Art. 294 c.p.p. – Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha l’obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto (93 att.).
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.
In sintesi
L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare deve avvenire entro termini precisi per valutare se la misura rimane necessaria.
Ratio
L'art. 294 c.p.p. garantisce il diritto dell'imputato all'interrogatorio da parte del giudice durante la custodia cautelare. L'interrogatorio è occasione per l'imputato di fornire la propria versione dei fatti e per il giudice di verificare se le esigenze cautelari che giustificavano la misura ancora sussistono. La norma fissa termini rigidi per assicurare che l'imputato non rimanga «incomunicato» troppo a lungo.
Analisi
Il comma 1 fissa il termine: se custodia in carcere, il giudice procede all'interrogatorio «immediatamente e comunque non oltre cinque giorni» dall'inizio esecuzione custodia, salvo assoluto impedimento di fatto. Il comma 1-bis: se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare (anche non-carceraria: braccialetto, divieto dimora, sospensione professione), interrogatorio deve avvenire non oltre 10 giorni da esecuzione/notificazione. Il comma 1-ter aggiunge urgenza: se il PM esplicitamente chiede urgenza nella richiesta di custodia, interrogatorio deve avvenire entro 48 ore. Il comma 2: se assoluto impedimento (malattia, ricovero ospedaliero), giudice redige decreto motivato e il termine ricomincia dalla data in cui l'impedimento cessa o giudice lo certifica. Il comma 3 è fondamentale: per mezzo dell'interrogatorio, il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità (art. 273, 274, 275 c.p.p.) e le esigenze cautelari. Se non sussistono più, il giudice revoca o sostituisce la misura (art. 299 c.p.p.). Il comma 4: interrogatorio è condotto dal giudice con modalità dell'art. 64-65 c.p.p. (diritto difensore presente, no violenza psichica, libertà di non rispondere); PM e difensore ricevono avviso tempestivo e il difensore DEVE intervenire (obbligo, non facoltà). Il comma 5: se interrogatorio deve svolgersi in altra giurisdizione, il giudice può delegare il giudice locale. Il comma 6: la regola di «segretazione»: il PM non può interrogare il custodito prima del giudice.
Quando si applica
Ogni volta che ordinanza di custodia cautelare o misura interdittiva è disposta, il giudice deve convocare l'imputato per interrogatorio nei termini stabiliti. Se l'imputato è già in carcere per un precedente reato, il termine comincia dalla data del nuovo provvedimento. Se PM chiede urgenza (es. pericolo distruzione prove), il giudice ha priorità assoluta: interrogatorio entro 48 ore.
Connessioni
Strettamente legato agli artt. 287-293 (misure e adempimenti), 299 (revoca/sostituzione), 273-275 c.p.p. (presupposti cautelari), 64-65 c.p.p. (diritti dell'interrogato), 97 c.p.p. (difensore d'ufficio), 327-bis c.p.p. (valutazione bilanciata prove). Principi costituzionali: diritto di difesa (art. 24 Cost.), processo giusto (art. 111 Cost.), divieto tortura (art. 3 CEDU).
Domande frequenti
Se sono in custodia cautelare, quando mi deve interrogare il giudice?
Entro 5 giorni dall'inizio della custodia in carcere (art. 294 c.1). Se il PM ha chiesto urgenza nella richiesta di custodia, il termine si riduce a 48 ore. Se sei sottoposto ad altra misura cautelare (non carcere), il termine è 10 giorni (art. 294 c.1-bis). Se il giudice non ti interroga entro il termine, puoi ricorrere in Cassazione per violazione diritti processuali.
Il mio avvocato ha diritto di essere presente all'interrogatorio?
Sì, anzi ha l'obbligo di esserci. L'art. 294 c.4 dice che il difensore ha «l'obbligo di intervenire». Devi ricevere avviso dell'interrogatorio almeno 24 ore prima. Se il tuo avvocato non riceve avviso, puoi contestare la validità dell'interrogatorio (vizio procedurale). Se non hai avvocato, il giudice ne nomina uno d'ufficio.
Durante l'interrogatorio posso rifiutarmi di rispondere al giudice?
Sì. L'art. 64 c.p.p. stabilisce che puoi avvalere della facoltà di non rispondere («diritto di stare zitto»). Il giudice ti deve avvertire di questo diritto prima di iniziare. Se decidi di non parlare, il giudice non può trarre conclusioni negative da questo silenzio. Però il silenzio può far sì che le esigenze cautelari rimangano intatte (es. se non parli, il giudice non sa se il pericolo di fuga è reale).
Se ammetto colpevolezza durante l'interrogatorio, mi aiuta a uscire dalla custodia?
Potrebbe. Se ammetti il fatto ma dimostri che non sussistono più le esigenze cautelari (es. «Ho rubato, ma mi impegno a vivere con monitoraggio elettronico, non fuggo»), il giudice può revocamente la custodia. Però la tua ammissione diventa prova nel processo, quindi attenzione: valutas con il tuo avvocato cosa dire.
Se il giudice mi revoca la custodia dopo l'interrogatorio, come esco dal carcere?
Il giudice emana un'ordinanza di revoca ordinando che tu sia scarcerato. L'ordinanza è trasmessa immediatamente al carcere, che procede alla tua scarcerazione entro poche ore. Se il giudice sostituisce la custodia con un'altra misura (es. braccialetto, divieto dimora), devi sottometterti alla nuova misura prima di uscire dal carcere (applicazione braccialetto, etc.).
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