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Art. 361 c.p.p. – Individuazione di persone e di cose
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale (213-217).
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall’art. 214 comma 2.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 361 CPP consente al PM di individuare persone e cose necessarie alle indagini, con protezioni contro l'intimidazione.
Ratio
L'art. 361 disciplina l'identificazione di persone e cose in procedimento penale, strumento essenziale per l'acquisizione della prova durante le indagini preliminari. La norma nasce dall'esigenza di acquisire elementi di prova sensoriale in modo controllato e garantito, tutelando al contempo coloro che partecipano al procedimento dall'intimidazione o dall'influenza indebita.
Analisi
Il comma 1 affida al pubblico ministero il potere di procedere all'individuazione di persone, cose o qualsiasi altro oggetto di percezione sensoriale quando ciò sia necessario per la prosecuzione immediata delle indagini. Il comma 2 stabilisce che la presentazione può avvenire in persona o mediante immagine (fotografia, video, ricognizione in poltrone divise, ecc.), ampliando le modalità di acquisizione della prova. Il comma 3 introduce salvaguardie: il PM adotta cautele previste dall'art. 214 comma 2 (esame separato, presenza di parete divisoria) quando esista ragione fondata che la persona sottoposta a individuazione possa subire intimidazione dalla presenza di quella che deve eseguire l'identificazione.
Quando si applica
L'individuazione ricorre nella pratica penale quando il PM ha bisogno di identificare il responsabile di un reato attraverso il riconoscimento da parte di un testimone, di una vittima o di un'altra persona che ha assistito al fatto. Esempi: ricognizione di un sospetto rapinatore da parte della cassiera di un negozio, identificazione di una macchina coinvolta in un incidente mediante visione di fotografie, riconoscimento vocale di un autore di minacce telefoniche. La cautela dell'art. 214 comma 2 si applica quando sussiste concretamente il rischio che il testimone possa temere ritorsioni dal soggetto da identificare.
Connessioni
L'art. 361 rinvia all'art. 214 comma 2 per le cautele, all'art. 213-217 per la disciplina generale della ricerca della prova, e all'art. 328 per la competenza del giudice per le indagini preliminari. Si connette altresì all'art. 190 CPP (utilizzo di dichiarazioni in dibattimento) e all'art. 196 (confronto fra imputato e testimone). Nel contesto più ampio, rientra nella disciplina dell'acquisizione di prova sensoriale durante le indagini, insieme alla perquisizione (art. 247), al sequestro (art. 253) e agli accertamenti tecnici (art. 359).
Domande frequenti
Che cosa si intende per 'individuazione' secondo il Codice di Procedura Penale?
L'individuazione è il procedimento mediante il quale una persona riconosce e identifica un'altra persona, una cosa o un qualsiasi oggetto durante l'indagine preliminare. Può avvenire in persona (ricognizione diretta) o tramite immagine (fotografia, video, disegni), ed è uno strumento essenziale per l'acquisizione di prova sensoriale.
Chi è competente a condurre l'individuazione?
L'individuazione è condotta dal pubblico ministero (PM), il quale decide quando è necessaria per la prosecuzione delle indagini e ne determina le modalità (in persona o in immagine), sempre operando secondo i principi di legalità e correttezza della prova.
Quali cautele devono essere adottate per proteggere chi esegue l'individuazione?
Se il PM ha ragione fondata di ritenere che la persona che esegue l'individuazione possa subire intimidazione dalla presenza del soggetto da identificare, deve adottare le cautele dell'art. 214 comma 2, quali l'esame separato con parete divisoria, la visione mediante uno specchio unidirezionale, o la presentazione tramite immagine invece che in persona.
L'individuazione condotta in modo sbagliato rende la prova inutilizzabile in dibattimento?
Se l'individuazione è effettuata in violazione delle disposizioni di legge (ad esempio, senza le cautele dovute), la prova può essere dichiarata inammissibile dal giudice in dibattimento oppure utilizzata solo con le dovute cautele interpretative, a seconda della gravità del vizio.
Posso assistere come imputato a un'individuazione che mi riguarda?
Durante un incidente probatorio (art. 401 CPP) l'imputato ha diritto di assistere e di partecipare attraverso il suo difensore, con la possibilità di rivolgere domande. Però l'art. 361 è una fase preliminare di acquisizione della prova, dove la partecipazione dell'imputato è più limitata e soggetta alle valutazioni del PM in merito al rischio di intimidazione.