Testo dell'articoloVigente
Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni , che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso . Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente
In sintesi
Indice dei contenuti
La parte che ricorre e vede rigettare il ricorso per cassazione è condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
Ratio
L'articolo 616 persegue due obiettivi: da un lato, la tassazione delle spese del procedimento di cassazione nei confronti della parte che lo ha promosso e ha subìto un'esito negativo (rigetto o inammissibilità); dall'altro, una sanzione pecuniaria ulteriore destinata alla cassa delle ammende, funzionale a disincentivare ricorsi manifestamente infondati o privi di merito giuridico. Questa regola rafforza la serietà del giudizio di legittimità.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che il ricorso dichiarato inammissibile o rigettato comporta condanna della parte privata al pagamento delle spese del procedimento (rimandi agli artt. 535 e 592 per definizione). Se inammissibile, inoltre, la parte paga sanzione da L. 500.000 a L. 4 milioni alla cassa delle ammende. Se il ricorso è rigettato (non inammissibile), la stessa sanzione è discrezionale ('può provvedere'). Nota: il testo cita lire, ma il riferimento è storico; le conversioni attuali in euro dipendono da decreti di adeguamento.
Quando si applica
Si applica automaticamente se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile (es., termine scaduto, vizi formali insanabili). Per il rigetto, la Corte ha discrezionalità su imposizione della sanzione extra. Esempio: parte privata ricorre per cassazione per errore di diritto; la Cassazione rigetta il ricorso perché il motivo è infondato nel merito; la parte paga spese + eventualmente sanzione fino a 4 milioni. Se il ricorso è inammissibile (es., proposto 31 giorni dopo la sentenza), la parte paga spese + sanzione certa.
Connessioni
Rimandi: art. 535 (spese processuali), art. 592 (regime impugnazioni parte civile), art. 604 (motivi ricorso), art. 606 (ricorso imputato). Collegate anche le regole su responsabilità civile dell'avvocato per ricorsi privi di ragionevole fondamento (v. deontologia forense).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio, parte civile in un processo penale, ricorre in cassazione dopo 35 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché il termine ordinario di 30 giorni è scaduto. Con il provvedimento di inammissibilità, Sempronio è condannato al pagamento delle spese e a una sanzione di 1 milione di lire (circa 515 euro in conversione). La somma entra nella cassa delle ammende dello Stato.
Caso 2: Caso 2
Mevio, imputato, ricorre per cassazione contro una condanna sostenendo violazione dell'art. 111 Costituzione. La Cassazione esamina il ricorso nel merito e lo rigetta ritenendo il motivo infondato: la sentenza impugnata era corretta. Nella sentenza di rigetto, la Cassazione dichiara Mevio condannato al pagamento delle spese. Pur potendo infliggere sanzione fino a 4 milioni di lire, valuta che il ricorso, anche se infondato, era almeno seriamente motivato, e omette di applicarla.
Domande frequenti
Se il ricorso per cassazione è inammissibile, pago spese e sanzione insieme?
Sì. In caso di inammissibilità il ricorrente è obbligato a pagare sia le spese del procedimento di cassazione sia la sanzione pecuniaria (fino a 4 milioni di lire storiche) alla cassa delle ammende, cumulativamente.
Se il ricorso è rigettato (non inammissibile), devo pagare la sanzione?
No automaticamente. Se il ricorso è rigettato nel merito (è valido formalmente ma infondato giuridicamente), paghi le spese, ma la sanzione è a discrezione della Cassazione ('può provvedere'). Spesso non viene inflitta se il ricorso aveva almeno una base giuridica seria.
Chi può essere condannato secondo questo articolo?
Solo le 'parti private' (imputato difeso, parte civile, responsabile civile). Il pubblico ministero, come accusa pubblica, non è soggetto a queste condanne nemmeno se ricorre e perde.
A quanto ammonta oggi la sanzione in euro?
L'articolo cita lire (da 500mila a 4 milioni). Per la conversione attuale occorre consultare i decreti di adeguamento ISTAT. Orientativamente, 500mila lire = circa 258 euro; 4 milioni = circa 2.065 euro, ma i valori reali vanno verificati con l'ufficiale di cassazione.
Se perdo il ricorso, posso ricorrere ancora in cassazione contro questa condanna?
No. La sentenza di cassazione che dichiara l'inammissibilità o il rigetto è definitiva. La condanna alle spese e sanzione di cui all'art. 616 non è ulteriormente impugnabile; è parte della stessa decisione finale della Cassazione.