← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 523 c.p.p. – Svolgimento della discussione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Esaurita l’assunzione delle prove (496 s.), il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis.

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità (177 s.), la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell’art. 507.

In sintesi

  • Lo svolgimento della discussione segue ordine rigido: P.M., parte civile, responsabile civile, imputato e difensore per ultimi
  • L'imputato ha diritto garantito di replicare per ultimo se lo chiede, anche dopo il P.M.
  • Il presidente monitora la discussione: vietate divagazioni, ripetizioni, interruzioni
  • La replica è ammessa una sola volta per confutazione degli argomenti avversari
  • La discussione non può essere interrotta per nuove prove se non in caso di assoluta necessità

Le parti illustrano conclusioni dopo esaurimento prove: P.M. primo, poi parte civile, difensore civile, imputato per ultimo. Il presidente dirige e impedisce divagazioni.

Ratio

L'articolo 523 organizza la fase più importante del dibattimento: la discussione orale. La ratio è garantire un'esposizione ordinata delle argomentazioni, proteggendo la parità delle armi tra accusa e difesa. Assicura che l'imputato e il suo legale abbiano l'ultima parola, riflettendo il principio costituzionale della presunzione di innocenza e del diritto di controdedurre.

Analisi

Il comma 1 fissa l'ordine: P.M. espone per primo le conclusioni (richiesta di condanna o assoluzione), poi parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata, infine imputato e difensore. Il comma 2 richiede che la parte civile presenti conclusioni scritte se chiede risarcimento danni, specificando l'importo. Il comma 3 attribuisce al presidente funzione di direzione: impedire divagazioni (argomenti estranei), ripetizioni (riesporre tesi già dette), interruzioni (parola contemporanea). I commi 4-5 regolano la replica: ammessa una volta sola, solo per confutare argomenti avversari, con imputato e difensore che replicano sempre per ultimi se lo chiedono. Il comma 6 vieta interruzione della discussione per nuove prove salvo assoluta necessità.

Quando si applica

La discussione orale avviene dopo esaurimento di tutte le prove (interrogatori, testimoni, perizie, documenti, etc.). Opera a ogni grado di giudizio dove è previsto dibattimento: primo grado davanti a tribunale collegiale, giudice monocratico, corte di assise; appello; cassazione in rari casi. Un esempio: completata l'istruzione su imputazione per rapina, il P.M. illustra la richiesta di pena, la parte civile chiede risarcimento, la difesa controdice, infine il Tizio e l'avvocato replicano.

Connessioni

L'articolo si colloca tra i commi di esaurimento prove (art. 496 s.) e la chiusura dibattimento (art. 524). Rimanda all'art. 533 comma 3-bis (ipotesi particolari di voto), all'art. 507 (urgente assunzione prove), all'art. 24 Cost. (diritto di difesa), al diritto di controdittorio. Correlato con artt. 525 (deliberazione immediata), 527 (deliberazione collegiale), 528 (sospensione per lettura verbale).

Domande frequenti

Qual è l'ordine preciso della discussione nel dibattimento?

L'ordine è fisso: (1) pubblico ministero espone conclusioni; (2) parte civile (se presente); (3) responsabile civile (se chiamato in causa); (4) persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (se parte); (5) difensori dell'imputato; (6) infine imputato e suo legale, che replicano per ultimi se lo richiedono.

L'imputato può stare in silenzio durante la discussione o deve parlare per forza?

L'imputato ha il diritto a parlare per ultimo, ma non è obbligato. Se non lo chiede, la discussione termina con la memoria della difesa. Se vuole parlare, gli dev'essere data la parola, anche dopo una replica del P.M., per garantire il principio di parità processuale.

Cosa sono esattamente le 'divagazioni' che il presidente deve impedire?

Le divagazioni sono argomenti estranei al processo: commenti su fatti non pertinenti, considerazioni politiche o morali generiche, esposizioni di norme non rilevanti. Il presidente le blocca mantenendo la discussione centrata su fatti, prove e applicazione della legge al caso concreto.

La replica può servire per sollevare un argomento completamente nuovo?

No: la replica è ammessa una sola volta e SOLO per confutare gli argomenti esposti dalla controparte. Non può introdurre fatti nuovi o tesi completamente diverse da quelle già illustrate nella discussione principale.

Se durante la discussione emerge la necessità di ascoltare un testimone nuovo, cosa accade?

La discussione non può essere interrotta per acquisire prove nuove, salvo assoluta necessità. Se il giudice valuta che la nuova prova è essenziale, sospende la discussione, assume la prova secondo art. 507 c.p.p., poi riprende la discussione dalle parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.