Testo dell'articoloVigente
Art. 645 c.p.p. – Domanda di riparazione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Domanda di riparazione
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell’articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell’articolo 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l’indicazione degli altri aventi diritto.
In sintesi
Indice dei contenuti
Domanda di riparazione entro 2 anni dal passaggio in giudicato della revisione presso la Corte di Appello.
Ratio
La norma disciplina il procedimento formale di accesso alla riparazione, fissando termini certi e modalità documentali. L'impostazione procedurale riflette il principio della certezza del diritto e della necessità di controllo giudiziale sulle pretese risarcitorie verso la pubblica amministrazione.
Analisi
Il comma 1 fissa il termine di 2 anni dal passaggio in giudicato della revisione: termine perentorio e decadenziale. La domanda deve essere presentata per iscritto, personalmente o tramite procuratore speciale, presso la cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la revisione, unitamente ai documenti utili. Il comma 2 riguarda gli eredi: possono presentare congiuntamente, se è presentata da alcuni devono indicare gli altri aventi diritto, e possono avvalersi di una domanda già proposta da altri.
Quando si applica
Ogni volta che c'è una sentenza irrevocabile di revisione con proscioglimento. Il decorso del termine di 2 anni decadenza il diritto. Rilevante per pianificare tempestivamente le azioni dopo la revisione.
Connessioni
Rimandi agli artt. 637 (sentenza di revisione), 648 (irrevocabilità), 122 (procuratore speciale), 638 (curatore). Collegata ai termini procedurali generali e al principio della certezza processuale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è prosciolto in revisione il 30 giugno 2022
Il giudice firma l'ordinanza definitivamente il 15 settembre 2022 (passaggio in giudicato). Deve presentare domanda di riparazione entro il 15 settembre 2024. Se la presenta il 20 settembre 2024, è decaduto dal diritto. Deve depositare la domanda scritta presso la Corte di Appello con allegati (certificati di carcere, documenti di danno morale).
Caso 2: Caso 2
Caio muore il 2018; i tre figli ottengono revisione postuma nel marzo 2023 (passaggio in giudicato giugno 2023). Hanno 2 anni, fino a giugno 2025, per presentare domanda congiunta o singole domande presso la Corte di Appello. Se uno solo presenta, deve indicare nominativamente gli altri due fratelli come aventi diritto.
Domande frequenti
Qual è il termine per chiedere la riparazione dopo la revisione?
Esattamente 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione. È un termine perentorio: se scade, si perde il diritto. Non ci sono proroghe.
Come presento la domanda di riparazione?
Per iscritto presso la cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la revisione. Puoi presentarla personalmente o tramite un avvocato con procura speciale. Allega documenti che provano il danno.
Se sono erede e voglio presentare domanda insieme agli altri eredi, come funziona?
Potete fare una domanda congiunta. Se uno solo presenta, deve indicare nominativamente gli altri eredi come aventi diritto, così la Corte li convoca e ascolta anche loro.
Se ho già una domanda presentata da un altro erede, devo presentarla di nuovo?
No, puoi beneficiare della domanda già presentata da un altro erede. Ma se presenti anche tu una domanda separata, devi comunque rispettare il termine di 2 anni.
Cosa succede se presento la domanda dopo i 2 anni?
Decadi automaticamente dal diritto. La Corte d'Appello dichiara l'istanza inammissibile. Non ci sono eccezioni o tolleranze.