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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 391-quater c.p.p. – Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

In sintesi

  • Il difensore ha il diritto di accedere ai documenti detenuti dalla PA per finalità difensive
  • La richiesta va rivolta all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento
  • Il difensore può estrarre copia a sue spese senza limitazione di quantità
  • In caso di rifiuto della PA si applicano gli artt. 367-368 c.p.p. (ricorso al giudice)
  • Integra il diritto di difesa in fase preliminare e processo

Il difensore può chiedere documenti alla pubblica amministrazione per le indagini difensive e ottenerne copia a proprie spese.

Ratio

L'articolo 391-quater consente al difensore l'accesso ai documenti amministrativi per condurre indagini autonome. Realizza la parità informativa tra difesa e accusa, poiché l'accusa dispone di documenti raccolti dalla polizia durante indagini. L'accesso ai registri PA è fondamentale nei procedimenti tributari, corruttivi, amministrativi.

La norma limita il diritto alla PA, escludendo documenti in possesso di privati (per i quali il difensore deve ricorrere a mezzi ordinari).

Analisi

Comma 1 riconosce il diritto di chiedere documenti in possesso della PA e di estrarne copia a spese del difensore. Non sono previsti limiti di accesso per i documenti riguardanti l'indagato. Comma 2 stabilisce che la richiesta va indirizzata all'ufficio competente (formante o detentore stabile).

Comma 3 rinvia agli artt. 367-368 c.p.p., che disciplinano il ricorso al giudice in caso di rifiuto. Art. 367 consente il ricorso al GUP contro il rifiuto del PM di comunicare atti; per estensione analogica, il ricorso vale anche per rifiuti della PA. Il giudice ordina l'esibizione se il documento è pertinente all'indagine.

Quando si applica

Tizio indagato per falso in bilancio (reato che coinvolge documenti societari): il suo difensore chiede copia della denuncia, della relazione ispettiva, della documentazione accertamenti alla Camera di Commercio. L'ufficio camerale è tenuto a fornirle a pagamento (copia).

Caio indagato per omesso versamento IVA: il difensore chiede all'Agenzia delle Entrate gli accertamenti, le comunicazioni, i verbali di controllo, i dati sui versamenti. Se l'AdE nega l'accesso, il difensore ricorre al GUP per l'esibizione.

Connessioni

Integra artt. 391-bis ss. (investigazioni difensive), 367-368 (ricorsi su rifiuti di comunicazione), 431 (fascicolo PM), 391-octies (fascicolo difensore). Rinvia alla L. 241/1990 (accesso amministrativo) per aspetti procedurali complementari. Rilevante in procedimenti di diritto tributario, amministrativo, corruttivo.

Domande frequenti

Quali documenti della pubblica amministrazione posso richiedere?

Puoi richiedere qualsiasi documento in possesso della PA che sia pertinente alle indagini: rapporti ispettivi, cartelle cliniche (ospedali pubblici), fascicoli catastali, registri tributari, accertamenti, verbali di controllo, comunicazioni ufficiali. La PA ha l'obbligo di fornirli, salvo casi di segreto di Stato o segreto d'ufficio specificamente motivato.

A quale ufficio faccio richiesta dei documenti?

Devi rivolgerti all'ufficio che ha formato il documento oppure lo detiene stabilmente. Se richiedi la cartella clinica, scrivi all'ospedale pubblico (non alla Regione). Se richiedi l'accertamento tributario, scrivi all'Agenzia delle Entrate che lo ha redatto. Se il documento è stato trasferito, informati dove si trova attualmente.

Quanto costa estrarre copia dei documenti?

Paghi le spese di riproduzione secondo le tariffe vigenti della PA. Generalmente le copie sono a carico del richiedente a costo marginale (carta, stampa, spese postali se spedite). Non vi sono costi per il diritto di accesso stesso, solo costi materiali di copia.

Cosa faccio se la PA mi rifiuta l'accesso ai documenti?

Ricorri al giudice per le indagini preliminari (GUP) secondo gli artt. 367-368 c.p.p. Presenti ricorso al GUP allegando la richiesta negata e la motivazione della PA. Il GUP ordina l'esibizione se riconosce la pertinenza del documento. Il ricorso deve essere proposto entro termini ragionevoli per evitare perdite di tempo utile.

Posso richiedere documenti di privati (aziende, banche)?

No, questo articolo riguarda solo la pubblica amministrazione. Per documenti in possesso di privati, il difensore deve ricorrere a raccolta diretta (via investigatori privati autorizzati) o chiedere al PM di acquisirli (nel qual caso il PM decide se è opportuno). La PA ha obblighi di trasparenza; i privati hanno libertà contrattuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.