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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza (84, 85 att; 12 reg.).

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127.

3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell’art. 127.

6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell’esecuzione (665, 676).

In sintesi

  • Il giudice ordina la restituzione con ordinanza quando non vi è dubbio sulla proprietà del bene
  • Se il bene è sequestrato presso un terzo, il terzo deve essere sentito in camera di consiglio
  • In caso di controversia sulla proprietà, il giudice rimette la questione al giudice civile, mantenendo il sequestro
  • Durante le indagini preliminari, il PM provvede con decreto motivato sulla restituzione
  • Contro il decreto del PM è possibile proporre opposizione al giudice

La restituzione è ordinata dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla proprietà. Se sequestro presso terzo, il terzo deve essere sentito. In caso di controversia, rimanda al giudice civile.

Ratio

L'articolo 263 disciplina il procedimento di restituzione dei beni sequestrati, risolvendo il conflitto tra certezza della proprietà e velocità processuale. Il giudice, normalmente, ordina la restituzione con ordinanza semplice. Ma se la proprietà è controversa (il bene appartiene all'imputato, al terzo presso cui è sequestrato, a un vero proprietario ignoto), il conflitto civile è rimesso al giudice civile, preservando l'ordine giurisdizionale.

Analisi

Il comma 1 disciplina il caso ordinario: restituzione con ordinanza quando la proprietà è certa. I commi seguenti affrontano le complicazioni. Il comma 2 richiede l'audizione del terzo in camera di consiglio (forma garantistica) quando il bene è presso un terzo diverso dall'imputato. Il comma 3 prevede il rinvio al giudice civile in caso di lite sulla proprietà. Il comma 4 affida al PM il potere di disporre la restituzione durante le indagini preliminari (decreto motivato). Il comma 5 consente l'opposizione contro il decreto del PM; il giudice provvede in camera di consiglio.

Quando si applica

In pratica, alla conclusione di ogni procedimento: restituzione dei beni non confiscati e non necessari come prova. È frequente sia durante le indagini preliminari (quando il PM rapidamente chiude il fascicolo) sia al giudizio (quando il giudice decide il merito).

Connessioni

Rimanda agli artt. 127 (camera di consiglio e forme procedurali), 262 (durata e restituzione), 264 (provvedimenti caso mancata restituzione), 316 (sequestro conservativo), 665-676 (giudice dell'esecuzione).

Domande frequenti

Come avviene la restituzione ordinaria di un bene sequestrato?

Il giudice emette ordinanza di restituzione quando la proprietà è certa. Il bene è consegnato al proprietario dalle forze dell'ordine o dalla cancelleria.

Che cosa succede se il bene è sequestrato presso un terzo?

Il terzo deve essere sentito in camera di consiglio, cioè in una riunione riservata con il giudice, per esprimere eventuali diritti sul bene.

Che cosa si fa se due persone rivendicano la proprietà del bene sequestrato?

Il giudice penale rimette la controversia al giudice civile territorialmente competente. Il sequestro è mantenuto nel frattempo. La sentenza civile definisce la proprietà.

Durante le indagini preliminari, chi decide la restituzione?

Il Pubblico Ministero con decreto motivato. Se la restituzione è negata, l'interessato può fare opposizione al giudice.

Che cosa succede se non si sa chi è il proprietario?

Se la ricerca del proprietario è stata inutile, il bene rimane sequestrato fino alla sentenza. Poi seguono le disposizioni dell'art. 264 (deposito in uffici pubblici o vendita).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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