Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 231 c.p.p. – Sostituzione del perito

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Sostituzione del perito

1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli.

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell’ordinanza è trasmessa all’ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.

4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

In sintesi

  • La sostituzione avviene se il perito non rispetta i termini fissati
  • Anche il rigetto della richiesta di proroga determina sostituzione
  • La negligenza nello svolgimento dell'incarico è motivo di sostituzione
  • Il giudice sentisce il perito e provvede con ordinanza
  • Il perito sostituito può essere condannato al pagamento di una multa
  • La sostituzione avviene anche per astensione o ricusazione
Indice dei contenuti

Il perito può essere sostituito se ritarda la relazione, non fornisce il parere entro il termine o svolge negligentemente l'incarico affidatogli.

Ratio

La norma tutela l'efficienza del procedimento penale e la qualità della prova peritale, consentendo al giudice di sostituire un perito inadempiente, negligente o in conflitto di interessi. Il meccanismo sanzionatorio riafferma l'obbligatorietà e la professionalità dell'incarico peritale.

Analisi

Il comma 1 individua tre fattispecie: omessa relazione nel termine (anche se non espressamente comunicato, il perito deve adempiere), accoglimento del rifiuto di proroga (il perito chiede più tempo, il giudice nega), svolgimento negligente dell'incarico (omissioni, superficialità). Il comma 2 prevede il procedimento: sentenza del perito (diritto di difesa), ordinanza del giudice e trasmissione all'ordine/collegio professionale. Il comma 3 prevede la condanna a multa (da 300.000 a 3 milioni di lire, norma datata del 1988 non adeguata all'inflazione). Il comma 4 aggiunge la sostituzione per astensione/ricusazione. Il comma 5 impone la messa a disposizione immediata della documentazione.

Quando si applica

Quando il perito non fornisce la relazione entro il termine (es. perizia in tema di lesioni fissata a 60 giorni, il perito non la consegna dopo 90 giorni); quando richiede proroga non accolta dal giudice; quando la perizia è visibilmente incompleta o superficiale (es. perizia balistico-forense che non esamina alcuni proiettili rilevanti); quando il perito ha rapporti di parentela con una delle parti.

Connessioni

Collegato agli artt. 225 (incarico al perito), 227 (relazione peritale), 229 (comunicazioni peritali), 223 (astensione e ricusazione). Richiama il principio del contraddittorio (art. 62) e la responsabilità professionale (disciplina dell'ordine forense/tecnico).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato di omicidio

Viene disposta perizia medico-legale entro 90 giorni. Il perito anatomopatologico incaricato risulta assente dalle sue funzioni per malattia prolungata. Allo scadere del termine, non presenta alcuna relazione. Il giudice lo cita a comparire per discolparsi: il perito sostiene che l'ospedale non gli ha consentito il permesso. Il giudice, ritenendo la scusa infondata, emana ordinanza di sostituzione e dispone la trasmissione all'albo professionale. Il perito è inoltre condannato al versamento della multa amministrativa prevista.

Caso 2: Caio è accusato di frode fiscale

Viene disposta perizia commercialista per ricostruire i flussi finanziari entro 120 giorni. Il perito richiede proroga per complessità della documentazione. Il giudice valuta la richiesta e la nega (ritenendo il termine sufficientemente ampio). Il perito non presenta ugualmente relazione nel termine ulteriore implicito. Il giudice procede con sostituzione per inadempimento e informa l'ordine dei commercialisti. Nel fascicolo rimane traccia dell'ordinanza e della condanna pecuniaria.

Domande frequenti

Il perito può essere sostituito anche se la relazione è ritardata solo di pochi giorni?

Il ritardo di pochi giorni, se non comporta negligenza grave, generalmente non determina sostituzione. Il giudice valuta la proporzione tra ritardo e complessità dell'incarico. Ritardi significativi o ripetuti tuttavia giustificano la sostituzione.

Chi nomina il nuovo perito dopo la sostituzione?

Il giudice che ha disposto la sostituzione nomina direttamente il perito sostituto. Il procedimento riparte dal nuovo incarico, con eventuale nuovo termine per la relazione.

Il perito sostituito può continuare a collaborare alla perizia?

No. La sostituzione implica il completo allontanamento dal procedimento. La documentazione già raccolta dal primo perito deve essere messa a disposizione del nuovo incaricato (comma 5).

Contro l'ordinanza di sostituzione il perito può fare ricorso?

Tecnicamente sì, anche se il ricorso ha efficacia limitata. Il perito avrebbe potuto formulare difese prima della sentenza di sostituzione. Il ricorso avrebbe carattere eccezionale e difficilmente accoglirebbe.

La multa al perito è proporzionata all'inadempimento?

La norma originale (1988) fissa una fascia da 300.000 a 3 milioni di lire. Tale importo è notevolmente superato dall'inflazione: i giudici modernamente adeguano o considerano il parametro come meramente indicativo, valutando caso per caso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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