Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 355 c.p.p. – Convalida del sequestro e suo riesame

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Convalida del sequestro e suo riesame

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

In sintesi

  • La polizia trasmette il verbale di sequestro al PM entro 48 ore, specificando i motivi del provvedimento.
  • Il PM, entro successive 48 ore, convalida il sequestro con decreto motivato oppure ordina la restituzione delle cose.
  • Copia del decreto di convalida è notificata immediatamente all'interessato.
  • L'interessato, il difensore, la persona offesa e chi ha diritto alla restituzione possono proporre riesame entro 10 giorni dalla notifica.
  • La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Indice dei contenuti

Il PM convalida il sequestro disposto dalla polizia entro 48 ore con decreto motivato; l'interessato può proporre riesame.

Ratio

L'articolo istituisce un doppio controllo della legalità del sequestro. Nel sistema scelto dal legislatore del 1989, il sequestro in urgenza effettuato dalla polizia è un provvedimento amministrativo che deve essere convalidato da un organo giurisdizionale (il PM) entro un termine breve. La ratio è proteggere i diritti della persona: se il sequestro non era giustificato, il PM lo respinge e ordina la restituzione. Se lo convalida, l'interessato non rimane disarmato ma può ricorrere al riesame di merito.

Analisi

Il comma 1 disciplina il procedimento iniziale: la polizia redige verbale specificando i motivi, lo consegna in copia all'interessato, e lo trasmette al PM entro 48 ore dal sequestro. Il comma 2 fissa il tempo di decisione del PM: altri 48 ore per valutare se i presupposti sussistono. La convalida è atto motivato, quindi il PM deve indicare i fondamenti del sequestro (es. tracce biologiche in corpo del reato, esigenza di preservare la prova). Il comma 3 amplia il diritto di ricorso oltre l'indagato: anche l'offeso, il suo difensore, e chi ha diritto di restituzione possono proporre riesame (art. 324 c.p.p.). Il comma 4 chiarisce che il riesame non blocca l'esecuzione, dunque le cose restano sequestrate anche durante il riesame.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che la polizia procede a sequestro in urgenza (art. 354 c.p.p.). Esempi: sequestro di arma del delitto, sequestro di documentazione contabile in indagini di corruzione, sequestro di autovettura in incidenti mortali, sequestro di computer in reati informatici. I termini di 48+48 ore sono perentori: scaduto il primo termine senza trasmissione, scaduto il secondo senza convalida, il PM non può più convalidare ma deve ordinare la restituzione.

Connessioni

L'articolo si coordina con l'art. 354 c.p.p. (sequestro in urgenza), l'art. 253 c.p.p. (sequestro generale), l'art. 324 c.p.p. (riesame), e gli artt. 352-356 c.p.p. (atti iniziali della polizia giudiziaria). Rimanda anche all'art. 13 Cost. (garanzie processuali) e al principio di proporzionalità nella compressione dei diritti. Si coordina con le norme sul sequestro anche nel Codice di Procedura Civile (art. 671 c.p.c.) per quanto riguarda la restituzione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio viene arrestato in flagranza di furto in una gioielleria

La polizia sequestra immediatamente i gioielli ancora in suo possesso, nonché la mazza usata per forzare la vetrina. Redige il verbale e lo consegna a Tizio; lo trasmette al PM entro 48 ore. Il PM, ricevendo il fascicolo, convalida il sequestro dei gioielli (corpo del reato) e della mazza (strumento della commissione del reato). Tizio è notificato del decreto entro 48 ore. Tizio propone riesame sostenendo che i gioielli gli appartenevano già prima (versione falsa). Il giudice del riesame respinge la richiesta verificando i registri della gioielleria, e il sequestro resta in vigore fino al dibattimento.

Caso 2: Caso 2

Caio, in indagini per riciclaggio, vede sequestrate dalla Guardia di Finanza due automobili di lusso parcheggiare in garage. La documentazione è ambigua: una auto è intestata a Caio, l'altra a una società fantasma. La polizia sequestra entrambe. Trasmette il verbale al PM con questa motivazione. Il PM, ritenendo insufficienti i presupposti per la seconda auto (non emerge chiaro nesso diretto con il reato), convalida il sequestro solo della prima auto e ordina la restituzione della seconda. Caio riceve subito la seconda automobile, mentre contesta il sequestro della prima in sede di riesame.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sequestro e convalida?

Il sequestro è l'atto iniziale di sottrazione dei beni dalla disponibilità dell'interessato, compiuto dalla polizia in caso di urgenza. La convalida è l'atto successivo con il quale il PM (organo giurisdizionale) verifica che i presupposti legali sussistevano ed è appropriato mantenere il vincolo. Senza convalida entro 48 ore, il sequestro decade e le cose devono essere restituite.

Se il PM non convalida il sequestro, quando vengono restituite le cose?

Il PM deve ordinare la restituzione con lo stesso decreto con cui rifiuta la convalida. La restituzione deve avvenire senza ritardo. Se si tratta di denaro, può essere restituito anche presso la banca/ufficio dove era depositato. Se beni mobili, vengono consegnati all'interessato presso la struttura di polizia o un luogo concordato.

Quanti giorni ho per proporre riesame del sequestro?

Il termine per proporre richiesta di riesame è di 10 giorni dalla notifica del decreto di convalida, oppure dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro se la notifica non è stata possibile. Questo termine è perentorio: scaduto, il diritto di riesame si estingue.

Il riesame del sequestro sospende la procedura penale principale?

No. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento di sequestro né l'esecuzione della procedura penale. Le cose restano sequestrate anche durante il riesame. Il riesame è un procedimento parallelo e indipendente che si conclude con sentenza del giudice per le indagini preliminari.

Posso ricorrere al riesame se sono imputato, offeso dal reato, o proprietario del bene sequestrato?

Sì. Possono proporre riesame: l'indagato (e il suo difensore), la persona offesa dal reato (e il suo difensore), e chiunque abbia diritto alla restituzione del bene (es. proprietario che non è imputato). Ciascuno può agire per tutelare i propri interessi distinti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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