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Art. 215 c.p.p. – Ricognizione di cose
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato (253), il giudice procede osservando le disposizioni dell’art. 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 214 comma 3.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La ricognizione di cose (corpo del reato, oggetti correlati) segue le regole sulla ricognizione di persone con adattamenti procedurali appropriati.
Ratio
L'articolo 215 estende la disciplina della ricognizione personale ai beni materiali e al corpo del reato. L'obiettivo rimane identico: acquisire prova affidabile dell'identità di una cosa specifica attraverso procedure che riducano errori di identificazione. Nonostante i meccanismi psicologici della memoria relative a oggetti differiscono da quelli per persone, la struttura procedurale rimane sostanzialmente la medesima.
Analisi
Il comma 1 rimanda all'art. 213 per quanto applicabile (accertamenti preliminari sulla storia della memoria dell'oggetto: se il ricognoscente ha visto l'oggetto in foto, se gli sia stato indicato, circostanze che incidono attendibilità). Il comma 2 specifica l'aspetto pratico: il giudice procura almeno due oggetti simili a quello richiesto (ad es., due coltelli simili se il corpo del reato è un coltello, due orologi simili se il corpo del reato è un orologio). Chiede al ricognoscente se riconosca taluno tra essi e, affermando, quale specificamente e se ne sia certo. Il comma 3 rimanda alle modalità di documentazione dell'art. 214 comma 3.
Quando si applica
La norma è cruciale quando il corpo del reato (arma, denaro rubato, droga, documento falso) deve essere riconosciuto da un testimone. Ad esempio, in un furto gioielleria, la vittima riconosce il collier rubato tra due collier simili. In un reato di droga, il consumatore riconosce il panetto di cocaina sequestrato tra due panetti simili.
Connessioni
Collegato agli artt. 213 c.p.p. (presupposti), 214 c.p.p. (modalità), 217 c.p.p. (pluralità ricognizioni), 216 c.p.p. (ricognizioni voci/suoni), 392 c.p.p. (incidente probatorio), 253 c.p.p. (corpo del reato), 181 c.p.p. (nullità). Applicazione frequente in reati patrimoniali, reati contro il patrimonio, reati di droga.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra ricognizione di persone e ricognizione di cose?
La ricognizione di persone segue la disciplina dell'art. 214 (almeno due persone somiglianti). La ricognizione di cose segue l'art. 215 (almeno due oggetti simili). La struttura procedurale rimane analoga.
Se il corpo del reato è una quantità di denaro, come si fa ricognizione?
Se il denaro è fungibile (banconote uguali), è difficile ricognizione affidabile se non con seriali o marcature speciali. Il giudice valuterà se la ricognizione sia credibile.
Chi decide quanti oggetti simili procurare per la ricognizione?
Il giudice decide sulla base della natura dell'oggetto e della praticabilità. Minimo due oggetti simili. Se l'oggetto è unico (es. quadro con firma), la ricognizione è più difficile.
Che accertamenti preliminari servono per ricognizione di cose?
Come per le persone: il giudice accerta se il ricognoscente ha visto l'oggetto in foto, se gli sia stato indicato, se vi siano circostanze che influenzino l'attendibilità della memoria.
La ricognizione di documento può avvenire tramite firma comparativa?
La firma comparativa è una perizia grafica, non ricognizione ex art. 215. Se però il ricognoscente riconosce il documento dai contenuti, dalla numerazione, dai segni fisici, allora sì ricognizione.