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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 416 c.p.p. – Presentazione della richiesta del pubblico ministero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice (328). La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis comma 3.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al facicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

In sintesi

  • Deposito della richiesta di rinvio a giudizio presso la cancelleria del giudice per l'udienza preliminare
  • Nullità se manca l'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis) o il precedente interrogatorio se richiesto
  • Allegazione del fascicolo con notizia di reato, documenti di indagine, verbali degli atti e corpo del reato
  • Fondamento procedurale per l'avvio della fase di udienza preliminare

Il PM depone la richiesta di rinvio a giudizio in cancelleria con documentazione completa delle indagini espletate.

Ratio

L'art. 416 c.p.p. formalizza il momento di transizione tra indagini preliminari e udienza preliminare: il deposito della richiesta di rinvio a giudizio rappresenta la decisione del PM di sottoporre il caso a scrutinio giudiziale. La legge impone il deposito in cancelleria (non comunicazione, non semplice trasmissione interna) per garantire la trasparenza e il controllo della data formale di avvio della fase successiva. Il comma 1 contiene inoltre una salvaguardia cruciale: nullità se manca l'avviso 415-bis, proteggendo i diritti difensivi dell'indagato.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che il PM deposita la richiesta presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari. La richiesta è nulla se non è preceduta dall'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis) oppure, se l'indagato l'ha richiesto, dall'interrogatorio (art. 375 comma 3). Il comma 2 descrive il fascicolo allegato: notizia di reato, documentazione di indagine completa, verbali degli atti compiuti davanti al giudice (ordinanze, decreti, ecc.), corpo del reato (se pertinente e non custodito altrove).

Quando si applica

Si applica ogni volta che il PM decide di esercitare l'azione penale dopo le indagini preliminari. Non riguarda i casi di archiviazione (art. 408 c.p.p.). Il deposito deve avvenire prima che scadano i termini ordinari (6 mesi, art. 405 c.p.p.), salvo proroghe. È il primo atto formale della fase del giudizio preliminare (udienza preliminare e rinvio a giudizio).

Connessioni

Artt. 405 c.p.p. (termini ordinari), 415-bis c.p.p. (avviso di conclusione indagini), 417 c.p.p. (requisiti formali della richiesta), 418 c.p.p. (fissazione dell'udienza), 375 c.p.p. (interrogatorio dell'indagato), 328 c.p.p. (ruolo del giudice per le indagini preliminari). Preliminare alla disciplina della fase di udienza preliminare (artt. 419-427 c.p.p.).

Domande frequenti

Che differenza c'è tra 'deposito' e 'trasmissione' della richiesta di rinvio a giudizio?

Il 'deposito' è l'atto formale presso la cancelleria del giudice, che crea una data certa e inequivocabile di avvio della fase seguente. La 'trasmissione' è comunicazione interna (es. tra uffici della stessa Procura). Solo il deposito in cancelleria avvia effettivamente il termine di 5 giorni per la fissazione dell'udienza preliminare (art. 418).

Cosa accade se il fascicolo allegato non è completo?

La richiesta non è automaticamente nulla. Tuttavia, il giudice può ordinare al PM di integrare la documentazione mancante. Se la documentazione mancante è cruciale (es. verbale dell'interrogatorio richiesto) e assolutamente non disponibile, il giudice potrebbe dichiarare nullità dell'intero procedimento e ordinare una ripetizione delle indagini.

Se il PM deposita senza avere notificato l'avviso 415-bis, la richiesta è nulla?

Sì, è nulla. La nullità è testualmente prevista dall'art. 416 comma 1 c.p.p. Se scoperta prima dell'udienza preliminare, il giudice dichiara nullità e restituisce gli atti al PM per ricominciare la procedura. Se scoperta dopo, è motivo di cassazione della sentenza per vizio procedurale.

Quanto tempo ha il PM per depositare la richiesta dal termine ordinario?

Il PM deve depositare la richiesta entro il termine ordinario di 6 mesi dalla registrazione della notizia di reato (art. 405 c.p.p.), salvo proroghe concesse dal giudice. La data del deposito deve essere anteriore alla scadenza; il conteggio termina con il deposito, non con la successiva fissazione dell'udienza.

Il corpo del reato deve essere sempre allegato al fascicolo?

Il corpo del reato va allegato al fascicolo 'qualora non debba essere custodito altrove' (art. 416 comma 2). Per es., armi sequestrate possono rimanere presso la Polizia; denaro sequestrato presso la Banca d'Italia. Una nota della loro ubicazione e identificazione basta nel fascicolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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