Art. 601 c.p.p. – Atti preliminari al giudizio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 587 o se l’appello è proposto per i soli interessi civili.
2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell’art. 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’art. 429 comma 1 lett. a), f), g) nonché l’indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e della parte civile (765); questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429 comma 1 lett. f).
In sintesi
L'articolo 601 stabilisce gli atti preliminari al giudizio di appello: citazione dell'imputato, requisiti del decreto, tempistica minima di venti giorni.
Ratio
La norma disciplina la fase preparatoria del giudizio di appello, fissando i presupposti di regolarità formale necessari per la validità della successiva fase decisoria. Senza un'idonea citazione, il giudizio di appello non potrebbe svolgersi legittimamente: l'imputato deve essere posto in grado di conoscere l'appello contro di lui e di preparare la sua difesa. La norma istituisce quindi garanzie minime (identificazione certa, termine ragionevole) che assicurano il contraddittorio.
Analisi
Il comma 1 prevede l'ordine di citazione dell'imputato appellante (colui che ricorre); inoltre, ordina la citazione dell'imputato non appellante qualora vi sia appello del PM, ricorrano i casi dell'art. 587 (condanna per fatto diverso, ecc.) o l'appello sia per soli interessi civili. Il comma 2 dispone che nel decreto di citazione sia fatta menzione se si procede in camera di consiglio (art. 599). Il comma 3 specifica i contenuti del decreto: deve replicare i requisiti dell'art. 429 (decreto di citazione di primo grado), indicare il giudice competente, e fissare un termine non inferiore a venti giorni. Il comma 4 ordina la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, e della parte civile (anche se ha appellato soltanto l'imputato contro proscioglimento). I commi 5-6 fissano termini di notificazione (almeno venti giorni prima) e statuiscono la nullità del decreto se mancano requisiti essenziali.
Quando si applica
Quando viene depositato un atto di appello, il presidente della Corte, su informazione dell'ufficio giudiziale, verifica prima di tutto che sia stato correttamente proposto. Se l'appello è regolare, ordina la citazione: se è l'imputato a ricorrere, viene citato lui; se ricorre il PM, vengono citati l'imputato e i terzi responsabili. Un avvocato riceve mandato di notificare il decreto di citazione entro il termine fissato (usualmente 30 giorni dal deposito dell'appello). Il decreto deve contenere data, ora e luogo della comparizione (art. 429 c.p.p.), il nome del giudice (Corte di Appello di Milano, sez. II), l'indicazione che si procede in camera di consiglio se applicabile. Il termine per comparire decorre dalla notificazione e non può essere inferiore a venti giorni.
Connessioni
L'articolo 601 è correlato all'art. 429 (decreto di citazione in primo grado), agli artt. 568-587 (proposizione dell'appello), all'art. 599 (camera di consiglio), agli artt. 159-170 (notificazione). È inoltre legato ai principi costituzionali di diritto di difesa (art. 24 Cost.), di contraddittorio (art. 111 Cost.) e al diritto internazionale (CEDU art. 6).
Domande frequenti
Quanti giorni ho per comparire in appello dopo essere stato citato?
Il termine minimo legale è venti giorni dalla notificazione del decreto di citazione. Solitamente, il giudice fissa termini leggermente più lunghi (25-30 giorni) per permettere la preparazione della difesa.
Se il decreto di citazione contiene errori su dati anagrafici, è valido?
Dipende dalla gravità dell'errore. Se identifica male l'imputato (ad esempio, confonde il nome), il decreto è nullo. Se contiene piccoli refusi (es., data di nascita non esatta) ma l'imputato è comunque identificato con certezza, il decreto può essere valido.
Chi deve essere citato in appello: solo me o anche altre persone?
Oltre all'imputato (anche se non ricorrente), il giudice cita il responsabile civile (se identificato), la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, e la parte civile. Tutti hanno interesse nel procedimento e diritto a partecipare.
Nel decreto deve essere scritto se si procede in camera di consiglio?
Sì, l'art. 601 comma 2 prevede che 'quando si procede in camera di consiglio a norma dell'art. 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione'.
Se non ricevo la citazione nel termine, qual è il mio diritto?
Se non hai ricevuto la citazione tempestivamente, puoi eccepire la nullità del procedimento per vizio della citazione stessa. Inoltre, puoi chiedere la revoca della sentenza di appello emessa in tua assenza se non sei stato validamente citato.