Art. 349 c.p.p. – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.(L’articolo 10, comma 1, del Decreto Legge n. 144/2005, convertito, con modificazioni, nella Legge 155/2005, ha inserito nel contesto dell’art. 349 cpp il comma 2 bis.)
3. Quando procede alla identificazione la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell’art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.
5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.
In sintesi
La polizia giudiziaria identifica la persona indagata e altre persone mediante documenti, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.
Ratio
L'identificazione rappresenta il presupposto logico e processuale di qualsiasi procedimento penale. Senza l'accertamento certo di « chi » ha commesso il reato è impossibile attribuire la responsabilità penale. La norma consente alla polizia di ricorrere a metodologie scientifiche e biometriche (impronte digitali, fotografie segnalètiche, profili genetici) per assicurare che la persona processata sia effettivamente quella che ha commesso il fatto. Il contemperamento con i diritti fondamentali è presente nel vincolo dell'autorizzazione scritta del PM per i prelievi biologici (comma 2-bis) e nella limitazione a 12 ore della durata della accompagnamento coattivo (comma 4).
Analisi
Il comma 1 impone la procedura di identificazione della persona indagata e di altre persone in grado di fornire informazioni utili (testimoni). Il comma 2 autorizza rilievi « dattiloscopici, fotografici e antropometrici », standard di identificazione scientifica adoperati dalle polizie di tutto il mondo. Il comma 2-bis, introdotto dalla L. 155/2005, introduce un principio importante: i prelievi biologici (capelli, saliva) richiedono il consenso dell'interessato o l'autorizzazione scritta del PM se il consenso manca. Questa norma è nata per bilanciare il diritto dell'individuo all'integrità del corpo con l'esigenza investigativa di ottenere profili genetici. Il comma 3 obbliga la polizia a richiedere alla persona l'elezione di domicilio per le comunicazioni (art. 161), elemento essenziale del diritto di difesa. Il comma 4-6 disciplina il caso di rifiuto dell'identificazione o di indicazione di dati falsi: la persona può essere accompagnata nei locali della polizia per non più di 12 ore, con obbligo di avviso al PM, che può ordinare il rilascio se non ricorrono le condizioni di necessità.
Quando si applica
Si applica sempre, al primo contatto investigativo con la persona indagata. Ad esempio, Tizio è coinvolto in un furto; i carabinieri lo fermano in strada, verificano i suoi documenti di identità, lo fotografano secondo le modalità segnalètiche, richiedono il rinvenimento di impronte digitali scattando foto digitali della sua impronta su un modulo particolare. Se Tizio fornisce generalità che si sospettano false, i carabinieri possono accompagnarlo in caserma per compiere accertamenti fino a 12 ore.
Connessioni
Collegato all'art. 55 (funzioni della polizia giudiziaria), art. 348 (assicurazione fonti di prova), art. 350-351 (sommarie informazioni), art. 370 (deleghe del PM), art. 61 c.p.p. (assistenza del difensore), art. 97 (designazione del difensore d'ufficio), art. 161 (domicilio per le notificazioni), art. 66 (diritti durante l'interrogatorio, da osservare anche qui), L. 155/2005 (prelievi biologici), artt. 213-214 (ricognizioni).
Domande frequenti
Cosa sono i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici?
Dattiloscopici: acquisizione delle impronte digitali (finger-print). Fotografici: fotografia secondo schema segnaletico (volto fronte e profilo). Antropometrici: misurazione delle caratteristiche corporee (altezza, segni particolari, cicatrici).
Serve l'autorizzazione del PM per identificare una persona?
No, l'identificazione base (documenti, fotografia, impronte digitali) è sempre consentita. L'autorizzazione scritta del PM è richiesta solo per i prelievi biologici (capelli, saliva) se la persona non consente volontariamente.
Se la persona rifiuta di essere identificata, cosa succede?
La polizia può accompagnarla nei suoi uffici per il tempo strettamente necessario all'identificazione, non oltre le 12 ore. Deve avvisare il PM, il quale può ordinare il rilascio se non ricorrono i presupposti di necessità.
Quanto dura l'accompagnamento forzato in ufficio?
Non oltre le 12 ore. È un limite rigoroso di durata. Passate le 12 ore, la persona deve essere rilasciata indipendentemente dal completamento dell'identificazione.
Possono essere conservati per sempre il profilo genetico e le fotografie d'identificazione?
Sì, vengono conservati in database della polizia (AFIS per impronte, BANCA DATI DNA). La conservazione è regolata da norme sulla privacy e dalla Costituzione, ma non è limitata temporalmente dal c.p.p.
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