Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 488 c.p.p. – Assenza e allontanamento volontaria dell’imputato
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 487 - Articolo 487 Codice di Procedura Penale: Contumacia dell’imputato→Cod. proc. pen. art. 489 - Articolo 489 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni del contum…→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 486 c.p.p.: Impedimento a comparire dell’imputato o del dif→Art. 490 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato assente→Articolo 485 Codice di Procedura Penale: Rinnovazione della citazione→Articolo 491 Codice di Procedura Penale: Questioni preliminari→Articolo 484 Codice di Procedura Penale: Costituzione delle parti→Art. 492 c.p.p.: Dichiarazione di apertura del dibattimento→Art. 483 c.p.p.: Sottoscrizione e trascrizione del verbale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato che consentiva il procedimento in assenza volontaria dell'imputato o del difensore, con rappresentanza legale.
Ratio
La norma perseguiva l'efficienza processuale consentendo che il dibattimento proseguisse nonostante l'assenza (anche volontaria) dell'imputato, purché sempre rappresentato. Rifletteva il superamento della dottrina ottocentesca che configurava il processo come inevitabilmente dialogico fra il giudice e l'imputato fisicamente presente.
Analisi
Il comma 1 escludeva l'applicazione degli artt. 486 e 487 (impedimento e contumacia) quando l'imputato, anche se impedito, richiedeva o consentiva il procedimento in sua assenza, oppure rifiutava di assistere (se detenuto). La norma garantiva comunque la rappresentanza difensoriale. Il comma 2 prevedeva che l'imputato allontanatosi dall'aula dopo comparsa iniziale restasse considerato presente ai fini processuali. Il comma 3 estendeva tale fictio iuris anche all'evasione dello stesso durante il dibattimento.
Quando si applica
Non si applica più nel vigente codice. Il sistema moderno privilegia maggiormente la presenzialità dell'imputato, specialmente quando contestato su fattispecie gravi, sebbene consenta eccezioni in ipotesi specifiche.
Connessioni
Rimandi storici: artt. 486-487 (impedimento, contumacia, entrambi abrogati), art. 475-2 e 488 (presenzialità), art. 385 c.p. (evasione dal carcere). Nel sistema vigente: la disciplina è stata ricondotta agli artt. 488-491 con regole differenti. La tutela della difesa in assenza è ora valutata con criteri di opportunità processuale, non automaticamente garantita.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, imputato di violenza privata, comunica al giudice che per ragioni di salute psichica preferisce non partecipare al dibattimento; nomina difensore. Secondo la norma abrogata, il giudice autorizzava il procedimento in assenza, con rappresentanza piena del difensore (fiction legale di presenzialità mediante mandato).
Caso 2: Caso 2
Mevio, detenuto in una struttura a distanza, rifiuta di partecipare a un'udienza via videoconferenza e comunica al magistrato di sorveglianza l'intenzione di stare lontano dall'aula. La norma consentiva al giudice di procedere con la rappresentanza del difensore, senza che il rifiuto creasse situazione di contumacia formale.
Domande frequenti
L'articolo 488 è ancora vigente?
No, è abrogato nel codice vigente. Tuttavia, il giudice può ancora autorizzare il procedimento in assenza se consensuale, purché tu sia sempre rappresentato da difensore.
Posso chiedere di non essere presente al dibattimento?
Sì, puoi richiedere di non partecipare, ma il giudice valuterà l'opportunità della richiesta, specialmente se il procedimento riguarda reati gravi. Se autorizzato, sei rappresentato dal tuo difensore.
Se mi allontano dall'aula, il processo si interrompe?
Nel sistema attuale, l'allontanamento volontario può costituire mancanza di partecipazione. La fiction legale della norma abrogata (considerarti presente per allontanamento volontario) non esiste più; il giudice valuterà caso per caso.
Se sono detenuto e rifiuto di venire in aula via videoconferenza, cosa succede?
Il giudice può procedere con il tuo difensore, ma la valutazione della proporzionalità è più severa oggi. Nel passato, il rifiuto era facilmente assimilato ad assenza consensuale; attualmente, il giudice esamina le cause del rifiuto.
Il mio difensore può rappresentarmi completamente se io non sono presente?
Sì, il difensore ha pieni poteri di rappresentanza processuale in tua assenza. Tuttavia, se il giudice ritiene necessaria la tua testimonianza personale o dichiarazioni, può ordinare il tuo accompagnamento coattivo.