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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 592 c.p.p. – Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’art. 587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione.

3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

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In sintesi

  • L'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile comporta condanna alle spese per chi l'ha proposta
  • I coimputati che partecipano al giudizio sono condannati in solido con l'impugnante
  • Chi è condannato penalmente nel giudizio d'impugnazione paga spese dei precedenti giudizi, anche se assolto prima
  • Nelle cause per soli interessi civili, il soccombente civile è condannato alle spese

Chi propone impugnazione e la perde è condannato alle spese; se coimputati, solidalmente responsabili; condannato penale sempre responsabile anche dei precedenti giudizi.

Ratio

La norma applica il principio generale della soccombenza: chi perde il processo civile o il giudizio d'impugnazione paga le spese legali. Questo incentiva decisioni consapevoli su quando ricorrere, evitando ricorsi temerari o vexatoria. Il comma 2 estende la responsabilità ai coimputati che hanno partecipato, perché ne hanno goduto i benefici procedurali. Il comma 3 aggrava la posizione di chi è condannato in appello: oltre alle spese dell'appello, paga anche quelle dei precedenti gradi. Questo riflette l'idea che la condanna in un grado superiore retroattivamente svalida la precedente assoluzione.

Analisi

Il primo comma stabilisce il principio base: rigetto o inammissibilità dell'impugnazione = condanna alle spese per il ricorrente. Il secondo comma specifica che i coimputati che hanno partecipato al giudizio (ex art. 587) sono condannati in solido, cioè il ricorrente e i coimputati rispondono insieme delle spese, e il vincitore può recuperare da qualsiasi di loro. Il terzo comma introduce una norma severa: se sei condannato penalmente all'appello, sei responsabile delle spese di tutti i giudizi precedenti, retroattivamente. Il quarto comma estende il principio ai giudizi per soli interessi civili.

Quando si applica

Ricorso rigettato: ricorri per appello e perdi. Sei condannato alle spese dell'appello. Coimputati: sei imputato con altri. Uno ricorre e voi partecipi al giudizio. Se il ricorso è rigettato, dovete pagare le spese in solido con il ricorrente. Condanna all'appello: sei assolto in primo grado. Il PM ricorre, ti condanna in appello. Oltre alle spese dell'appello, sei responsabile anche delle spese del primo grado (retroattivamente).

Connessioni

L'art. 587 disciplina i coimputati che partecipano al giudizio. L'art. 589 regola la rinuncia (che non comporta condanna alle spese). L'art. 606 permette il ricorso in cassazione contro la decisione sulle spese. L'art. 428 disciplina i procedimenti in camera di consiglio. Le regole sulle spese sono anche in parte regolate dal Codice di Procedura Civile per analogia.

Domande frequenti

Se ricorro e perdo, quanto devo pagare di spese?

Le spese comprendono: onorari dell'avvocato della controparte (se sostenuti), compensi per il pubblico ministero (se intervenuto), diritti di cancelleria. L'importo dipende dalla complessità e dalla durata del giudizio. Il giudice lo quantifica nella sentenza o ordinanza, oppure rimette a liquidazione.

Se sono coimputato e l'altro ricorre, rischio di pagare spese anche se non volevo ricorrere?

Sì, se partecipi al giudizio d'impugnazione e il ricorso è rigettato, sei responsabile in solido. Però puoi evitare questa responsabilità astendendoti dal processo d'impugnazione (non partecipare). Se non partecipi, non sei responsabile delle spese.

Se sono assolto in primo grado e poi condannato in appello, pago spese di entrambi i gradi?

Sì, è una regola severa. Se sei condannato in appello (anche se assolto in primo), sei responsabile per le spese di tutti i giudizi precedenti fino a quel momento. La condanna in appello retroattivamente svalida la precedente assoluzione anche sul profilo delle spese.

Se il mio avvocato mi consiglia male e ricorro inutilmente, devo comunque pagare le spese?

Sì. La responsabilità per le spese ricade su di te, non sul tuo avvocato. Se ritieni che l'avvocato abbia agito colposamente, puoi agire nei suoi confronti per danno da responsabilità professionale (in sede civile), ma non ti esonera dalla condanna alle spese del giudizio.

Posso chiedere al giudice di non condannarmi alle spese perché sono povero?

Non è una scusa. Però puoi chiedere il 'patrocinio gratuito' (diritto di difesa a carico dello Stato) se sei veramente privo di mezzi. Il patrocinio copre i costi della difesa, ma non ti esonera dalla condanna alle spese costituite da diritti di cancelleria e altri costi fissi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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