Testo dell'articoloVigente
Art. 416 c.p.p. – Presentazione della richiesta del pubblico ministero
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso, previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
In sintesi
Indice dei contenuti
Il PM depone la richiesta di rinvio a giudizio in cancelleria con documentazione completa delle indagini espletate.
Ratio
L'art. 416 c.p.p. formalizza il momento di transizione tra indagini preliminari e udienza preliminare: il deposito della richiesta di rinvio a giudizio rappresenta la decisione del PM di sottoporre il caso a scrutinio giudiziale. La legge impone il deposito in cancelleria (non comunicazione, non semplice trasmissione interna) per garantire la trasparenza e il controllo della data formale di avvio della fase successiva. Il comma 1 contiene inoltre una salvaguardia cruciale: nullità se manca l'avviso 415-bis, proteggendo i diritti difensivi dell'indagato.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che il PM deposita la richiesta presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari. La richiesta è nulla se non è preceduta dall'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis) oppure, se l'indagato l'ha richiesto, dall'interrogatorio (art. 375 comma 3). Il comma 2 descrive il fascicolo allegato: notizia di reato, documentazione di indagine completa, verbali degli atti compiuti davanti al giudice (ordinanze, decreti, ecc.), corpo del reato (se pertinente e non custodito altrove).
Quando si applica
Si applica ogni volta che il PM decide di esercitare l'azione penale dopo le indagini preliminari. Non riguarda i casi di archiviazione (art. 408 c.p.p.). Il deposito deve avvenire prima che scadano i termini ordinari (6 mesi, art. 405 c.p.p.), salvo proroghe. È il primo atto formale della fase del giudizio preliminare (udienza preliminare e rinvio a giudizio).
Connessioni
Artt. 405 c.p.p. (termini ordinari), 415-bis c.p.p. (avviso di conclusione indagini), 417 c.p.p. (requisiti formali della richiesta), 418 c.p.p. (fissazione dell'udienza), 375 c.p.p. (interrogatorio dell'indagato), 328 c.p.p. (ruolo del giudice per le indagini preliminari). Preliminare alla disciplina della fase di udienza preliminare (artt. 419-427 c.p.p.).
Casi pratici
Caso 1: Il PM ha concluso le indagini su Tizio per ricettazione il 1º giugno 2025
Ha notificato l'avviso di conclusione indagini il 2 giugno. Tizio non ha chiesto né memorie né interrogatorio; il termine di 20 giorni scade il 22 giugno. Il PM, il 24 giugno, prepara la richiesta di rinvio a giudizio (titolo del reato, articoli violati, elementi di prova). La deposita in cancelleria il 25 giugno, allegando il fascicolo completo: denuncia originaria, verbali della polizia giudiziaria, documenti acquisiti durante le indagini (foto, cimeli rubati ricuperati), e ordinanze del giudice per le indagini preliminari. L'atto è valido e inizia il conteggio dell'udienza preliminare (art. 418 c.p.p.).
Caso 2: Caio è indagato per frode
Il PM conclude indagini il 15 agosto 2025, notifica l'avviso il 16 agosto. Caio richiede interrogatorio il 28 agosto; il PM lo interroga il 2 settembre. Durante l'interrogatorio, Caio chiede nuove indagini che il PM esegue entro il 10 novembre (30 giorni + 60 giorni di proroga). Il PM deposita la richiesta di rinvio a giudizio il 20 novembre in cancelleria, allegando tutto: la documentazione iniziale, i verbali dell'interrogatorio, i verbali delle nuove indagini. Il deposito è valido e crea la scadenza per la fissazione dell'udienza preliminare entro 5 giorni (art. 418).
Domande frequenti
Che differenza c'è tra 'deposito' e 'trasmissione' della richiesta di rinvio a giudizio?
Il 'deposito' è l'atto formale presso la cancelleria del giudice, che crea una data certa e inequivocabile di avvio della fase seguente. La 'trasmissione' è comunicazione interna (es. tra uffici della stessa Procura). Solo il deposito in cancelleria avvia effettivamente il termine di 5 giorni per la fissazione dell'udienza preliminare (art. 418).
Cosa accade se il fascicolo allegato non è completo?
La richiesta non è automaticamente nulla. Tuttavia, il giudice può ordinare al PM di integrare la documentazione mancante. Se la documentazione mancante è cruciale (es. verbale dell'interrogatorio richiesto) e assolutamente non disponibile, il giudice potrebbe dichiarare nullità dell'intero procedimento e ordinare una ripetizione delle indagini.
Se il PM deposita senza avere notificato l'avviso 415-bis, la richiesta è nulla?
Sì, è nulla. La nullità è testualmente prevista dall'art. 416 comma 1 c.p.p. Se scoperta prima dell'udienza preliminare, il giudice dichiara nullità e restituisce gli atti al PM per ricominciare la procedura. Se scoperta dopo, è motivo di cassazione della sentenza per vizio procedurale.
Quanto tempo ha il PM per depositare la richiesta dal termine ordinario?
Il PM deve depositare la richiesta entro il termine ordinario di 6 mesi dalla registrazione della notizia di reato (art. 405 c.p.p.), salvo proroghe concesse dal giudice. La data del deposito deve essere anteriore alla scadenza; il conteggio termina con il deposito, non con la successiva fissazione dell'udienza.
Il corpo del reato deve essere sempre allegato al fascicolo?
Il corpo del reato va allegato al fascicolo 'qualora non debba essere custodito altrove' (art. 416 comma 2). Per es., armi sequestrate possono rimanere presso la Polizia; denaro sequestrato presso la Banca d'Italia. Una nota della loro ubicazione e identificazione basta nel fascicolo.