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Art. 645 c.p.p. – Domanda di riparazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione (637, 648) ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (122), nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell’art. 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell’art. 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l’indicazione degli altri aventi diritto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Domanda di riparazione entro 2 anni dal passaggio in giudicato della revisione presso la Corte di Appello.
Ratio
La norma disciplina il procedimento formale di accesso alla riparazione, fissando termini certi e modalità documentali. L'impostazione procedurale riflette il principio della certezza del diritto e della necessità di controllo giudiziale sulle pretese risarcitorie verso la pubblica amministrazione.
Analisi
Il comma 1 fissa il termine di 2 anni dal passaggio in giudicato della revisione: termine perentorio e decadenziale. La domanda deve essere presentata per iscritto, personalmente o tramite procuratore speciale, presso la cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la revisione, unitamente ai documenti utili. Il comma 2 riguarda gli eredi: possono presentare congiuntamente, se è presentata da alcuni devono indicare gli altri aventi diritto, e possono avvalersi di una domanda già proposta da altri.
Quando si applica
Ogni volta che c'è una sentenza irrevocabile di revisione con proscioglimento. Il decorso del termine di 2 anni decadenza il diritto. Rilevante per pianificare tempestivamente le azioni dopo la revisione.
Connessioni
Rimandi agli artt. 637 (sentenza di revisione), 648 (irrevocabilità), 122 (procuratore speciale), 638 (curatore). Collegata ai termini procedurali generali e al principio della certezza processuale.
Domande frequenti
Qual è il termine per chiedere la riparazione dopo la revisione?
Esattamente 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione. È un termine perentorio: se scade, si perde il diritto. Non ci sono proroghe.
Come presento la domanda di riparazione?
Per iscritto presso la cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la revisione. Puoi presentarla personalmente o tramite un avvocato con procura speciale. Allega documenti che provano il danno.
Se sono erede e voglio presentare domanda insieme agli altri eredi, come funziona?
Potete fare una domanda congiunta. Se uno solo presenta, deve indicare nominativamente gli altri eredi come aventi diritto, così la Corte li convoca e ascolta anche loro.
Se ho già una domanda presentata da un altro erede, devo presentarla di nuovo?
No, puoi beneficiare della domanda già presentata da un altro erede. Ma se presenti anche tu una domanda separata, devi comunque rispettare il termine di 2 anni.
Cosa succede se presento la domanda dopo i 2 anni?
Decadi automaticamente dal diritto. La Corte d'Appello dichiara l'istanza inammissibile. Non ci sono eccezioni o tolleranze.