Art. 613 c.p.p. – Difensori
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’Albo speciale della Corte di Cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori (164), salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del Collegio provvede a norma dell’art. 97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.
In sintesi
Il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti all'albo speciale, garantendo professionalità tecnica e accesso alla Corte suprema.
Ratio
L'articolo 613 c.p.p. sancisce il principio della 'obbligatorietà della rappresentanza' davanti alla Cassazione, affidandola esclusivamente a difensori iscritti in un albo speciale. La ratio è duplice: da un lato, garantire elevati standard di competenza tecnica e deontologica di chi si presenta innanzi al giudice supremo; dall'altro, semplificare le comunicazioni della Corte affidandole al domicilio presso il difensore. È una forma di protezione della qualità del dibattito giuridico a livello apicale.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che 'a pena di inammissibilità', l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori iscritti all'albo speciale della Cassazione. Se l'imputato tenta di sottoscrivere da solo o di farsi assistere da non abilitati, il ricorso è inammissibile. Il comma 2 chiarisce che il difensore può essere nominato per il ricorso oppure può essere 'quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti'. Il comma 3 prevede l'assegnazione d'ufficio di un difensore se l'imputato ne è privo. Il comma 4 ordina che gli avvisi siano notificati anche all'imputato non assistito da difensore di fiducia (protezione aggiuntiva). Il comma 5 consente al presidente di nominare d'ufficio un difensore secondo le norme del patrocinio dei non abbienti.
Quando si applica
Un imputato intende ricorrere in cassazione e sceglie un avvocato iscritto all'albo della Cassazione di Roma (o di altra Corte competente). L'avvocato sottoscrive il ricorso; in mancanza della sua firma, il ricorso è inammissibile. Se l'imputato non ha soldi, chiede l'ammissione al patrocinio dei non abbienti; il presidente assegna allora un difensore d'ufficio iscritto all'albo speciale. L'imputato privo di difensore di fiducia riceve comunicazioni sia presso il difensore d'ufficio che direttamente, come ulteriore garanzia.
Connessioni
L'articolo 613 è centrale nella disciplina della cassazione, rivisto successivamente dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128. Rimandi a: art. 97 c.p.p. (difensore d'ufficio in generale), art. 96-99 c.p.p. (ordini degli avvocati e iscrizioni), art. 164-165 c.p.p. (rappresentanza processuale), art. 607-608 c.p.p. (ricorsi dell'imputato e pm). Collegato anche al diritto d'accesso alla giustizia (art. 24 Cost.) e al patrocinio dei non abbienti secondo la legge sulla assistenza legale gratuita. La giurisprudenza ha precisato che l'iscrizione all'albo speciale della Cassazione è requisito inderogabile; non bastano gli avvocati ordinari.
Domande frequenti
Se scelgo un avvocato ordinario non iscritto all'albo della Cassazione, può comunque depositare il mio ricorso?
No, il ricorso sarebbe inammissibile. La legge richiede obbligatoriamente un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. L'avvocato ordinario, per quanto bravo, non può sottoscrivere ricorsi se non iscritto all'albo speciale.
Come faccio a sapere se un avvocato è iscritto all'albo speciale della Cassazione?
Puoi chiedere all'avvocato direttamente. In alternativa, puoi consultare l'elenco degli iscritti sul sito della Corte di Cassazione o dell'Ordine degli Avvocati della provincia dove è iscritto l'avvocato. L'iscrizione all'albo speciale è obbligatoria per un diritto di cassazione.
Posso cambiare difensore durante il procedimento di cassazione?
Sì, puoi nominare un nuovo difensore iscritto all'albo speciale in qualunque momento. Il nuovo difensore deve sottoscrivere le memorie successive. La comunicazione del cambio di difensore deve essere fatta formalmente alla Corte e al pubblico ministero.
Se mi viene assegnato un difensore d'ufficio e non mi piace, posso scegliermi uno di fiducia?
Sì, puoi sempre revocare il difensore d'ufficio e nominarne uno di fiducia. Però, se sei ammesso al patrocinio dei non abbienti, il nuovo difensore scelto dovrà anch'egli essere iscritto all'albo speciale e potrai chiedergli di continuare il patrocinio gratuito (se continui a rispettare i requisiti di indigenza).
L'avvocato che mi difende in primo grado può automaticamente difendermi in cassazione?
No, automaticamente no. Però l'articolo 613 comma 2 dice che 'in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti'. Se l'avvocato del processo precedente è iscritto all'albo speciale della Cassazione, continua a difenderti; altrimenti devi nominarne uno che abbia tale iscrizione.
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