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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 219 c.p.p. – Modalità dell’esperimento giudiziale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’ordinanza che dispone l’esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell’oggetto dello stesso e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l’esecuzione di determinate operazioni.

2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti (134).

3. Anche quando l’esperimento è eseguito fuori dell’aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall’art. 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell’atto.

4. Nel determinare le modalità dell’esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l’incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

In sintesi

  • L'ordinanza dispone esperimento con indicazione precisa di luogo, data, ora e oggetto
  • Il giudice può nominare esperti per operazioni tecniche complesse
  • Sono ammessi strumenti di rilevazione fotografica, cinematografica o altre tecnologie
  • Se l'esperimento avviene fuori dall'aula, si applicano garanzie procedurali specifiche
  • Protezione di sentimenti di coscienza e incolumità durante le operazioni

L'esperimento giudiziale è regolato mediante ordinanza con indicazione di oggetto, data, ora e luogo; il giudice può nominare esperti e adottare misure per la documentazione.

Ratio

L'articolo 219 governa gli aspetti procedurali e formali dell'esperimento giudiziale, assicurando che l'operazione sia compiuta con trasparenza e rispetto delle garanzie processuali. La disciplina si articola su due pilastri: (a) certezza formale dell'ordinanza, necessaria per la legittimità dell'atto; (b) protezione della dignità delle persone e della sicurezza pubblica, coerente con i diritti fondamentali e i principi costituzionali.

La possibilità di utilizzare strumenti audiovisivi (fotografia, cinematografia) è essenziale per documentare scientificamente l'esito dell'esperimento, fornendo al giudice e alle parti un record obiettivo delle operazioni compiute.

Analisi

Il comma 1 richiede un'ordinanza motivata che contenga: (a) succinta enunciazione dell'oggetto dell'esperimento; (b) indicazione di giorno, ora e luogo delle operazioni; (c) eventuale nomina di un esperto per operazioni determinate. La succintezza richiesta non significa vaghezza: l'ordinanza deve consentire ai destinatari di intendere chiaramente cosa si intende esperire e come. L'ordinanza può essere emanata contemporaneamente alla nomina dell'esperto o mediante provvedimento successivo, secondo le necessità procedurali.

Il comma 2 conferisce al giudice ampi poteri di conduzione tecnica: può disporre rilevazioni fotografiche, cinematografiche o ricorrere a strumenti tecnologici più moderni (laser scanner, droni per rilievi topografici, software di ricostruzione 3D). Questi strumenti, pur non contemplati dal testo letterale del 1988, sono ritenuti compatibili con la disposizione e con l'evoluzione scientifica.

Il comma 3 applicando l'articolo 471 alle operazioni svolte fuori aula, assicura che siano disponibili i provvedimenti per garantire il regolare compimento dell'atto (verbalizzazione, presenza del giudice, comunicazione alle parti). Il comma 4, infine, impone al giudice di adottare disposizioni affinché l'esperimento non offenda sentimenti di coscienza e non esponga a pericoli l'incolumità.

Quando si applica

La disciplina dell'articolo 219 si applica a tutti i casi in cui è disposto un esperimento giudiziale ai sensi dell'articolo 218. Esempi concreti: (a) ordinanza che dispone esperimento balistico presso il poligono di tiro dei Carabinieri, con nomina di esperto balistico e rilevazione fotografica ad alta velocità; (b) ordinanza che autorizza esperimento di incidente stradale presso l'intersezione, con rilievo topografico laser e video documentazione; (c) ordinanza per test di compatibilità di impronte digitali o genetiche, con esperti nominati dal giudice.

Particolare attenzione alle operazioni che comportano ripetizione di atti violenti (lotta, colpi, strangolamento, ecc.): il giudice deve bilanciare la necessità probatoria con la tutela della dignità e dell'integrità fisica dei partecipanti (articolo 219, comma 4).

Connessioni

L'articolo 219 si inserisce nella disciplina complessiva dell'esperimento giudiziale (articoli 218-228) e si raccorda con l'articolo 471 c.p.p., relativo ai provvedimenti per atti compiuti fuori dall'aula. Ulteriori rimandi: articolo 216 (ispezione giudiziale, per procedimenti che richiedono esclusivamente osservazione); articoli 220 ss. (perizia e consulenza tecnica, strumenti alternativi o complementari); articolo 199 c.p.p. (diritti di assistenza delle parti).

In ambito sovranazionale, la disciplina rispecchia le linee guida ECHR sulla ammissibilità della prova scientifica e sul diritto di contraddittorio.

Domande frequenti

L'ordinanza di esperimento deve indicare il risultato atteso?

No. L'ordinanza deve indicare cosa si esperisce (l'oggetto), non quale risultato debba emergere. Il risultato rimane aperto: l'esperimento può confermare o smentire la tesi iniziale.

Se durante l'esperimento emergono rischi per l'incolumità, cosa accade?

Il giudice può sospendere o modificare le modalità di esecuzione. L'articolo 219, comma 4, obbliga il giudice a proteggere la sicurezza fisica dei partecipanti e il rispetto di sentimenti di coscienza.

Chi partecipa all'esperimento oltre al giudice?

Il giudice, l'eventuale esperto nominato, il pubblico ministero, i difensori, i testimoni se necessario, e gli ausiliari (fotografi, cameraman, ecc.) per la documentazione.

L'esperimento può svolgersi in modo segreto, senza pubblicità?

No. Le operazioni devono essere accessibili al pubblico ministero e alle parti. Se l'esperimento è fuori aula, rimangono comunque applicabili le garanzie di trasparenza procedurale.

Quali strumenti tecnologici moderni sono ammessi per documentare l'esperimento?

Sì, sono ammessi droni, laser scanner, software di ricostruzione 3D, fotogrammetria e videoregistrazione ad alta velocità, purché compatibili con l'esigenza di documentare scientificamente le operazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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