← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 595 c.p.p. – Appello incidentale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall’art. 584.

2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli artt. 581, 582, 583 e 584.

3. L’appello incidentale del pubblico ministero (166 att.) produce gli effetti previsti dall’art. 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall’art. 587.

4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità (591) dell’appello principale o di rinuncia (589) allo stesso.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'appello incidentale è un ricorso tardivo proposto entro 15 giorni dalla comunicazione del primo appello
  • Può proporlo solo chi non ha già ricorso (parte che non ha impugnazione principale)
  • È proposto, presentato e notificato con le stesse forme dell'appello ordinario (artt. 581-584)
  • L'appello incidentale perde efficacia se l'appello principale è inammissibile o se il ricorrente vi rinuncia
  • Coimputati e pubblico ministero hanno regimi speciali per l'appello incidentale

L'appello incidentale permette a chi non ha ricorso di presentare ricorso tardivo entro 15 giorni dalla comunicazione del primo appello: controrisposta procedurale.

Ratio

L'istituto risponde all'esigenza di equità processuale: se il ricorrente principale ha sorpreso il convenuto (chi non ricorre) con argomenti nuovi o fondamentali, quest'ultimo non dovrebbe restare privo di opportunità di controreplica. L'appello incidentale è una 'controreplica posticipata': ricevi notizia che il ricorrente ha appellato (comunicazione), e hai 15 giorni per dire anche tu se c'è qualcosa di cui non sei contento nella sentenza originaria. Però l'appello incidentale è sussidiario: serve solo se il principale non è stato ancora presentato da te.

Analisi

Il primo comma fissa il termine: 15 giorni dalla comunicazione o notificazione prevista dall'art. 584 (cioè, dalla comunicazione dell'appello del ricorrente). Il secondo comma prescrive che forme e procedura siano identiche all'appello ordinario (artt. 581-583, 584). Il terzo comma specifica un regime particolare per il PM: il suo appello incidentale ha effetti limitati verso i coimputati (non vale per chi non ha partecipato al giudizio). Il quarto comma sancisce che se l'appello principale decade (inammissibile) o viene ritirato, anche l'incidentale cessa di valere (dipende dalla principale).

Quando si applica

Ordinario: ricorri in appello contro una sentenza di primo grado. Il convenuto riceve comunicazione del tuo appello (art. 584). Se non aveva ricorso entro i 30 giorni generali, ha comunque 15 giorni per proporre appello incidentale. Lo fa depositando domanda in cancelleria entro i 15 giorni. PM incidentale: il PM non ricorre entro i termini. L'imputato ricorre. Il PM ha 15 giorni dalla comunicazione dell'appello imputato per presentare appello incidentale (art. 595 comma 3), ma con effetti limitati: non vale contro il coimputato che non ha partecipato.

Connessioni

L'art. 584 disciplina la comunicazione e notificazione dell'appello. L'art. 581 fissa il termine ordinario (30 giorni). Gli artt. 582-583 disciplinano forma e procedura di deposito. L'art. 589 consente la rinuncia all'appello, che estingue anche l'incidentale. L'art. 587 disciplina l'estensione dell'impugnazione tra coimputati. L'art. 606 permette ricorso in cassazione.

Domande frequenti

Che cosa è l'appello incidentale?

È un ricorso in appello proposto da chi non ha ricorso entro i termini ordinari, ma lo fa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'appello di un'altra parte. È una 'controreplica tardiva' che consente di sollevare censure sulla sentenza anche se il termine ordinario è scaduto.

Se ho 30 giorni per ricorrere e non ricorro, posso farlo con appello incidentale?

Sì, puoi aspettare che un'altra parte ricorra, ricevi comunicazione dell'appello altrui, e poi hai ancora 15 giorni per proporre appello incidentale. È una seconda chance, purché qualcun altro ricorra prima.

Se il ricorrente principale ritira il ricorso, che cosa succede al mio appello incidentale?

L'appello incidentale decade insieme a quello principale. Se il ricorrente rinuncia all'appello, la tua controreplica perde valore e viene estinta. Non puoi andare avanti da solo con l'incidentale se il principale cade.

Il pubblico ministero può proporre appello incidentale?

Sì, ma con limitazioni. Il PM può proporre appello incidentale, però non ha effetti verso il coimputato che non ha partecipato al giudizio di appello. Se il coimputato non è stato coinvolto, il ricorso del PM incidentale non vale verso di lui.

Se propongo appello incidentale e il ricorrente principale vince, io che cosa ottengo?

Dipende dai meriti. Se la Corte accoglie il ricorso del ricorrente principale e poi esamina anche il tuo appello incidentale, decide su entrambi. Se vinci su qualche aspetto, la sentenza è riformata su quella parte. Se perdi, rimane la decisione di primo grado su quel punto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.