Art. 256 c.p.p. – Dovere di esibizione e segreti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato (202, 204) ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione (1032).
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale (200, 201), l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell’art. 204.
In sintesi
Le persone indicate negli articoli 200-201 devono consegnare immediatamente documenti e cose presso di esse, salvo segreto di Stato o professionale, sottoposto a verifica giudiziale.
Ratio
L'articolo 256 bilancia il diritto penale processuale con i diritti dei professionisti e gli interessi dello Stato. Riconosce il segreto professionale e il segreto di Stato, ma li subordina a un controllo giudiziale rigoroso: il segreto non può divenire rifugio inespugnabile di impunità. La verifica giudiziale preserva la legittimità processuale.
Analisi
Il comma 1 impone l'obbligo di esibizione immediata a notai, avvocati, medici, farmacisti, giornalisti e altri professionisti disciplinati dalle artt. 200-201. Il presupposto è l'esercizio di una professione o di un ufficio pubblico. La riserva di segreto deve essere dichiarata per iscritto e con tempestività. Il comma 2 affida al giudice il controllo sulla fondatezza: se dubbioso e la prova è essenziale, il giudice ordina il sequestro. Il comma 3 protegge il segreto di Stato attraverso l'informazione al Presidente del Consiglio; il comma 4 consente il sequestro se il termine di 60 giorni decorre senza conferma.
Quando si applica
Ricorre ogniqualvolta l'autorità giudiziaria richiede a professionisti la produzione di documenti: cartelle cliniche in reati contro la persona, fascicoli processuali in reati di malfeasance, articoli in inchieste giornalistiche, atti notarili in frodi documentali. È comune in indagini su corruzione, appropriazione indebita, segreti industriali rubati.
Connessioni
Si coordina strettamente con gli artt. 200-201 (persone tenute all'esibizione), 202-204 (segreto di Stato e professionale in dettaglio), 1032 (segreto nel processo), art. 204 (applicazione diretta al procedimento). Rimanda anche agli artt. 257-264 sul sequestro e custodia.
Domande frequenti
Quali professionisti sono obbligati a esibire documenti secondo l'articolo 256?
Notai, avvocati, medici, farmacisti, giornalisti, consulenti tecnici, ingegneri professionisti e altri designati negli artt. 200-201 esercenti una professione regolamentata.
È sufficiente dichiarare segreto professionale per non esibire documenti?
No. La semplice dichiarazione di segreto deve essere scritta e motivata. Il giudice la esamina e può disporla infonda se la prova è essenziale per il processo.
Qual è la differenza tra segreto professionale e segreto di Stato?
Il segreto professionale protegge la confidenzialità tra cliente/paziente e professionista; il segreto di Stato riguarda interessi nazionali critici e richiede conferma del Presidente del Consiglio.
Che cosa accade se il Presidente del Consiglio non conferma il segreto di Stato entro 60 giorni?
Decorso il termine senza conferma, l'autorità giudiziaria dispone d'ufficio il sequestro dei documenti.
Un giornalista può rifiutare di rivelare le fonti?
La riserva sulla fonte è una forma di segreto professionale. Il giudice la esamina: se la prova è essenziale e insostituibile, può ordinarla. Ma la protezione è molto forte nel diritto italiano.