Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 601 c.p.p. – Atti preliminari al giudizio

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 587.

2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) , l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l’indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. L’avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.

6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo , se non contiene l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera f).

In sintesi

  • Il presidente ordina la citazione dell'imputato appellante e non appellante (in casi specifici)
  • Il decreto di citazione deve indicare il giudice competente e rispettare i requisiti di quello di primo grado
  • Termine per comparire non inferiore a venti giorni
  • Citazione obbligatoria del responsabile civile, della persona civilmente obbligata e della parte civile
  • Decreto nullo se l'imputato non è identificato con certezza o mancano requisiti essenziali
Indice dei contenuti

L'articolo 601 stabilisce gli atti preliminari al giudizio di appello: citazione dell'imputato, requisiti del decreto, tempistica minima di venti giorni.

Ratio

La norma disciplina la fase preparatoria del giudizio di appello, fissando i presupposti di regolarità formale necessari per la validità della successiva fase decisoria. Senza un'idonea citazione, il giudizio di appello non potrebbe svolgersi legittimamente: l'imputato deve essere posto in grado di conoscere l'appello contro di lui e di preparare la sua difesa. La norma istituisce quindi garanzie minime (identificazione certa, termine ragionevole) che assicurano il contraddittorio.

Analisi

Il comma 1 prevede l'ordine di citazione dell'imputato appellante (colui che ricorre); inoltre, ordina la citazione dell'imputato non appellante qualora vi sia appello del PM, ricorrano i casi dell'art. 587 (condanna per fatto diverso, ecc.) o l'appello sia per soli interessi civili. Il comma 2 dispone che nel decreto di citazione sia fatta menzione se si procede in camera di consiglio (art. 599). Il comma 3 specifica i contenuti del decreto: deve replicare i requisiti dell'art. 429 (decreto di citazione di primo grado), indicare il giudice competente, e fissare un termine non inferiore a venti giorni. Il comma 4 ordina la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, e della parte civile (anche se ha appellato soltanto l'imputato contro proscioglimento). I commi 5-6 fissano termini di notificazione (almeno venti giorni prima) e statuiscono la nullità del decreto se mancano requisiti essenziali.

Quando si applica

Quando viene depositato un atto di appello, il presidente della Corte, su informazione dell'ufficio giudiziale, verifica prima di tutto che sia stato correttamente proposto. Se l'appello è regolare, ordina la citazione: se è l'imputato a ricorrere, viene citato lui; se ricorre il PM, vengono citati l'imputato e i terzi responsabili. Un avvocato riceve mandato di notificare il decreto di citazione entro il termine fissato (usualmente 30 giorni dal deposito dell'appello). Il decreto deve contenere data, ora e luogo della comparizione (art. 429 c.p.p.), il nome del giudice (Corte di Appello di Milano, sez. II), l'indicazione che si procede in camera di consiglio se applicabile. Il termine per comparire decorre dalla notificazione e non può essere inferiore a venti giorni.

Connessioni

L'articolo 601 è correlato all'art. 429 (decreto di citazione in primo grado), agli artt. 568-587 (proposizione dell'appello), all'art. 599 (camera di consiglio), agli artt. 159-170 (notificazione). È inoltre legato ai principi costituzionali di diritto di difesa (art. 24 Cost.), di contraddittorio (art. 111 Cost.) e al diritto internazionale (CEDU art. 6).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è condannato dal tribunale

Ricorre in appello. L'ufficio della Corte di Appello prepara il decreto di citazione, che deve contenere la data della comparizione (es. '12 novembre 2026, ore 10:00'), l'indicazione della Corte (es. 'Corte di Appello di Roma, Sezione Penale I'), e il termine di venti giorni dalla notificazione. L'avvocato di Tizio riceve il decreto e lo notifica al PM e ai difensori della parte civile entro il termine previsto.

Caso 2: Il PM ricorre in appello contro una sentenza di assoluzione di Caio

La Corte ordina non solo la citazione di Caio, ma anche quella del responsabile civile e della parte civile (se già intervenuta nel primo grado), pur se non ricorrenti. Il decreto contiene tutti gli elementi richiesti (identificazione certa di Caio, giudice competente, termine). Se il decreto omette l'indicazione essenziale del giudice, è nullo.

Domande frequenti

Quanti giorni ho per comparire in appello dopo essere stato citato?

Il termine minimo legale è venti giorni dalla notificazione del decreto di citazione. Solitamente, il giudice fissa termini leggermente più lunghi (25-30 giorni) per permettere la preparazione della difesa.

Se il decreto di citazione contiene errori su dati anagrafici, è valido?

Dipende dalla gravità dell'errore. Se identifica male l'imputato (ad esempio, confonde il nome), il decreto è nullo. Se contiene piccoli refusi (es., data di nascita non esatta) ma l'imputato è comunque identificato con certezza, il decreto può essere valido.

Chi deve essere citato in appello: solo me o anche altre persone?

Oltre all'imputato (anche se non ricorrente), il giudice cita il responsabile civile (se identificato), la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, e la parte civile. Tutti hanno interesse nel procedimento e diritto a partecipare.

Nel decreto deve essere scritto se si procede in camera di consiglio?

Sì, l'art. 601 comma 2 prevede che 'quando si procede in camera di consiglio a norma dell'art. 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione'.

Se non ricevo la citazione nel termine, qual è il mio diritto?

Se non hai ricevuto la citazione tempestivamente, puoi eccepire la nullità del procedimento per vizio della citazione stessa. Inoltre, puoi chiedere la revoca della sentenza di appello emessa in tua assenza se non sei stato validamente citato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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