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Art. 97 c.p.c. – Responsabilità di più soccombenti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
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In sintesi
Più parti soccombenti: spese ripartite per interesse o in solido se interesse comune, per quote uguali in silenzio.
Ratio della norma
L'art. 97 c.p.c. regola la distribuzione del carico delle spese processuali nell'ipotesi — frequente nel contenzioso plurisoggettivo — in cui la soccombenza colpisca più parti contemporaneamente. La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato, responsabilizzare ciascun litigante in misura corrispondente al proprio coinvolgimento nella lite; dall'altro, garantire al vincitore un recupero effettivo delle spese anticipate, attraverso lo strumento della condanna solidale quando la frammentazione dei debitori renderebbe difficoltoso l'esercizio dell'azione.
Analisi del testo
Il primo comma prevede la regola generale della ripartizione proporzionale: il giudice misura la quota di ciascun soccombente in base al rispettivo interesse nella causa. L'interesse va inteso non soltanto in senso economico (il valore delle pretese avanzate o resistite), ma anche in senso processuale (il grado di coinvolgimento nelle singole domande). Il medesimo comma introduce la facoltà — e non l'obbligo — di pronunciare condanna solidale quando i soccombenti hanno un interesse comune: in tal caso ciascuno risponde per l'intero nei confronti del vincitore, salvo poi il regresso interno tra i condebitori. Il secondo comma stabilisce una regola suppletiva automatica: ove la sentenza taccia sulla ripartizione, le spese si dividono per quote uguali tra i soccombenti, evitando incertezze applicative.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i processi con pluralità di parti soccombenti: litisconsorzio necessario, litisconsorzio facoltativo, intervento di terzi, cause con più convenuti o più attori che abbiano proposto domande distinte. Si applica sia alle spese processuali in senso stretto (onorari, rimborsi, contributo unificato) sia ai danni da lite temeraria eventualmente liquidati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La scelta tra condanna proporzionale e condanna solidale è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Connessioni con altre norme
L'art. 97 c.p.c. si coordina anzitutto con l'art. 91 c.p.c., che enuncia il principio generale di soccombenza, e con l'art. 92 c.p.c., che consente la compensazione delle spese. Il riferimento ai «danni» richiama l'art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria. In chiave sostanziale, la condanna solidale rinvia agli artt. 1292 e ss. c.c. sulla solidarietà passiva nelle obbligazioni, con il conseguente diritto di regresso tra i condebitori solidali (art. 1299 c.c.). Nei giudizi amministrativi trovano applicazione norme analoghe nel codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).
Domande frequenti
Il giudice è obbligato a condannare solidalmente più soccombenti con interesse comune?
No. L'art. 97 c.p.c. attribuisce al giudice una facoltà («può pronunciare»), non un obbligo. Anche in presenza di interesse comune il giudice può optare per la ripartizione proporzionale, purché motivi adeguatamente la scelta.
Cosa succede se la sentenza non dice nulla sulla ripartizione delle spese tra i soccombenti?
Scatta automaticamente la regola suppletiva del secondo comma: le spese si dividono per quote uguali tra tutti i soccombenti, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
Come si determina il 'rispettivo interesse nella causa' ai fini della ripartizione proporzionale?
Il giudice considera il valore economico delle domande proposte o resistite da ciascuna parte e il grado di coinvolgimento processuale nelle singole questioni. Non esiste un criterio rigido: la valutazione è discrezionale e deve risultare dalla motivazione della sentenza.
In caso di condanna solidale alle spese, uno dei soccombenti può rivalersi sugli altri?
Sì. La solidarietà opera solo nei rapporti esterni con il vincitore (creditore delle spese). Nei rapporti interni tra i condebitori solidali si applica l'art. 1299 c.c.: chi ha pagato l'intero può agire in regresso contro gli altri per la loro quota.
L'art. 97 c.p.c. si applica anche ai danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.?
Sì. Il testo della norma fa espresso riferimento sia alle «spese» sia ai «danni», ricomprendendo quindi anche la condanna per responsabilità aggravata pronunciata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. quando più parti abbiano agito o resistito con malafede o colpa grave.
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