Art. 377 c.p.p. – Citazioni di persone informate sui fatti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’art. 133 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico (225, 233, 359, 360), dell’interprete (143) e del custode delle cose sequestrate
In sintesi
Citazioni di persone informate sui fatti: pubblico ministero emette decreto citazione per persona offesa e testimoni in grado di riferire circostanze rilevanti per indagini preliminari.
Ratio
La citazione di testimoni e periti è strumento di acquisizione prove durante indagini preliminari, distinto dall'interrogatorio dell'indagato. Il legislatore riconosce che pubblico ministero ha legittimo interesse a sentire persone che possono riferire circostanze, senza attendere fase dibattimentale. La citazione garantisce preavviso (diversamente da arresto in flagranza per testimone scomodo) e consente al testimone di organizzarsi, documentarsi, valutare disponibilità a comparire.
Analisi
Comma 1 autorizza pubblico ministero a emettere decreto citazione quando deve procedere ad atti richiedenti presenza di persona offesa e testimoni (art. 362 c.p.p. su sommarie informazioni). Comma 2 specifica contenuti: generalità della persona citata, data/ora/luogo comparizione, autorità davanti cui presentarsi, avvertimento su accompagnamento coattivo (art. 133 c.p.p.) in caso assenza senza legittimo impedimento. Comma 3 estende modalità citazione anche a consulente tecnico (art. 225, 233, 359, 360 c.p.p.), interprete (art. 143 c.p.p.), custode cose sequestrate (per verificare integrità dei beni). La citazione è forma leggera di comunicazione: non richiede autorizzazione giudice come per indagato, perché testimone è persona libera (salvo obbligo di dire la verità).
Quando si applica
Si applica: 1) quando persona offesa è in grado di fornire chiarimenti (es. vittima furto, vittima truffa) sul contesto, dinamica, danni, 2) quando testimone è identificato come in possesso di informazioni rilevanti (vicino di casa che ha visto qualcosa, collega che conosce conflitto), 3) quando consulente tecnico dev'essere ascoltato su risultati perizia preliminare, 4) quando interprete è necessario per testimonial in lingua straniera. Non si applica per testimoni che non possono essere identificati (es. 'anonimo che ha telefonato'), per cui pubblico ministero deve trovare altri strumenti (ricerca tramite analisi telefonica, etc.).
Connessioni
Integra art. 362 c.p.p. (sommarie informazioni), art. 225, 233, 359, 360 c.p.p. (perizie), art. 143 c.p.p. (interpreti), art. 133 c.p.p. (accompagnamento coattivo testimoni), art. 357 c.p.p. (trasmissione atti polizia). Collegato con art. 111 Cost. (giusto processo, contraddittorio) anche se non in fase dibattimentale.
Domande frequenti
Sono testimone, posso rifiutare di comparire al decreto di citazione?
No, sei obbligato per legge (art. 377 c.p.p.). Se non comparisci senza legittimo impedimento (malattia, morte in famiglia), pubblico ministero può ordinare accompagnamento coattivo (art. 133 c.p.p.) e polizia ti porta in procura. Rifiuto contumace è pure un reato (falsa testimonianza aggravata, art. 372 c.p.).
Mi conviene parlare come testimone in indagini preliminari o aspetto il processo?
Se conosci circostanze rilevanti, è opportuno raccontare in indagini preliminari. Le informazioni sommarie testiamo il pubblico ministero nell'orientare indagini. Se aspetti processo, informazioni tue saranno ascoltate in fase dibattimentale, dove avrai stesso diritto di dire verità sotto giuramento. Parlare presto non ti espone a rischi legali (non testimoni formali in indagini).
Se sono testimone, ha il difensore dell'indagato diritto di ascoltarmi in indagini preliminari?
No, le sommarie informazioni ex art. 362 c.p.p. sono acquisite dal pubblico ministero in assenza di contraddittorio. Difensore non ha diritto di partecipare. Però le informazioni raccolte sono comunicate a difensore (art. 415-bis c.p.p.), che le potrà contestare al processo con confronto dibattimentale.
Se sono testimone, devo testimoniare la verità o posso mentire?
Sei obbligato a dire la verità anche in indagini preliminari, sebbene non sia giuramento formale. Se menti deliberatamente in indagini preliminari e poi viene scoperto al processo, commetti falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Mentire è penalmente rilevante anche in indagini, anche se non è giuramento solenne.
Posso essere compensato o rimborsato per aver comparso come testimone?
In indagini preliminari, generalmente no: testimone è cittadino obbligato per legge. Nel processo, lo Stato rimborsa spese di viaggio e eventualmente un'indennità per perdita tempo (non è stipendio, è rimborso). In indagini preliminari, rimborso spese di viaggio è eccezionale e discrezionale.