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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 282-bis c.p.p. – Allontanamento dalla casa familiare

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280.

In sintesi

  • Provvedimento che vieta al soggetto di risiedere in casa familiare o di accedervi
  • Il giudice può prescrivere modalità di visita autorizzate con controllo
  • Protezione della persona offesa mediante divieto di avvicinamento a luoghi frequentati
  • Possibile ordine di pagamento di assegno per chi rimane senza mezzi
  • Misura speciale per violenza nelle relazioni familiari

L'allontanamento dalla casa familiare è una misura cautelare che vieta al sospettato di risiedere o accedere al domicilio familiare senza autorizzazione del giudice.

Ratio

L'articolo 282-bis nasce dalla legge contro la violenza nelle relazioni familiari (1 aprile 2001, n. 154). La norma persegue la protezione della parte offesa dal reato, che spesso convive con l'autore del comportamento violento. Allontanare temporaneamente il sospettato dalla casa è spesso il rimedio più efficace per impedire ulteriori abusi. La misura non è punitiva, ma cautelare: mira a prevenire il danno futuro.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il nucleo: il giudice ordina l'allontanamento immediato dalla casa familiare o vieta il rientro, e prescrive il divieto di accesso senza autorizzazione giudiziale. L'autorizzazione, se concessa, può imporre modalità (ad esempio, visita solo di pomeriggio in presenza di terzi). Il comma 2 consente ulteriori divieti di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa (luogo di lavoro, casa dei genitori), salvo che il lavoro del sospettato lo renda necessario, nel qual caso il giudice impone modalità speciali (orari concordati, percorsi definiti). Il comma 3 introduce protezione economica: il giudice può ordinare un assegno periodico a favore dei familiari che restano senza mezzi a causa dell'allontanamento. L'assegno è calcolato sulle circostanze economiche e i redditi dell'obbligato, e può essere trattenuto dalla retribuzione lavorativa come titolo esecutivo. Il comma 4 chiarisce che i provvedimenti di avvicinamento e assegno possono seguire quello principale, ma perdono efficacia se il provvedimento di allontanamento è revocato. Inoltre, se il giudice civile interviene su questioni economiche fra i coniugi (separazione, divorzio), il provvedimento dell'assegno può cessare. I commi 5 e 6 prevedono modificabilità e applicabilità anche per delitti specifici (maltrattamenti, abuso, corruzione di minori, reati sessuali) a prescindere dai limiti di pena ordinari.

Quando si applica

Un case classico: donna violentata dal convivente, denuncia alla polizia. Il pubblico ministero chiede al GIP l'allontanamento dalla casa. Il giudice ordina al convivente di lasciare immediatamente l'abitazione e vieta l'accesso. Se la donna e il convivente hanno figli minori e il convivente non ha reddito sufficiente, il giudice può ordinare un assegno per mantenere i figli. Successivamente, il giudice può autorizzare incontri fra padre e figli con modalità controllate (presso ludoteca pubblica, con assistente sociale).

Connessioni

L'articolo 282-bis si collega alla legge 154/2001 sulla violenza domestica; agli articoli 570-571 codice penale (maltrattamenti); agli articoli 600-bis e ss. codice penale (reati sessuali); all'articolo 279 (giudice competente); all'articolo 708 codice di procedura civile (separazione e mantenimento); all'articolo 657 codice di procedura penale (computo custodia).

Domande frequenti

Se il giudice mi ordina di lasciare la casa, dove devo andare?

La legge non specifica. Puoi andare presso un parente, un amico, o una struttura di accoglienza. Il giudice non ti fornisce alloggio. Tuttavia, se sei in situazione di grave difficoltà, puoi chiedere assistenza ai servizi sociali del Comune.

Posso tornare a casa per ritirare i miei effetti personali?

Dipende dal provvedimento. Generalmente, il giudice autorizza una raccolta controllata dei beni essenziali (documenti, vestiti, medicinali) in presenza di un carabiniere o di un assistente sociale, entro un lasso di tempo limitato.

Se durante l'allontanamento la situazione migliora, posso chiedere la revoca?

Sì. Puoi chiedere al giudice la revoca della misura (articolo 299) se circostanze nuove mostrano che il pericolo è venuto meno. Il giudice valuterà, anche consultando i servizi sociali.

Mi hanno ordinato di pagare un assegno mensile. Se perdo il lavoro, che succede?

Devi comunicare immediatamente al giudice il cambio di circostanze. Il giudice può modificare l'importo o sospenderlo temporaneamente, ma solo se provi la vera difficoltà economica.

Posso avvicinare la mia ex compagna se lei stessa me lo chiede?

No. Il divieto è assoluto, indipendentemente dal consenso della parte offesa. Una violazione può portare a trasgressione della misura, indipendentemente dai desideri della ex.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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