Art. 436 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l’udienza preliminare (418), dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini.
3. Con l’ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l’archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio (416, 417).
In sintesi
Il giudice valuta la richiesta di revoca e può accoglierla fissando un'udienza preliminare o ordinando la riapertura delle indagini.
Ratio
L'articolo disciplina i poteri decisori del giudice preliminare sulla richiesta di revoca: è necessario un momento di valutazione giudiziale per evitare che il PM, autonomamente, possa riaprire procedimenti già chiusi senza controllo. Il giudice, attraverso l'ordinanza, certifica se il materiale nuovo è effettivamente rilevante e se il procedimento deve proseguire.
Analisi
Il provvedimento del giudice è un'ordinanza (non un decreto). Essa affronta due scenari. Scenario primo: revoca del non luogo a procedere + rinvio a giudizio richiesto dal PM → il giudice fissa l'udienza preliminare nel rito ordinario (art. 418). Scenario secondo: revoca + riapertura indagini → il giudice stabilisce un termine perentorio non superiore a sei mesi. Entro la scadenza, il PM trasmette la richiesta di rinvio a giudizio se non deve chiedere archiviazione.
Quando si applica
Si applica in tutti i casi in cui il giudice abbia già emanato un non luogo a procedere e il PM presenti richiesta di revoca con nuove prove. Il giudice valuta innanzitutto l'ammissibilità (connessità della richiesta, serietà delle prove), poi il merito della revoca stessa.
Connessioni
Strettamente collegato agli artt. 435 (richiesta di revoca), 418 (udienza preliminare ordinaria), 416-417 (rinvio a giudizio), 424 (richiesta archiviazione). Rimanda anche all'art. 437 per i ricorsi per cassazione contro l'ordinanza che rigetta la revoca.
Domande frequenti
Se il giudice dichiara inammissibile la richiesta di revoca, posso fare ricorso?
Il PM può ricorrere per cassazione, ma solo per i motivi specifici dell'art. 606 c.p.p. (violazione di legge, vizio logico della motivazione). Non è ricorso pieno: è una forma di controllo ristretta.
Qual è il termine massimo per le indagini dopo la revoca?
Il giudice fissa un termine non superiore a sei mesi e non prorogabile. È una scadenza molto stringente per impedire dilazioni infinite.
Se durante la riapertura indagini il PM scopre prove che scagionano l'imputato, cosa succede?
Il PM è tenuto per legge a chiedere l'archiviazione, non il rinvio a giudizio. Il PM deve agire secondo coscienza e correttezza, anche se potrebbe non apprezzare l'esito.
L'imputato ha diritto di essere sentito prima che il giudice decida sulla revoca?
Sì, il giudice fissa un'udienza in camera di consiglio e convoca il PM, l'imputato, il suo difensore e la persona offesa. Non è un giudizio contraddittorio pieno, ma è garantito il contraddittorio minimo.
Posso farmi assegnare un difensore d'ufficio se non ne ho uno durante la revoca?
Sì, se sei privo di difensore, il giudice te ne designa uno d'ufficio per la riapertura delle indagini e per l'eventuale seguito processuale.