intende un ricorso, cosa succede?

L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte (art. 568 comma 5). Il giudice valuta la sostanza: se è proposta nel termine e con le forme corrette, anche se denominata 'appello', può essere accettata come ricorso se appropriato.

Cos'è il 'conflitto di giurisdizione' che l'art. 568 menziona?

È il conflitto tra più giudici sulla competenza a giudicare. Ad esempio, due tribunali ritengono entrambi di non competenti, o entrambi si ritengono competenti. Le sentenze sulla competenza che generano conflitto sono sottoposte a ricorso in Cassazione specificamente per risolvere il conflitto stesso (art. 28 c.p.p.).

Se presento l'impugnazione al giudice sbagliato, la perdo?

No. L'art. 568 comma 5 prevede che se l'impugnazione è proposta a giudice incompetente, questi la trasmette al giudice competente. Non c'è perdita del diritto, solo un passaggio amministrativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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